R.G. 105/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI TRIESTE Il Presidente dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N._155_2025_- N._R.G._00000105_2025 DEL_22_05_2025 PUBBLICATA_IL_22_05_2025
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali nella CAUSA CIVILE in sede di opposizione ex art 170 dPR 115/02 e 15 dPR leggi speciali 150/11 iscritta al n° 105 del Ruolo Generale dell’anno 2025 T R A TRA (C.F.: ), proc. dom. avv.NOME Ricorrente Resistente contumace Resistente non constituita Causa discussa e rimessa in decisione all’udienza del 21/05/2025 ex artt. 281 undecies e sexies, u.c. c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
C.F. Per il ricorrente:
“Nel merito:
voglia l’Ill.mo Presidente della Corte d’Appello di Trieste, in riforma dell’impugnato provvedimento riconoscere la ricorrenza dell’ammissione ex lege di beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 agosto 2004, n. 206 e conseguentemente liquidare a titolo di compensi per l’attività prestata nel procedimento dinnanzi alla Corte d’Appello di Trieste recante r.g. 239/2024 l’importo di cui all’istanza di liquidazione presentata dalla sottoscritta procuratrice o in via subordinata il diverso importo liquidabile ai sensi dell’art. 130 D.P.R. 115/2002. In ogni caso spese di lite rifuse.
” FATTO E DIRITTO
Con sentenza n.19/25 depositata il 25/01/2025 e comunicata in data 04/02/2025 la Corte d’Appello di Trieste – sezione seconda civile – definitivamente pronunciando nella causa di appello avverso la sentenza n. 1/24 del Tribunale di Gorizia resa nell’ambito di una controversia di opposizione a precetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava che l’Amministrazione della Difesa non aveva diritto a ripetere dal l’importo di € 4.377,36 percetto a titolo di spese di lite del giudizio avanti al TAR e di conseguenza annullava parzialmente la relativa cartella esattoriale, confermandone la validità per la residua somma di € 19.350,14, rigettando la pretesa della parte appellante di godere in relazione alla presente causa del beneficio ex art. 10 legge 206/04. Avverso la presente sentenza ha proposto ricorso ex art. 281 undiecies c.p.c. e artt. 84 e 170 DPR 115/02 il affermando che la normativa che riconosceva il beneficio del patrocinio a spese dello Stato alle vittime del terrorismo e specificamente l’art. 10 della Legge n.206/04 disciplinava una particolare ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, in favore delle vittime del terrorismo, che ne potevano fruire in ogni tipo di procedimento, a prescindere da ogni criterio reddituale e quindi senza alcuna delibera di ammissione. Ciò premesso il ricorrente concludeva come in epigrafe.
All’udienza del 21/05/2025 fissata con decreto 13/03/2025, parte ricorrente si richiamava alle argomentazioni e difese esposte nell’atto introduttivo.
Parte convenuta resistente (il ) non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Ciò premesso in fatto, il ricorso è inammissibile.
La speciale procedura di cui agli artt. 84 e 170 DPR 115/02 richiamata dalla difesa ricorrente è ammessa esclusivamente avverso “il decreto di pagamento del compenso al difensore”.
In tale procedimento legittimato attivo è esclusivamente l’avvocato richiedente e legittimato passivo , evocato nel presente giudizio.
Nella specie, non solo non è stato emesso da parte dell’Organo Giudicante un decreto di rigetto di liquidazione delle spese al difensore – pretese sulla base dell’assunto che il godeva del patrocino a spese dello Stato “ex lege” a prescindere dalla presentazione di un’apposita istanza di ammissione – ma, a differenza di quanto ritenuto dal difensore del la statuizione di rigetto contenuta nel dispositivo della sentenza non può essere assimilata ad un provvedimento a sé stante suscettibile di opposizione ai sensi dell’art. 170 DPR 115/02. Non si nega, in generale, che un decreto siffatto possa essere contenuto in una sentenza e che, quindi, si possa ricorrere allo strumento di cui all’articolo citato anche in tal caso, ma la fattispecie che ci occupa è del tutto particolare Nella predetta sentenza, infatti, è stato motivatamente escluso ab imis il diritto di parte appellante (il di godere del beneficio di cui all’art. 10 L. 206/04.
Nella parte motiva, la Corte si è espressa chiaramente nel senso che la predetta disciplina “…non richiama affatto la normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, posto che, testualmente dispone che le spese delle liti connesse a pregiudizio patito a seguito di atto di terrorismo “sono a totale carico dello Stato….
” (cfr. 8-9 della sentenza 19/25), concludendo, poi, alle pagg. 9-10 affermando che “…non può essere accolta l’istanza di parte appellante di godere anche in relazione della presente causa del beneficio ex art 10 legge 206/04, posto che detto beneficio appare correlato a controversie in cui sia oggetto uno dei benefici previsti dalla normativa speciale a favore della vittima del terrorismo ed alla stessa negata in sede amministrativa.
Nella specie oggetto della lite è la restituzione di somme indebitamente percette ad esito di sentenza di prime cure, poi, riformata e, non già uno dei specifici benefici previsti dalla legge 206/04…..”.
A fronte di tale motivazione che nega totalmente al sia il diritto di godere dei benefici della legge speciale sia l’applicazione della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, in quanto – altrimenti – esaminando nel merito il ricorso si inciderebbe sull’impianto motivazionale della predetta sentenza.
Poiché parte resistente è rimasta contumace non vi sono spese di lite da liquidare.
Il Presidente della Corte d’Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
dichiara inammissibile l’opposizione;
nulla per le spese.
Così deciso in Trieste il 21/05/2025.
Il Presidente est NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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