Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21282 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21679/2020 R.G. proposto da:
CITTA’ DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, nella qualità di commissario giudiziale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata- nonché contro
COGNOME NOME, in qualità di curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 88/2020 depositata il 23/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto reclamo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 legge fall ., contro il decreto del tribunale di Napoli che ne ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato in bianco e contro la conseguente sentenza con cui lo stesso tribunale ne ha poi dichiarato il fallimento.
Tali provvedimenti essa ha dichiarato esserle stati comunicati a mezzo Pec il 23-11-2019.
In considerazione di asseriti imprevisti errori del sistema dei controlli automatici del Ministero RAGIONE_SOCIALEa giustizia sui depositi telematici, la società -in data 10-3-2020 – ha chiesto di essere rimessa in termini onde considerare tempestivo il reclamo da essa presentato il 23-12-2019.
Ha sostenuto che nella stessa data del 23-12-2019 erano giunti alla casella Pec del difensore i messaggi di avvenuta accettazione e avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALEe notifiche del reclamo e poi una terza Pec di esito automatico negativo, per ‘errore imprevisto’ – terza Pec reiterata il 24-12-2019 con medesima dicitura. Mentre non era mai giunta la quarta Pec recante il codice 2 (di accettazione e/o di rifiuto).
Ha quindi rappresentato che, nella inescusabile inerzia dei competenti uffici ministeriali nei giorni successivi alle richieste di chiarimenti, il difensore aveva effettuato un nuovo deposito del reclamo in data 7-2-2020, andato a buon fine.
La corte d’appello di Napoli ha negato la sussistenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini e, di conseguenza, ha dichiarato inammissibile il reclamo perché tardivo.
Ha svolto due argomentazioni:
(a) la ricorrente, nel depositare il ricorso del 7-2-2020 non aveva chiesto affatto la rimessione in termini, né l ‘aveva chiesta in occasione degli ulteriori (quattro) depositi di documenti accompagnati da note; l’istanza di rimessione era stata avanzata solo il 10-3-2020; e quindi in notevole ritardo rispetto al momento in cui la decadenza era maturata, a fronte invece del principio giurisprudenziale che vuole essenziale l’osservanza (in tali casi) del canone di immediatezza RAGIONE_SOCIALEa reazione RAGIONE_SOCIALEa parte al palesarsi RAGIONE_SOCIALEa necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa ;
(b) non era stata fornita la prova RAGIONE_SOCIALEa non imputabilità RAGIONE_SOCIALEa decadenza, in quanto la società aveva depositato quattro documenti, e tra questi il file relativo alla consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto; tale file però, all’apertura, era risultato contenere un unico documento contraddistinto dalla denominazione ‘Att.enc . -File. enc.’ , con estensione (.enc) non compresa tra quelle consentite per il processo civile telematico, né (soprattutto) avviabile, apribile o consultabile in altro modo; sicché non era stato neppure consentito al giudice RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini di accertare quali atti o documenti fossero stati oggetto del deposito non perfezionatosi , così da stabilirne l’identità rispetto a quello avvenuto il 7-22020.
Contro la sentenza, pubblicata il 23-7-2020, la società ha proposto ricorso per cassazione in due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
I. -Col primo mezzo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. in ordine alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova e alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove.
Censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l’istanza di rimessione in termini omettendo di valutare – secondo i criteri di prudente apprezzamento – le prove circa la tempestività del primo deposito del reclamo, anche in rapporto a l contenuto (e all’identificazione) del file di consegna.
Assume di aver dato ampia prova del fatto che il primo deposito telematico non era andato a buon fine per causa a lei non imputabile, essendo la prova
insita proprio nel messaggio Pec riportato nella sentenz a, indicante ‘ codice esito: -1 (..)’ con descrizione di ‘ errore imprevisto ‘ .
Sostiene essere errata la valutazione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale a proposito del file con estensione ‘.enc’, che identifica la ‘b u sta telematica’ generata automaticamente dal software gestionale.
II. -Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 153 cod. proc. civ. in ordine alla rimessione in termini, oltreché RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. in tema di giusto processo , per avere la corte d’appello ritenuto essenziale la circostanza che l’istanza non fosse stata allegata all’atto di reclamo oggetto del secondo deposito telematico, avvenuto il 7-2-2020; quando invece la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza all’ulteriore atto di reclamo non sarebbe potuta esser considerata alla stregua di condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, poiché l’istanza era stata comunque depositata anteriormente al primo momento processuale utile (l’ udienza celebrata il 30-6-2020) ai fini RAGIONE_SOCIALEa discussione.
III. – Va esaminato prioritariamente il secondo motivo.
Il secondo motivo è infondato.
IV. – La questione attiene al fondamento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimessione in termini a fronte di un’attività processuale ormai preclusa.
La rimessione in termini presuppone in ognuna RAGIONE_SOCIALEe formulazioni che nel tempo si sono succedute (artt. 184-bis e 153 cod. proc. civ.) un errore cagionato da un fatto impeditivo estraneo alla volontà RAGIONE_SOCIALEa parte, tale da presentare i caratteri RAGIONE_SOCIALE‘assolutezza (e non RAGIONE_SOCIALEa mera difficoltà) e da porsi in rapporto causale determinante con il verificarsi RAGIONE_SOCIALEa decadenza (v. Cass. Sez. U n. 413519).
V. – La rimessione è però sempre legata alla condizione ulteriore RAGIONE_SOCIALEa tempestiv ità RAGIONE_SOCIALE‘ istanza di parte.
Quale istituto che dà attuazione ai principi costituzionali di tutela RAGIONE_SOCIALEe garanzie difensive e del giusto processo, la rimessione in termini richiede la verifica RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza di entrambi gli elementi: (a) l’esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà RAGIONE_SOCIALEa parte, non governabile da quest’ultima e (b) l’immediatezza RAGIONE_SOCIALEa reazione diretta a superarlo prontamente.
Pertanto, chi assuma di essere incorso in decadenza da un’attività processuale per causa non imputabile deve attivarsi immediatamente.
Deve attivarsi immediatamente perché in ciò (nell’attivazione immediata) si manifesta il bilanciamento tra i principi costituzionali richiamati, di tutela RAGIONE_SOCIALEe garanzie difensive e del giusto processo.
VI. – Quel che è essenziale nella valutazione di tempestività non è e non può essere (in sé) la circostanza mera – enfatizzata dalla ricorrente che l’istanza sia formulata prima del momento processuale (l’udienza) utile a deliberarne il fondamento.
La tempestività è da intendere, invece, come immediatezza RAGIONE_SOCIALEa reazione RAGIONE_SOCIALEa parte al palesarsi RAGIONE_SOCIALEa necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (v. Cass. Sez. 3 n. 23561-11, Cass. Sez. 3 n. 19290-16, Cass. Sez. 5 n. 6102-19, Cass. Sez. 3 n. 25289-20, Cass. Sez. 6-1 n. 22342-21, Cass. Sez. 5 n. 11029-23) , esattamente come rilevato dalla corte d’appello.
Per quanta elasticità si voglia manifestare a tal riguardo, è di solare evidenza che il concetto presuppone che l’istanza sia fatta entro un termine ragionevolmente contenuto (v. anche Cass. Sez. 6-2 n. 2473-23) a fronte RAGIONE_SOCIALEa percezione del fatto oggettivo che ha determinato la decadenza.
VII. – Nel caso concreto è pacifico -e non è messo in discussione neppure nel ricorso -che il difensore RAGIONE_SOCIALEa società abbia avuto contezza RAGIONE_SOCIALEa situazione ostativa già mediante la cd. terza Pec ricevuta il 23-12-2019.
Anche considerando la prossimità del periodo natalizio; anche considerando che la quarta Pec (di rifiuto) non giunse a destinazione; e anche considerando un minimo di spazio di deliberazione correlabile ai successivi contatti con l’ufficio giudiziario di riferimento ; anche considerando tutto ciò, in ogni caso si rivela ben plausibile (e finanche totalmente condivisibile) l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale a proposito RAGIONE_SOCIALEa inescusabilità RAGIONE_SOCIALE ‘inerzia mantenuta dall’istante fino a marzo 2020.
La dilatazione temporale intercorsa tra i detti eventi (indicativi RAGIONE_SOCIALEa percezione RAGIONE_SOCIALE‘anomalia originaria ) e la reazione RAGIONE_SOCIALEa parte è in contrasto col senso stesso RAGIONE_SOCIALE‘istituto evocato, essendo infine stata presentata l’istanza di rimessione solo il 10-3-2020.
Per tale ragione non giova alla ricorrente il riferimento a Cass. Sez. L n. 29757-19 (non massimata).
Anche questa decisione invero ha richiamato e fatto proprio l’insegnamento appena detto, esplicitamen te ribadendo che la rimessione in termini presuppon e ‘ la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa RAGIONE_SOCIALEa parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza RAGIONE_SOCIALEa reazione RAGIONE_SOCIALEa parte stessa al palesarsi RAGIONE_SOCIALEa necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa ‘ .
È vero che tale decisione risulta adottata in un caso in cui il difensore, pure comparso in udienza tramite un proprio sostituto, non aveva in essa formulato alcuna istanza di rimessione in termini.
Ma non può sostenersi, se non stravolgendone completamente il senso, che in essa si sia voluta affermare la ben diversa regola per cui l’istanza si sarebbe dovuta considerare tempestiva purché presentata in udienza.
VIII. -Pertanto, il secondo motivo è rigettato e il primo motivo, di conseguenza, resta assorbito.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa prima sezione civile, addì