Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17322 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21898/2020 R.G. proposto da
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di MARTINA NOME , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 556/2019 de lla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 17.12.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE Franca chiese ed ottenne dal Tribunale di Taranto decreto ingiuntivo nei confronti del suo ex dirigente NOME COGNOME, per il pagamento della somma di € 865.384,29, in linea capitale, a titolo di ripetizione di retribuzioni di posizione e di risultato versate nel corso degli anni e ritenute indebite perché non previste dalla contrattazione collettiva e prive di copertura finanziaria negli appositi fondi.
In parziale accoglimento dell’opposizione del dirigente, i l Tribunale revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’opponente a l pagamento della minor somma capitale di € 703.028,52 , al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e nei limiti di quanto non estinto per prescrizione.
L a Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, adita in via principale dal lavoratore, respinse il gravame ed anche l’appello incidentale del RAGIONE_SOCIALE , integralmente confermando la sentenza di primo grado.
Contro la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca si è difeso con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione e falsa applicazione d ell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)».
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di una effettiva motivazione con riguardo al motivo d’appello che invocava l’applicazione dello ius superveniens contenuto nell ‘art. 4 del d.l. n. 16 del 2014 (c.d. «decreto salva Roma», convertito in legge n. 68 del 2014).
1.1. Il motivo è infondato.
Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 132 c .p.c. perché, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l ‘ anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all ‘ esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014, che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992). Il difetto del requisito di cui all’art. 132 c .p.c. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell ‘ oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l ‘ enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum ; esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti , implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.
N ella specie la Corte d’ Appello -con motivazione concisa, ma nondimeno esistente -ha ritenuto che l’ art. 4 del d.l. n. 16 del 2014 demandi alle singole amministrazioni «l’individuazione delle modalità attuative della norma» e che, quindi, non escluda il recupero delle somme indebitamente corrisposte. Si tratta di un’argomentazione che, seppure censurata dal ricorrente, si rivela di per sé idonea a reggere il decisum .
1.2. Si aggiunga che, con riferimento alle questioni giuridiche, nel giudizio di cassazione rileva unicamente il vizio di cui all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., perché rispetto a dette questioni il giudice di legittimità è investito, a norma dell ‘ art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, che può essere anche mancante, a condizione che il dispositivo sia comunque conforme a diritto (v., ex multis , Cass. n. 14476/2019).
Il secondo motivo di ricorso è appunto volto a censurare l’interpretazione del citato art. 4 ed è così rubricato: «violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.l. n. 16 del 2014, conv. in legge n. 68 del 2014, in relazione all’art. 12 preleggi e all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.».
Secondo il ricorrente, la disposizione di legge -ritenuta ius superveniens direttamente applicabile al caso di specie -imporrebbe il recupero delle somme indebitamente erogate secondo determinate modalità ivi stabilite e diverse dall’azione diretta e immediata nei confronti del percipiente.
2.1. Il motivo è infondato, perché l’interpretazione propugnata dal ricorrente, laddove afferma la non azionabilità della condictio indebiti nei confronti del singolo dipendente, si pone in conflitto con l’orientamento di legittimità, il quale ha
chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, conv ertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 c.c., con la conseguenza che la pubblica amministrazione può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass. nn. 23419/2023 e 17648/2023). Esente da censure è, pertanto, la decisione impugnata che ha ritenuto non preclusa dalla disposizione di cui sopra l’azione di recupero dell’ente locale .
2.2. Il motivo è poi inammissibile nella parte in cui il ricorrente -fatta propria, in via di mera ipotesi, l’interpretazione secondo cui la legge lascerebbe all’ente pubblico la scelta sul metodo di recupero degli indebiti pagamenti -sostiene che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca avrebbe comunque effettivamente optato per il recupero mediante riassorbimento nelle successive tornate contrattuali e non mediante azione di indebito nei confronti dei dirigenti percettori.
Si tratta, infatti, di un’aggiunta non coerente rispetto al tema introdotto dal motivo (vizio di violazione di legge), che mira a pretendere dalla Corte di Cassazione un riesame dell’accertamento del fatto, che invece non è consentito nel giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo si denuncia la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c. p. c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c.».
L ‘ ex dirigente contesta innanzitutto l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui egli avrebbe ammesso la circostanza di avere percepito la retribuzione di posizione e di risultato in mancanza del relativo fondo e in assenza di CCDI
(RAGIONE_SOCIALE). Ed anzi rileva di avere dedicato alla contestazione di tale assunto uno specifico motivo di appello.
Ravvisa, inoltre, nella sentenza impugnata un’ipotesi di travisamento della prova o di errata percezione della stessa, in violazione dell’art. 115 c.p.c.
3.1 Nella sua prima parte il motivo è inammissibile perché non coglie il decisum della sentenza impugnata. Infatti, la Corte territoriale, pur avendo utilizzato impropriamente l’attributo «pacifico» -che nel linguaggio tecnico del processo civile si riferisce al fatto non contestato e, quindi, estraneo alla materia del contendere -ha dato comunque atto del motivo di appello e lo ha ritenuto infondato mediante il richiamo alle risultanze delle ispezioni amministrative e alla deliberazione della Corte dei conti, cui ha inteso attribuire piena efficacia probatoria per l’ accertamento della mancanza della contrattazione decentrata e (almeno per gli anni dal 2002 al 2008) della costituzione dell’apposito fondo da cui attingere le risorse per pagare gli incrementi retributivi.
In sostanza, il giudice d’appello , al di là del cenno alla non contestazione di alcuni fatti, che ha definito «pacifici», ha poi comunque motivato sulla prova di quei medesimi fatti risultante dalla documentazione in atti.
3.2. Nella seconda parte, il motivo è del pari inammissibile. Infatti, esso si sofferma sul contenuto dei documenti e critica la lettura datane dalla Corte territoriale. Ma è evidente che, in tal modo, dietro l’apparen te denuncia di un vizio di violazione di legge, si pretende in realtà un sindacato sul «prudente apprezzamento» delle prove, che invece compete esclusivamente al giudice del merito ed è estraneo al giudizio di legittimità.
Il quarto motivo denuncia «violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su alcuni di quelli che -ripresi nel ricorso -egli definisce «motivi d’appello».
4.1. Il motivo è infondato, perché non sussiste il vizio di omessa pronuncia, il quale si verifica solo allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto e non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (v., ex multis , Cass. nn. 12652/2020 e 2151/2021).
Il giudice del merito non è tenuto a un esame espresso e distinto di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, potendosi eventualmente discutere -in caso di carenze argomentative -di un vizio di motivazione (sindacabile in sede di legittimità soltanto nei ben noti e già richiamati limiti), ma non di omessa pronuncia. L’equivoco in cui è caduto il ricorrente sotto questo profilo emerge con chiarezza proprio laddove egli osserva -a preteso sostegno della violazione dell’art. 112 c.p.c . -che «tutte le argomentazioni, nessuna esclusa, della sentenza di primo grado sono state oggetto di specifici ed analitici motivi d’appello» .
Il quinto motivo è volto a censurare «violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Si lamenta la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti.
5.1. L’infondatezza del motivo risult a da quanto già scritto con rif erimento all’infondatezza del terzo motivo. La Corte
d’Appello ha ritenuto provata l’assenza del fondo (in particolare con riferimento agli anni dal 2002 al 2008), così come del contratto collettivo decentrato integrativo, indicando le fonti di prova a cui ha attinto per tale convincimento (relazioni ispettive della Ragioneria generale dello Stato e del Segretario generale del RAGIONE_SOCIALE, deliberazione della Corte dei Conti).
Pertanto, così come si è escluso che il giudice d’appello si sia adagiato su una pretesa non contestazione dei fatti, si deve del pari escludere che non abbia motivato la sua decisione. In ogni caso, non si può dire che sussista quella grave anomalia motivazionale che è denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante. Infatti, come si è già precisato sopra, essa attiene soltanto all ‘ esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali e si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l ‘ aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. S.U. n. 8053/2014 e numerose successive conformi).
Strettamente connesso al quinto motivo è il sesto, anch’esso rubricato «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; tutti in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
Siccome con il quinto motivo il ricorrente ipotizza che la motivazione della Corte d’Appello sia stata meramente ripetitiva di quella del Tribunale, con il sesto motivo denuncia la mancanza di un’effettiva motivazione anche nella sentenza di primo grado.
6.1. Ma il motivo è palesemente inammissibile, perché «la sentenza di appello, sia essa confermativa o di riforma, si
sostituisce integralmente a quella di primo grado (v., ex multis , Cass. nn. 352/2017 e 1323/2018), sicché nel giudizio di cassazione, nel quale rileva solo la correttezza o meno della soluzione adottata dal giudice d ‘ appello, il ricorrente non ha alcun interesse a dolersi quanto al contenuto della decisione del Tribunale, perché ciò che conta è accertare se siano conformi a diritto le conclusioni alle quali il giudice dell’impugnazione è pervenuto rispetto alla questione controversa.
Il settimo motivo prospetta, ancora una volta, la «v iolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ; tutti in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».
In questo caso il mezzo è accessorio al quarto motivo: in subordine rispetto alla prospettazione di un vizio di omessa pronuncia su alcuni motivi d’appello , il ricorrente denuncia un difetto di motivazione con riferimento ai medesimi motivi d’appello .
7.1. Occorre pertanto sinteticamente richiamare quanto si è già scritto sopra, ovverosia: da un lato, che il giudice del merito non è tenuto a un esame espresso e distinto di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti; dall’altro lato, che il vizio motivazionale è denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge di rilevanza costituzionale che attiene soltanto all ‘ esistenza della motivazione in sé.
Con l’ottavo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 414 , n. 4, c.p.c., art. 416, comma 3, c.p.c., art. 115, comma 1, c.p.c., art. 42, comma 1, CCNL 1996 e art. 31, comma 4, CCNL 23.12.1999 Enti locali -Personale con qualifica dirigenziale; tutti in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il ricorrente si duole che sull’ammontare del credito la Corte d’Appello si sia limitata a rilevare la non contestazione dei conteggi proposti dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca, senza considerare che il principio di non contestazione riguarda solo i fatti, mentre il motivo d’appello prospettava anche aspetti in diritto, con riguard o all’errata applicazione dell’art. 42 , comma 1, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie locali relativo al Personale con qualifica dirigenziale del 10.4.1996 (confermato dall’art. 31, comma 4, del successivo omologo CCNL 23.12.1999), che contiene una «clausola di salvaguardia» volta a garantire al dirigente il pagamento di un importo pari a ll’indennità di funzione minima contrattuale, qualora la retribuzione di posizione risultasse inferiore a quell’importo.
8.1. Il motivo è inammissibile, in mancanza del requisito di specificità necessario perché questa Corte ne possa apprezzare il fondamento (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).
Infatti, l’applicazione della clausola di salvaguardia presuppone l’allegazione, in fatto, che nel caso concreto l’indennità di posizione, al netto di quanto richiesto in ripetizione di indebito, fosse risultata inferiore al minimo contrattuale della indennità di funzione. Ma il ricorrente, che prende le mosse direttamente dalla critica alla motivazione della sentenza del Tribunale, non spiega se, come, dove e quando il fatto presupposto fosse stato allegato durante il giudizio di primo grado.
Il nono motivo censura «violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 c.c. e art. 2033 c.c. ed art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Ad avviso del ricorrente, la ripetizione delle somme percepite dal lavoratore in rapporto a un’attività comunque
svolta non sarebbe consentita dal principio costituzionale della «retribuzione proporzionata» e dall’art. 2126 c.c., che al lavoratore garantisce il diritto alla retribuzione anche in caso di prestazioni rese in esecuzione di un contratto nullo.
9.1. Il motivo è infondato, perché l’art. 36 Cost. attiene solo al trattamento fondamentale e agli importi minimi di retribuzione di posizione, non anche alle maggiorazioni ed alla retribuzione di risultato, che in tanto possono essere riconosciute in quanto siano state rispettate le procedure previste dalla contrattazione collettiva (v., ex multis , Cass. n. 11645/2021). Analogamente, la norma contenuta ne ll’art. 2126 c.c. non trova applicazione qualora si discuta di un aumento della retribuzione di posizione per un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga il tema di una relazione sinallagmatica tra la voce di retribuzione e una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, che comporti -dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale -«il trasmodare dell’incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. nn. 36358/2021 e 28966/2023).
Occorre in proposito ricordare che il d.lgs. n. 165 del 2001 prevede, all’art. 24, che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è esattamente determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e che il trattamento economico, così stabilito, remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto; il trattamento economico, in definitiva, è quello (e solo quello) stabilito dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento accessorio spettante in caso di conferimento temporaneo di mansioni diverse (Cass. n. 6021/2023), che per essere erogato richiede l’integrale rispetto delle condizioni e delle procedure imposte dalle parti collettive.
10. Da ultimo, il decimo motivo prospetta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 436, comma 3, c.p.c . e dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.; tutti in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
Il motivo è proposto espressamente «in via prudenziale», perché riguarda l’eccezione di tardività dell’appello incidentale che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca aveva svolto costituendosi tardivamente e chiedendo di essere rimesso in termini . L’appello incidentale è stato respinto nel merito dalla Corte territoriale, che non ha affrontato l’eccezione di inammissibilità del gravame in quanto tardivo.
10.1. In mancanza di ricorso per cassazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Franca contro il rigetto nel merito del suo appello, quest’ultimo motivo è privo di qualsiasi interesse per la parte che lo ha presentato e, quindi, affetto da inammissibilità sopravvenuta, una volta scaduto il termine per l’ eventuale ricorso incidentale.
Rigettato il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a d € 200 per esborsi e agli accessori di legge;
si dà atto che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024.