Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Conseguenze e Condanna alle Spese
L’ordinanza n. 10003/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze processuali ed economiche derivanti dalla rinuncia al ricorso. Questo atto, apparentemente semplice, chiude una controversia ma attiva precisi meccanismi in merito alla ripartizione delle spese legali. L’analisi di questo caso, che ha visto contrapposte una società di servizi idrici e una cittadina, ci permette di comprendere come il Codice di procedura civile gestisce la fine anticipata del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore idrico aveva impugnato con ricorso per cassazione una sentenza del Tribunale di Genova. La controparte, una cittadina, si era costituita in giudizio depositando un controricorso per difendere le proprie ragioni.
Tuttavia, prima che la Corte si riunisse per discutere il caso, la società ricorrente ha cambiato strategia. Ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 390 del Codice di procedura civile, motivandola con la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della causa. È importante notare che la controparte non ha formalmente accettato tale rinuncia.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Corte
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della controversia originaria. Il suo compito si è limitato a prendere atto della volontà della parte ricorrente di abbandonare l’impugnazione.
La rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che non richiede l’accettazione della controparte per produrre il suo effetto principale: l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si chiude definitivamente. La sentenza impugnata, quindi, diventa definitiva, come se il ricorso non fosse mai stato presentato.
La Corte ha quindi applicato l’art. 391 c.p.c. e ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
Il punto cruciale della decisione riguarda la gestione delle spese legali. Sebbene la rinuncia estingua il processo, non cancella i costi che la parte resistente (la controricorrente) ha dovuto sostenere per difendersi. Il Codice di procedura civile, all’art. 391, stabilisce una regola chiara: il rinunciante deve rimborsare le spese alla controparte, salvo che non vi sia un diverso accordo tra di loro.
Nel caso in esame, non essendoci alcun accordo, la Corte ha agito di conseguenza. Ha condannato la società ricorrente al pagamento di tutte le spese del giudizio di cassazione sostenute dalla cittadina. L’importo è stato quantificato in complessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. La motivazione è lineare: la parte che ha dato inizio a un’azione legale e poi vi rinuncia deve farsi carico dei costi che la sua iniziativa ha generato per la parte avversa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la scelta di rinunciare a un’impugnazione è legittima e porta all’estinzione del giudizio, ma comporta quasi sempre una conseguenza economica. Chi rinuncia deve essere consapevole che, in assenza di un patto contrario, sarà tenuto a pagare le spese legali della controparte. Questa regola garantisce un equilibrio, evitando che una parte possa avviare un procedimento giudiziario e poi abbandonarlo a cuor leggero, lasciando l’avversario con il peso dei costi di difesa sostenuti inutilmente.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, il che significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito della questione.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, la parte che effettua la rinuncia è condannata a pagare le spese legali sostenute dalla controparte, a meno che non sia stato raggiunto un diverso accordo tra le parti.
L’accettazione della controparte è necessaria per l’efficacia della rinuncia?
No, l’ordinanza dimostra che la Corte dichiara l’estinzione del giudizio basandosi sulla sola dichiarazione di rinuncia del ricorrente, anche se la controparte non ha manifestato la propria accettazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10003 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 26465/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
pec:
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
pec:
-controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
avverso la sentenza n. 1916/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 1/8/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1916 pubblicata in data 1/8/2022, non notificata;
la parte intimata NOME COGNOME ha resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia;
va pertanto dichiarata l’ estinzione per rinunzia del giudizio di cassazione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00 , di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 21 dicembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME