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Scrittura privata, sottoscrizione non tempestivamente disconosciuta

Qualora la sottoscrizione di una scrittura privata non venga tempestivamente disconosciuta, quel documento farà prova fino a querela di falso

Pubblicato il 07 September 2018 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Nella persona del dott., in funzione di Giudice del Lavoro, provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e su cui è intervenuto separato dispositivo all’udienza del 06.07.2018, ha emesso la seguente

SENTENZA n. 507/2018 pubblicata il 06/09/2018

nella causa di I° grado iscritta al n. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –, promossa
DA

XXX difesa dall’ avv.; opponente
CONTRO

YYY difeso dall’avv.; opposto

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio e verbale di causa del 06.07.2018

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 30.11.2016, la XXX proponeva opposizione al decreto n° 652/16 emesso da questo Tribunale in data 17.10.2016 con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore di YYY – già dipendente della società opponente dal 14.12.2014 al

28.02.2016 – della complessiva somma di € 6.830,65 (oltre accessori come per legge, spese e compensi della procedura) per retribuzioni non corrisposte per i mesi dicembre 2015, tredicesima mensilità 2015, gennaio 2016, febbraio 2016, tredicesima e quattordicesima 2016, nonché TFR.

Al riguardo deduceva l’esatto adempimento della propria obbligazione retributiva mercè l’intervenuto pagamento, quantomeno fino al gennaio 2016, tramite plurimi acconti, delle somme reclamate in sede monitoria per come indicate in un brogliaccio detenuto dall’opponente, peraltro debitamente quietanzate dall’opposto; in via riconvenzionale chiedeva la restituzione della somma versata in eccedenza al YYY pari ad euro 436,00.

Spiegava le conclusioni rassegnate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio YYY deducendo l’infondatezza della opposizione disconoscendo il contenuto del brogliaccio (non la sottoscrizione) contenente i pagamenti quietanzati dal ricorrente e chiedendone il rigetto.

Spiegava le conclusioni rassegnate in epigrafe.

Instauratosi il contraddittorio, all’odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

L’opposizione è fondata.

1). A mente della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la deduzione del creditore circa la falsità materiale di una quietanza successiva alla sottoscrizione implica che è onere del firmatario proporre querela di falso per fornire la prova dell’avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (Cass.

Sez. 2, n. 6534 del 14/03/2013) con la conseguenza che “qualora la sottoscrizione di una scrittura privata non venga tempestivamente disconosciuta dalla parte interessata, quel documento farà prova fino a querela di falso della provenienza di esso dalla parte che ne risulta formalmente sottoscrittrice, con la conseguenza che, ove la suddetta querela di falso non venga proposta, il giudice non può sindacarne “ex officio” l’autenticità” (Cass. Sez. 3, n. 12448 del 19/07/2012).

Nel caso di specie, l’opposto, unico soggetto interessato a far valere la falsità del contenuto della quietanza di pagamento – a fronte di una sottoscrizione riconosciuta – non ha proposto querela di falso, talché il documento deve considerarsi autentico. Conseguentemente e coerentemente, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente finalizzata alla restituzione di somme asseritamente pagate in eccedenza rispetto agli emolumenti maturati dal YYY, atteso che la autenticità delle quietanza presuppone che l’esborso sia imputabile a crediti lavorativi, verosimilmente per il periodo dal 20 gennaio 2016 e fino al successivo mese di febbraio, allorquando cessava l’attività lavorativa dell’opposto alle dipendenze della società opponente. 2). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, così provvede: accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. emesso da questo Tribunale in data 17.10.2016;

Condanna l’opposto a rifondere all’opponente le spese del giudizio quantificate in complessivi €.

1.100,00 per compensi, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Pescara, all’udienza del 06.07.2018
IL GIUDICE DEL LAVORO

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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