Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21356 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 21356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 24863/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
–
ricorrente –
Contro
NOME COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO DI LECCE, Sez. dist. RAGIONE_SOCIALE, n. 206/2018, pubblicata il 5 giugno 2018.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.M. in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;
sentite in udienza le conclusioni del P.M. in persona del l’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenze n. 6512 e n. 6515 del 2012, ha accolto le opposizioni proposte dall’RAGIONE_SOCIALE contro i due decreti ingiuntivi n. 546 e n. 3384 del 2007 emessi su richiesta di NOME COGNOME, dipendente della stessa RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva domandato il pagamento di differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione di posizione variabile aziendale.
Con le citate sentenze il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
NOME COGNOME ha proposto appello contro le due sentenze che la Corte d’appello di Lecce, sez. dist. di RAGIONE_SOCIALE, disposta la riunione, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 206/2018, ha accolto.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., in combinato con la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione all’art. 386 c.p.c., agli artt. 60 del CCNL 1994-1997 e 50 del CCNL 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c.c., per avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo che quella del giudice amministrativo, già dichiarata dal giudice di primo grado.
1.1) Preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, emanato in attuazione dell’art. 374, comma 1, c.p.c. , in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni, indicate nel richiamato Decreto, sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte
1.2) La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario allorché venga in rilievo, come nella specie, la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento (così, fra molte, Cass., Sez. L, n. 33975 del 5 dicembre 2023), che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, sul rilievo che la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte; in linea di continuità con Cass., SU, n. 3335 6 dell’ 11 novembre 2022; Cass., SU, n. 17568 del 28 giugno 2019, e n. 18262 dell’ 8 luglio 2019).
2) Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , in relazione all’art. 353 c.p.c. (omessa rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione), in combinato con la violazione ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. (motivi attinenti alla giurisdizione) ed ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 386 c.p.c., agli artt. 60 del CCNL 1994-1997 e 50 del CCNL 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c.c.).
La censura è fondata.
Infatti, ai sensi dell’art. 353, comma 1, c.p.c., nella versione applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto trattasi di impugnazione anteriore al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022), «Il giudice d’appello , se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice».
Ne consegue che, la Corte d’appello, riformata la decisione del giudice di primo grado in ordine alla declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla rideterminazione della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, non poteva procedere a valutare nel merito la relativa pretesa dei dirigenti medici, ma doveva rimandare le parti davanti al primo giudice. La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con conseguente rinvio della causa, per quanto attiene alla detta voce retributiva, al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si deduce la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento agli artt. 60 del CCNL 1994-1997 e 50 del CCNL 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lg s. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 c.c., in relazione alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale.
Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza fra
il chiesto e il pronunciato (vizio di ultrapetizione) ex art. 112 c.p.c. e violazione del giudicato ex art. 329 c.p.c., per avere pronunciato anche su richieste del lavoratore non oggetto del contendere.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono assorbite dall’accoglimento del secondo motivo e della cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, con rinvio al giudice di primo grado.
In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, respinto il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della