Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20527 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20527 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26919-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’amministratore e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente del consiglio d’amministrazione e legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI
Rinuncia al ricorso – Estinzione del giudizio di legittimità
R.G.N. 26919/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
Adunanza camerale
nonché contro
COGNOME NOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 966/2022 d ella Corte d’appello di Bari, depositata il 14/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato:
che la società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 966/22, del 14 giugno 2022, della Corte d’appello di Bari, la quale ha dichiarato inammissibile il gravame esperito dalla stessa, in via di principalità, avverso la sentenza n. 4376/19, del 21 novembre 2019, del Tribunale di Bari, esito al quale è pervenuta sul presupposto che l’opposizione esecutiva dalla stessa società proposta avverso il decreto di trasferimento, condizionato all’esercizio del diritt o di prelazione da parte del RAGIONE_SOCIALE, dell’immobile denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ fosse stata qualificata, dal giudice adito in prime cure, come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., donde l’inappellabilità della decisione dal medesimo assunta;
che il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 617, 602, 603 e 604 cod. proc. civ. e dell’art. 474 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2829 cod. civ., oltre a violazione degli artt. 116, 132, comma 2, n. 4), e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost. ;
che il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt.
474, 60, 65 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2051 cod. civ.;
che il terzo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli art. 325, 327 e 343 cod. proc. civ.;
-che hanno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Banca di Credito Cooperativo di RAGIONE_SOCIALE, nonché il Campobasso;
che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che la Banca di Credito Cooperativo di RAGIONE_SOCIALE ha presentato memoria, limitandosi a ribadire le conclusioni già prese;
che, in pari data, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia alla presente impugnazione;
che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato:
che la rinuncia presenti i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
-che l’avvenuta rinuncia in difetto di accettazione delle controricorrenti -se comporta l’estinzione del presente giudizio di legittimità, non esime, però, questa Corte dal provvedere sulle spese dello stesso (art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.);
che esse vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione tra le parti e, in ogni caso, in applicazione della regola generale per la quale le spese sono a carico della parte che rinuncia al processo cui ha dato corso con la sua iniziativa, ove non intervengano accordi con la controparte;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, a ciascuno dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate per ognuno in € 1.6 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della