Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17331 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17331 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2565/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME e NOME, anche quali eredi di NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2234/2022 depositata il 24/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni della Procura Generale, nella persona della AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
1.la srl RAGIONE_SOCIALE ha svolto, tra marzo e maggio del 2017, anche a mezzo terzi, vari lavori di coltivazione di un vigneto su un fondo allora di NOME COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, e acquistato, nel giugno dello stesso anno, da NOME, NOME e NOME. L’importo complessivo dei lavori è stato pari alla somma di 32.500 euro. La società ha chiesto al Tribunale di Pavia, ai sensi dell’ art. 821, comma 2, condannarsi i NOME -che avevano effettuato la vendemmia il cui valore era pari a oltre 37.000 euro -al rimborso della somma suddetta.
Il Tribunale ha accolto la domanda nei confronti del solo NOME.
La Corte di Appello di Milano, decidendo sull’appello proposto da NOME, NOME e NOME, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha ridotto a 17.919,18 euro la somma spettante alla attrice.
Mentre il Tribunale ha ritenuto che le spese per la produzione di cui all’art. 821, secondo comma, c.c. includono qualunque spesa, ‘anche sovrabbondante o non necessaria’ purché ‘servita per’ la produzione, la Corte di Appello ha ritenuto che le spese di produzione di cui all’art.821, secondo comma, c.c. includono le sole spese effettivamente ‘utili’ per la produzione. Ha affermato che la norma ‘è diretta ad evitare un arricchimento ingiustificato da parte
del percettore dei frutti e quindi non può riferirsi anche a spese che, in quanto superflue, spropositate o per lavori mal eseguiti, non hanno in realtà prodotto nessun arricchimento dello stesso’. Le spese utili sono state quantificate in 17.919,18 euro. La Corte di Appello ha anche precisato che le spese erano minori del valore del raccolto.
2.La RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe sulla base di un unico motivo.
NOME e NOME, in proprio e quali eredi di NOME, resistono con controricorso.
La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria e nota spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denunzia ‘violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 821 c.c. e all’art.2041 c.c.’, in relazione all’art. 360, primo comma n.3, c.p.c.
La ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere ‘che le spese per la produzione ed il raccolto rimborsabili da parte del percettore dei frutti naturali non possano riferirsi a qualunque spesa sostenuta dal soggetto che ne chiede il rimborso’.
Il motivo è infondato.
2.1. Il secondo comma dell’art. 821 del codice civile prevede: ‘ Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto’.
La Corte ha già precisato che ‘ ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n.16700 del 11/08/2015).
La disposizione dell’art. 821, secondo comma, c.c., specifica, in riferimento all’acquisto dei frutti, il principio generale di c ui al primo comma dell’art. 2041 cod. civ. (arricchimento senza causa): ‘ Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale ‘.
In termini generali l’arricchimento consiste in un qualsiasi vantaggio suscettivo di valutazione economica. Può quindi essere rappresentato da un incremento patrimoniale o da una mancata diminuzione patrimoniale e così, in particolare, dall’aver evitato una spesa.
L’affermazione della Corte di Appello per cui le spese che devono essere rimborsate da chi raccoglie i frutti sono solo le spese ‘utili’ per la produzione e il raccolto e non anche le spese che pur se finalizzate alla produzione e al raccolto sono ‘sovrabbondanti o non necessarie’ risponde alla corretta interpretazione della legge: la correlazione tra arricchimento di una parte e diminuzione patrimoniale dell’altra non sussiste per spese ‘sovrabbondanti o non necessarie’ trattandosi di spese che, proprio in quanto ultronee rispetto a quelle necessarie e quindi utili, non possono dirsi correlate al vantaggio; il vantaggio si sarebbe ugualmente prodotto in relazione alle sole spese ‘utili’.
In dottrina, con riguardo all’art. 2041 c.c., è stato scritto che ‘il risparmio deve avere ad oggetto una spesa ordinaria o necessaria. Le spese superflue o voluttuarie -che non siano state accettate dal beneficiario- non sono rilevanti in termini di risparmio ma solo in quanto abbiano comportato un obiettivo incremento di valore del patrimonio’.
La prima parte di questa affermazione è riferibile all’art. 821 c.c. (la norma trattando di spese destinate esclusivamente ai frutti e non di spese dirette a migliorare la cosa).
È stato anche scritto che la norma di cui all’art. 821, secondo comma, c.c. deriva da una tradizione liberale che, nella mediazione del conflitto tra proprietà e lavoro, ‘privilegia la prima e dà alla seconda il minor rilievo possibile’.
In un’ottica diversa -e in disparte la questione della rispondenza di un siffatto bilanciamento tra proprietà e lavoro alla prospettiva costituzionale (art. 42, secondo comma; artt.1, 2, 36 Cost.)- la soluzione adottata dalla Corte di Appello risponde alla ratio equitativa della disposizione e della azione generale di arricchimento: non è conforme alla ratio che una parte si arricchisca senza giusta causa in danno di un’altra; l’ordinamento -come è stato scrittoconsente ‘di ripetere ogni arricchimento che, pur essendo attuato legalmente, appaia ingiustificato di fronte ai postulati dell’equità e della giustizia distributiva’; nessuna ragione vi è per cui la parte che ha ottenuto un vantaggio identico a quello che avrebbe ottenuto se l’altra parte avesse affrontato spese minori rispetto a quelle affrontate, evitando spese sovrabbondanti o superflue, debba indennizzare la parte impoverita anche di queste spese ulteriori le quali devono invece rimanere a suo carico in quanto frutto o di scelte economiche errate o comunque di opzioni soggettive; d’altronde, il principio di restituzione dell’arricchimento è limitato dal principio di auto -responsabilità per cui le conseguenze sfavorevoli del proprio agire materiale, liberamente volute, non possono essere addossate sempre agli altri.
In conclusione, l’arricchimento, per risparmio di spesa, derivante da una iniziativa dell’impoverito, la quale non sia sorretta da una causa giustificativa espressamente o implicitamente riconosciuta dall’ordinamento, deve essere restituito nei limiti della corrispondenza tra spesa affrontata dall’impoverito e spesa necessaria per il conseguimento del risultato utile per l’arricchito.
2.2. E’ quindi enunciabile il seguente principio di diritto: l’art. 821, secondo comma, c.c., va interpretato nel senso che chi ha sostenuto spese per la produzione e il raccolto può chiedere a colui che fa propri i frutti il rimborso delle sole spese a tal fine indispensabili e necessarie e non di tutte le spese affrontate anche se superiori a quelle che ordinariamente si incontrano.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r . 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 16 aprile 2024.