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Ricorso per mancato beneficio di gratuito patrocinio

La sentenza ribadisce l’inammissibilità del ricorso in opposizione avverso la statuizione di rigetto del beneficio del gratuito patrocinio contenuta in una sentenza, qualora la controversia non sia correlata ai benefici previsti dalla normativa speciale che regola il patrocinio a spese dello Stato.

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Pubblicato il 8 giugno 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R.G. 105/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI TRIESTE Il Presidente dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._155_2025_- N._R.G._00000105_2025 DEL_22_05_2025 PUBBLICATA_IL_22_05_2025

Oggetto: Altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 dPR 115/02 e 15 dPR leggi speciali 150/11 iscritta al n° 105 del Ruolo Generale dell’anno 2025 T R A TRA (C.F.: ), proc. dom. avv.NOME Ricorrente Resistente contumace Resistente non constituita Causa discussa e rimessa in decisione all’udienza del 21/05/2025 ex artt. 281 undecies e sexies, u.c. c.p.c. sulle seguenti

CONCLUSIONI

C.F. Per il ricorrente:

“Nel merito:

voglia l’Ill.mo Presidente della Corte d’Appello di Trieste, in riforma dell’impugnato provvedimento riconoscere la ricorrenza dell’ammissione ex lege di beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 agosto 2004, n. 206 e conseguentemente liquidare a titolo di compensi per l’attività prestata nel procedimento dinnanzi alla Corte d’Appello di Trieste recante r.g. 239/2024 l’importo di cui all’istanza di liquidazione presentata dalla sottoscritta procuratrice o in via subordinata il diverso importo liquidabile ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2002. In ogni caso spese di lite rifuse.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n.19/25 depositata il 25/01/2025 e comunicata in data 04/02/2025 la Corte d’Appello di Trieste – sezione seconda civile – definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 1/24 del Tribunale di Gorizia resa nell’ambito di una controversia di opposizione a precetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava che l’Amministrazione della Difesa non aveva diritto a ripetere dal l’importo di € 4.377,36 percetto a titolo di spese di lite del giudizio avanti al TAR e di conseguenza annullava parzialmente la relativa cartella esattoriale, confermandone la validità per la residua somma di € 19.350,14, rigettando la pretesa della parte appellante di godere in relazione alla presente causa del beneficio ex art. 10 legge 206/04. Avverso la presente sentenza ha proposto ricorso ex art. 281 undiecies c.p.c. e artt. 84 e 170 DPR 115/02 il affermando che la normativa che riconosceva il beneficio del patrocinio a spese dello Stato alle vittime del terrorismo e specificamente l’art. 10 della Legge n.206/04 disciplinava una particolare ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, in favore delle vittime del terrorismo, che ne potevano fruire in ogni tipo di procedimento, a prescindere da ogni criterio reddituale e quindi senza alcuna delibera di ammissione. Ciò premesso il ricorrente concludeva come in epigrafe.

All’udienza del 21/05/2025 fissata con decreto 13/03/2025, parte ricorrente si richiamava alle argomentazioni e difese esposte nell’atto introduttivo.

Parte convenuta resistente (il ) non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

Ciò premesso in fatto, il ricorso è inammissibile.

La speciale procedura di cui agli artt. 84 e 170 DPR 115/02 richiamata dalla difesa ricorrente è ammessa esclusivamente avverso “il decreto di pagamento del compenso al difensore”.

In tale procedimento legittimato attivo è esclusivamente l’avvocato richiedente e legittimato passivo , evocato nel presente giudizio.

Nella specie, non solo non è stato emesso da parte dell’Organo Giudicante un decreto di rigetto di liquidazione delle spese al difensore – pretese sulla base dell’assunto che il godeva del patrocino a spese dello Stato “ex lege” a prescindere dalla presentazione di un’apposita istanza di ammissione – ma, a differenza di quanto ritenuto dal difensore del la statuizione di rigetto contenuta nel dispositivo della sentenza non può essere assimilata ad un provvedimento a sé stante suscettibile di opposizione ai sensi dell’art. 170 DPR 115/02. Non si nega, in generale, che un decreto siffatto possa essere contenuto in una sentenza e che, quindi, si possa ricorrere allo strumento di cui all’articolo citato anche in tal caso, ma la fattispecie che ci occupa è del tutto particolare Nella predetta sentenza, infatti, è stato motivatamente escluso ab imis il diritto di parte appellante (il di godere del beneficio di cui all’art. 10 L. 206/04.

Nella parte motiva, la Corte si è espressa chiaramente nel senso che la predetta disciplina “…non richiama affatto la normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, posto che, testualmente dispone che le spese delle liti connesse a pregiudizio patito a seguito di atto di terrorismo “sono a totale carico dello Stato….

” (cfr. 8-9 della sentenza 19/25), concludendo, poi, alle pagg. 9-10 affermando che “…non può essere accolta l’istanza di parte appellante di godere anche in relazione della presente causa del beneficio ex art 10 legge 206/04, posto che detto beneficio appare correlato a controversie in cui sia oggetto uno dei benefici previsti dalla normativa speciale a favore della vittima del terrorismo ed alla stessa negata in sede amministrativa.

Nella specie oggetto della lite è la restituzione di somme indebitamente percette ad esito di sentenza di prime cure, poi, riformata e, non già uno dei specifici benefici previsti dalla legge 206/04…..”.

A fronte di tale motivazione che nega totalmente al sia il diritto di godere dei benefici della legge speciale sia l’applicazione della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, in quanto – altrimenti – esaminando nel merito il ricorso si inciderebbe sull’impianto motivazionale della predetta sentenza.

Poiché parte resistente è rimasta contumace non vi sono spese di lite da liquidare.

Il Presidente della Corte d’Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:

dichiara inammissibile l’opposizione;

nulla per le spese.

Così deciso in Trieste il 21/05/2025.

Il Presidente est NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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