Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21336 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17222/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PROCURA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE AGRIGENTO, CURATELA FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 806/2020 depositata il 25/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto in data 15-11-2019, il tribunale di Agrigento ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo liquidatorio presentata dal RAGIONE_SOCIALE ( breviter , consorzio).
Con sentenza in pari data ne ha quindi dichiarato il fallimento su domanda del pubblico ministero.
Il consorzio ha proposto reclamo ex art. 18 legge fall.
Ha contestato entrambi i provvedimenti in ordine: (a) alla valutazione di inattendibilità dei dati inseriti nel piano concordatario in ragione delle segnalazioni operate dalla Guardia di finanza; (b) alla rilevanza impeditiva della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, indicata nel 14 % ma in verità riferibile a oltre il 20 %, tenuto conto dell’inclusione di crediti risalenti mai reclamati e da ritenere (al dunque) prescritti; (c) alla condizione di insolvenza, non comprovata dagli indicatori tipici quali le richieste di adempimento da parte dei creditori, l’avvio di procedure esecutive o la presentazione di istanze di fallimento, conseguenza del fatto di essere in effetti estinta per prescrizione una parte rilevante delle poste passive.
Il tribunale, nella resistenza della curatela, ha respinto il reclamo ritenendo che:
-vi era stata una ‘chiara enunciazione ‘ della previsione di soddisfo dei creditori chirografari per una percentuale (14%) inferiore alla soglia di legge;
-in ogni caso era emersa l’esistenza di atti di depauperamento del patrimonio accertati dalla Guardia di finanza e non menzionati dall’attestazione , quali (a) la tacitazione integrale e preferenziale di alcuni creditori, da individuare nelle imprese del presidente e del vicepresidente del medesimo consorzio, previa cessione di contratti e di crediti verso terzi e (b) il trasferimento senza
contro
partita apparente della intera struttura organizzativo-produttiva aziendale -da qualificare come atti di frode rilevanti ai termini dell’art. 173 legge fall.;
era emersa altresì la condizione di insolvenza in virtù: (a) della protratta inoperatività dell’impresa, che era stata privata sin dall’anno 2016 dei suoi più rilevanti crediti, ceduti con effetto preferenziale a creditori riconducibili alle persone degli amministratori, e dei beni e strumenti dell’organizzazione aziendale; (b) del sopravanzo del passivo, anche nella misura ridotta accertata in virtù delle sole domande tempestive di insinuazione (ancora al netto di quelle degli ex dipendenti dell’impresa, pur indicati nel piano come creditori di somme superiori a 73.000,00 EUR), rispetto all’attivo liquidabile.
Il consorzio ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, illustrati da memoria.
La curatela è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 161, 162 e 163 legge fall., 111 cost. e 132 cod. proc. civ., oltre che omesso esame di fatto decisivo in rapporto alle valutazioni di carenza di veridicità nella relazione del professionista attestatore e di inidoneità della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari in misura inferiore al 20 %, innanzi tutto assume che erroneamente non sia stata presa in considerazione l’entità dei debiti dei quali era stata eccepita la prescrizione; in tal guisa, la percentuale di soddisfacimento si sarebbe sostanziata in misura ben maggiore del 14%, e di certo superiore alla soglia minima del 20 %.
Soggiunge , quanto alla relazione dell’attesta tore, che la scarna motivazione del provvedimento non consentirebbe di comprendere quali sarebbero state le carenze di veridicità addotte e quali gli elementi di prova, essendo state menzionate circostanze di fatto evinte da relazioni della Guardia di finanza di portata solo valutativa e ipotetica.
– Il motivo è infondato, anche se va corretta la non perspicua motivazione della sentenza.
La corte d’appello , dopo aver ribadito ‘la valutazione di inammissibilità del piano concordatario ‘ per la ‘ chiara enunciazione della previsione di soddisfo dei creditori chirografari per una percentuale (14%) inferiore alla soglia del 20% fissata dall’art. 160 ult. comma ‘, ha svolto una considerazione aggiuntiva di difficile comprensibilità; considerazione avviata da un avverbio, ‘peraltro’, che sembra tuttavia connotarla come obiter dictum .
La frase che la esprime è la seguente: ‘ Peraltro, ove pure volesse ritenersi con il reclamante che tale soglia risulta nella sostanza rispettata posto che una parte consistente dei crediti prudenzialmente considerati è in realtà estinto per prescrizione – evento questo che seppure non comprovato sembrerebbe confermato dalla delibazione dello stato passivo che, ancorché allo stato fermo al l’ ammissione delle istanze tempestive, non annovera alcuno dei crediti indicati dal reclamante come estinti per mancato esercizio da parte del titolare -resta condivisibile anche il secondo dei motivi sui quali è imperniata la valutazione di sfavore verso il piano ‘.
Il ‘ secondo dei motivi ‘ sarebbe riferibile ai dati acquisiti a proposito dell’avvenuta tacitazione in tegrale e selettiva solo di alcuni creditori -id est , ai pagamenti preferenziali – e al trasferiment o dell’organizzazion e produttiva.
Ebbene, non si comprende dalla contraddittorietà del testo se la corte territoriale abbia ritenuto o meno provato il fatto della prescrizione delle poste creditorie, invero contestato dalla curatela in quanto incentrato su ‘dati non documentati’ .
III. – La motivazione in ogni caso va corretta, perché la circostanza che alcuni dei crediti indicati nel ricorso fossero prescritti (cosa asserita dal proponente, a quanto pare, solo in sede di reclamo, ma -ripetesi – contestata) niente toglie alla necessità di predisporre il piano e di formulare la proposta coerentemente, in funzione della percentuale di soddisfacimento prevista per legge ove, come nella specie, i crediti siano stati indicati secondo l’art. 161 senza niente specificare.
A seguito del d.l. n. 83 del 2015 come modificato in sede di conversione, l’art. 160 ult. comma legge fall. sancisce che in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20 % dell’ammontare dei
crediti chirografari; tale disposizione non si applica solo al concordato con continuità aziendale.
La norma, così statuendo, ha implicitamente qualificato detta soglia come presupposto della domanda, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura (giurisprudenza costante: indicativamente v. Cass. Sez. 1 n. 11522-20) cosa d’altronde evincibile dal l’essere riferi ta, poi, alla medesima percentuale di soddisfacimento anche l’indicazi one di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e).
In altre parole, la soglia minima va indicata nella proposta di concordato in rapporto a quanto emergente da ll’elenco nominativo dei creditori , e costituisce la base per l’indicazione d i utilità che il creditore si obbliga ad assicurare a ciascuno ai sensi dell’ art. 161, secondo comma.
L a non ricorrenza dei presupposti dell’art. 161 è causa di inammissibilità della proposta ai sensi dell’art. 162 .
IV. -Va detto che nella concreta fattispecie il ricorso non offre poi elementi, in termini di autosufficienza, per sostenere che la relazione del professionista avesse in qualche modo attestato che tra i crediti indicati ve ne fossero di prescritti, così da indurre a reputare prospettata una percentuale di soddisfacimento superiore a quella ‘ch i aramente enunciata’ (dice la sentenza) nella proposta e nel piano.
Questa ulteriore constatazione mina l’argomentare del ricorrente, perché la relazione ha il compito di attestare, sulla base di dati certi e verificati, che la percentuale di soddisfacimento indicata nella proposta sia raggiungibile, secondo la previsione di legge.
V. -In conclusione deve essere affermato il seguente principio:
la soglia di accesso a qualsiasi tipo di concordato, salvo quello in continuità, risiede nella previa indicazione di una percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari pari ad almeno il 20 %, da definire in base a quanto emergente dall’elenco nominativo dei creditori e da declinare, poi, mediante la specifica coerente ‘assicurazione’ (art. 161) del pagamento; ciò va fatto con un grado di certezza che, seppur relativo (in quanto oggetto di una
valutazione prognostica), è comunque riferibile in sé a quell’ammontare percentuale; altrimenti è violato il profilo giuridico del concordato.
VI. -Proprio per questo deve aggiungersi che non possiede grande rilevanza la distinzione, enfatizzata dalla ricorrente, tra fattibilità giuridica ed economica.
Già in termini assoluti la distinzione si è andata progressivamente dissolvendo nella più recente giurisprudenza di questa Corte (v. ex aliis Cass. Sez. 1 n. 13817-22, Cass. Sez. 1 n. 21190-21, Cass. Sez. 1 n. 15809-21).
Ma comunque niente toglie a che appartenga al sindacato giudiziale, quanto alla sfera giuridica del concordato, appurare la non incompatibilità del piano con norme inderogabili.
Restano riservate ai creditori le sole valutazioni della convenienza della proposta rispetto all’alternativa fallimentare e della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi.
In pratica, il sindacato giurisdizionale deve riguardare -per sua natura anche e proprio la manifesta inettitudine della proposta concordataria a raggiungere gli obiettivi prefissati, così come ad assicurare la soglia minima di soddisfacimento che l’art. 160, ultimo comma, legge fall. ha introdotto quale nuovo requisito di ammissibilità, essendo questo profilo sindacabile già in sede di ammissione (v. di recente Cass. Sez. 1 n. 1393-24, ove ulteriori riferimenti).
VII. – I restanti motivi possono essere esaminati unitariamente.
Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 legge fall., 111 cost. e 132 cod. proc. civ. e l’ omesso esame di fatto decisivo a proposito della ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza, in quanto ancora una volta basata sulle sole segnalazioni della Guardia di finanza di portata valutativa e ipotetica, in conseguenza del controllo sulla gestione dell’ente .
Secondo la ricorrente tali segnalazioni si sarebbero dovute considerare nel limite di funzionalità al rapporto con l’autorità giudiziaria inquirente , essendo state integrate dall’evidenziazione dei saldi e dalla composizione dei crediti compresi nell’attivo circolante e dei debiti per scadenza ma attraverso un dato numerico costituito dall’entità del passivo, senza attenzione all’ evidente decrescita tendenziale del saldo negativo (da un valore iniziale di 569.900,00
EUR a un valore intermedio di 24.532,00 EUR a un valore finale nei tre anni di riferimento di 82.241,00 EUR). Pertanto, la corte d’appello avrebbe mancato di tener conto del fine liquidatorio della proposta concordataria e della conseguente non decisività del nesso tra poste attive e passive; e, ancora, avrebbe mancato di considerare l’esistenza di un importante credito tributario certificato in 273.974,00 EUR.
Col terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 162 legge fall.,112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., per avere la sentenza invocato gli atti di frode nonostante non ci si trovasse nel corso di una procedura di concordato già ammessa o addirittura omologata, bensì nella diversa fase di valutazione dell’ammissibilità della domanda di concordato.
Col quarto motivo è denunziata la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 5 legge fall., avendo l’ente cessato la prop ria attività fin dal 2016; sicché si sarebbe dovuto considerare il consorzio come di fatto in fase di liquidazione, con conseguente compatibilità degli atti di presunta frode con la realtà della liquidazione di fatto e con correlata inoperatività dell’art. 5 legge fall. ai fini della valutazione dell’insolvenza.
VIII. – Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, e ciò comporta l’assorbimento del terzo.
IX. -L’apprezzamento della condizione d’insolvenza integra una valutazione di fatto, da compiere con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (v. Cass. Sez. 1 n. 19790-15, Cass. Sez. 1 n. 27200-19).
Nel caso concreto la condizione è stata desunta dal sopravanzo del passivo rispetto all’attivo liquidabile, a fronte della inoperatività dell’impresa dal 2016.
La critica del ricorrente è basata sul riferimento alla decrescita progressiva del saldo negativo e sull’esistenza di un consistente credito Iva.
Ma è risolutivo osservare che il rilievo è generico e che le citate circostanze -quand’anche si ritenessero valorizzabili – non risultano dalla sentenza.
In particolare, non risulta contrastata l’affermazione della curatela, specificamente riportata nella sentenza e da essa implicitamente condivisa, secondo cui la mole dei debiti risultante dal piano concordatario era superiore a
1,2 mil. EUR; né appare smentita l’affermazione questa volta della stessa sentenza -tesa a sottolineare la modestia delle immobilizzazioni risultanti dal libro dei cespiti ammortizzabili, valutate dal redattore del piano in appena 3.500,00 EUR.
In questa condizione l’affermazione dello stato d’insolvenza non patisce né errori di diritto, né incongruenze motivazionali.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì