Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13286 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25227/2021 proposto da:
NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 84/2021 della CORTE D’APPELLO DI PERUGIA, depositata il 9/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 9/03/2021, la Corte d’appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di sfratto per finita locazione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, condannando quest’ultima al pagamento, in favore delle locatrici, delle somme dovute a titolo di canoni scaduti e non pagati e di risarcimento del danno;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il rapporto di locazione a uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti fosse venuto meno a seguito del recesso della RAGIONE_SOCIALE conduttrice, con la conseguente infondatezza, tanto della domanda di sfratto per finita locazione proposta dalle locatrici, quanto della domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE conduttrice per la condanna delle controparti alla corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale;
ferme tali premesse, la corte territoriale, accertati i danni risarcibili in favore delle locatrici e gli importi a titolo di canoni scaduti e non corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALE conduttrice, ha disposto la condanna della RAGIONE_SOCIALE conduttrice al pagamento di quanto ancora dovuto;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi d’impugnazione ;
NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
la dichiarazione di rinuncia è stata accettata dalle controricorrenti; Considerato che :
il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna adunanza in camera di consiglio) la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresì sottoscritto, per accettazione, dalle controricorrenti;
si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione