Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17318 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5348/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL).
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che la rappresenta e difende.
–
contro
ricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME.
–
intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 2660/2020 depositata il 20/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2024
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 2660/2020 del 20/07/2020 con cui la Corte di Appello di Napoli rigettava il suo appello avverso la sentenza n. 1549/2016 del 4 maggio 2016, con cui egli veniva condannato a risarcire i danni da infiltrazioni provocati alle controparti COGNOMECOGNOME.
Resiste con controricorso COGNOME NOME.
COGNOME NOME resta intimata .
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: ‘In relazione al capo 3 della Sentenza di Appello (prima censura: Legittimazione di COGNOME COGNOME, pag, 4) ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 1005 c.c.’
Deduce di non essere legittimato passivo alla esecuzione delle opere di eliminazione delle cause delle infiltrazioni poiché mero
usufruttuario dell’immobile ed in quanto tale non tenuto alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ordinati con la sentenza gravata, i quali invece competono al proprietario.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: ‘In relazione al capo 4 della sentenza di Appello ‘Seconda, terza, e quarta censura: duplicazione della condanna, omessa considerazione delle sollecitazioni derivanti dalle verande abusive e erronea determinazione del quantum’, da pag. 4 a pag. 7, primo cpv): ai sensi dell’articolo 360 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.’
Deduce che la sentenza di appello conferma la quantificazione del risarcimento del danno per equivalente, che tuttavia è stata erroneamente calcolata dal Giudice del merito.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: ‘In relazione al capo 4 della sentenza di Appello ‘Seconda, terza e quarta censura: duplicazione della condanna, omessa considerazione delle sollecitazioni derivanti dalle verande abusive e erronea determinazione del quantum ‘, da pag. 4 a pag. 7 primo cpv) ai sensi dell’articolo 360 co. 1 n. 3) per violazione dell’art. 2058 co. 1 c.c. ‘.
Deduce che il montaggio e rimontaggio della veranda, qualificato come intervento volto alla eliminazione delle cause del danno, è una prestazione impossibile sotto il profilo giuridico perché la veranda è abusiva. Pertanto, la sentenza impugnata viola l’art. 2058 cod. civ., poiché il risarcimento in forma specifica può essere disposto quando lo stesso sia in tutto o in parte possibile.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘In relazione al capo 4 della Sentenza di Appello ‘Seconda, terza e quarta censura: duplicazione della condanna, omessa considerazione delle sollecitazioni derivanti dalle verande abusive e erronea quantificazione del quantum’ da pag. 4 a pag. 7, primo cpv) ai
sensi dell’art. 360. co 1 n. 4) c.p.c. per violazione degli articoli 116 e 132 n. 4 c.p.c .’.
Deduce che erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto scevra da vizi logico-giuridici la c.t.u. espletata in merito alla questione delle sollecitazioni e trazioni indotte dalla veranda sul sovrastante balcone del ricorrente, oggetto di specifica doglianza di quest’ultimo, laddove, al contrario lo stesso consulente d’ufficio , proprio al fine di riscontrare le osservazioni critiche del consulente di parte, aveva richiesto al giudice di primo grado, senza ricevere risposta, l’autorizzazione a svolgere ulteriori e specifiche indagini strutturali.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ‘In relazione al capo 5 della Sentenza di Appello Richiesta di rinnovazione della CTU’ pag. 7, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. per violazione degli articoli 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c. ‘.
Lamenta che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la richiesta formulata dall’appellante fosse infondata perché avente ad oggetto le medesime critiche già sollevate in sede di operazioni peritali, sulle quali il consulente d’ufficio a veva già risposto. Al contrario, la richiesta di rinnovazione era incentrata sul fatto, sfuggito al giudice d’appello, che il consulente aveva espressamente formulato al giudice di primo grado la ripetuta richiesta di supplemento di indagini peritali senza ricevere risposta in merito.
Rileva preliminarmente il Collegio:
-che il ricorrente COGNOME ha depositato telematicamente, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.;
che la rinuncia, a spese integralmente compensate, è stata accettata dalla controricorrente COGNOME NOME.
In conclusione, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia; con integrale compensazione tra
le parti delle spese del giudizio di legittimità e con esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato di cui all’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n. 115/2012 (cfr. Cass. 26 agosto 2022 n. 25387).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione