Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE, NOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, deceduta, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Mestre-Venezia, INDIRIZZO
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 378/2018 del Tribunale di Treviso pubblicata il 21 febbraio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: segnalazione RAGIONE_SOCIALE d’Italia
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Treviso nel giudizio promosso dalla banca controricorrente accertava la sussistenza dei presupposti per la segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca e, pertanto, rigettava la domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE attuali ricorrenti per il risarcimento dei danni per l ‘ avvenuta segnalazione.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto appello deducendo la contraddittorietà della motivazione in punto di pretesa sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per la segnalazione a sofferenza della loro posizione, avvenuta nell’agosto 2015, per mancata valutazione del miglioramento dei risultati dei bilanci successivi e, quindi, più aggiornati; evidenziavano, inoltre, che la segnalazione non costituisce l’adempimento di un obbligo, ma più semplicemente una scelta discrezionale da prendere solo all’esito di una seria ed esauriente istruttoria sulle complessive condizioni economiche e finanziarie della debitrice; deducevano, inoltre, che il rigetto della domanda riconvenzionale non aveva tenuto conto che la situazione di allarme generata dalla segnalazione era rientrata soltanto dopo l’accoglimento del reclamo presentato , ma si era ricreata con la successiva seconda segnalazione.
La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno quindi presentato ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza di primo grado. La Cancelleria della Corte, considerato il decesso del difensore, ha inviato comunicazione della fissazione dell’ adunanza direttamente alle parti.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti deducono:
Con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360, comma
1, n. 3, c.p.c.). Si censura la statuizione di legittimità della segnalazione, osservando che la giurisprudenza di legittimità insegna che per giustificarla non è sufficiente l’inadempimento, ma è necessaria una valutazione, da parte dell’intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente, situazione che nella specie, invece, non avrebbe giustificato la segnalazione.
1.1 La censura è inammissibile perché il Tribunale non si è limitato a valorizzare l’inadempimento dell’obbligazione di mutuo della cliente, ma ha valutato la situazione di grave difficoltà economica complessiva della debitrice, desunta dall’inadempienza nel pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo, benché appositamente rinegoziato con la concessione di una moratoria, dalla totale assenza di movimentazione nell’ultimo anno del conto corrente di appoggio, nonché dai dati del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014 . Le censure mosse dalle ricorrenti a tale valutazione costituiscono critiche di merito, dunque inammissibili in sede di legittimità.
Violazione in relazione all’art. 360, n.5, c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, per avere la Corte d’appello ritenuto superfluo, una volta esclusa l’illiceità della segnalazione, l’esame della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
2.1 Il motivo è inammissibile, sia perché la censura è rivolta all’ordinanza della Corte e non riguarda vizi processuali suoi propri (Cass., S.U., n. 1914/2016), sia perché non è indicato alcun ‘fatto’ (tale non essendo una domanda) oggetto di omesso esame.
Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per
esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione