Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21252 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21252 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4181/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 950/2021 della CORTE D ‘ APPELLO DI ANCONA, depositata il giorno 10 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE dispiegò opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi in suo danno eseguito, ex art. 72bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso il terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE;
dedusse, in estrema sintesi, la violazione dell’art. 48 -bis del d.P.R. n. 602 del 1973, l’omessa notificazione di intimazioni di pagamento e la nullità dell’atto di pignoramento per vizi formali, richiedendo altresì condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata;
all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Ancona accolse l’opposizione, ma rigettò la domanda risarcitoria;
accogliendo l’appello interposto dalla originaria opponente, la decisione in epigrafe ha condannato RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 10.000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc . civ.;
ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, affidandosi a due motivi; resiste, con controricorso, e formula altresì ricorso incidentale articolato in un motivo RAGIONE_SOCIALE;
non svolge attività difensive in grado di legittimità RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380bis. 1 cod. proc. civ.;
Considerato in diritto
con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, la ricorrente principale ha formulato rinuncia al ricorso con istanza di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, atto sottoscritto personalmente dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore;
r.g. n. 4181/2022 Cons. est. NOME COGNOME
la rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente nonché ricorrente incidentale, con adesione sottoscritta dai suoi difensori, mandatari speciali;
va dunque dichiarato estinto il giudizio, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, a mente del disposto dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;
il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. 11/10/2017, n. 23912) ;
p. q. m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione