Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9784 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
sul ricorso 30290/2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
FALLIMENTO della società di fatto fra COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t., elett.te domic. in Roma, al INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
-nonché-
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona; Procura Generale presso la Corte d’appello di Salerno; RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno , n. 1091/20, pubblicata in data 12.10.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso la sentenza della Corte di Salerno del 12.10.20, deducendo la violazione degli artt. 398 e 400, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto tardiva la domanda di revocazione, ex art. 395, c.1, n.4, c.p.c., della sentenza della stessa Corte, depositata il 12.4.2019, che aveva rigettato l’opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento della società di fatto tra il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Al riguardo, la Corte d’appello r iteneva inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza del 2019, in quanto proposta con citazione, invece che con ricorso, applicandosi il rito speciale proprio del reclamo ex art. 18 l.f., rilevato che la causa era stata iscritta a ruolo oltre il termine di 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza d’appello.
Il ricorrente formula un unico motivo di ricorso.
Il Fallimento della società di fatto tra il ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
L ‘unico motivo denunzia violazione degli artt. 398 e 400, c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile l’impugnazione per tardività , in quanto l’atto introduttivo della revocazione non poteva che essere la citazione, in virtù del principio a tenore del quale davanti al giudice adito s’osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del capo specifico che disciplina l’istitu to.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente aveva proposto domanda di revocazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno , depositata il 12 aprile 2019, che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento dell’istante; l a revocazione era stata proposta con citazione notificata il 13 maggio 2019, depositata il 3 giugno 2019.
Ora, l a Corte d’appello ha ritenuto tardiva l’impugnazione , reputando che al caso di specie debba applicarsi la normativa speciale in materia di fallimento, ex art. 18 l.f., e che non contiene norme speciali sulla revocazione.
Pertanto, essendo stata la sentenza di appello n. 619/2019, depositata e notificata, ex art. 18, comma 13, l.f. il 12 aprile 2019, la revocazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ex art. 18 l.f., o anche con citazione, ma depositata entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ex art. 325 c.p.c.
Ciò premesso, posto che non è in discussione che il termine sia, nella specie, quello breve di trenta giorni, ex art. 325 c.p.c., tanto che lo stesso ricorrente ha notificato la domanda di revocazione entro trenta giorni dalla notifica della sentenza di appello (13 maggio 2019), la Corte territoriale ha ritenuto, in conformità dell’indirizzo prevalente, che la citazione in revocazione dovesse essere depositata, non
semplicemente notificata, nei trenta giorni dal deposito della sentenza, trattandosi di procedimento che si instaura con ricorso. Per converso, il deposito della citazione era avvenuto solo il 3 giugno 2019, a fronte del deposito della sentenza revocanda avvenuto il 12 aprile 2019.
L’assunto è corretto, dovendo trovare applicazione l’indirizzo affermato con riferimenti ai procedimenti in materia di lavoro che, del pari, si instaurano con ricorso. Si è invero affermato che, pur nell’assenza di una particolare previsione nella legge 11 agosto 1973 n. 533, il rito speciale del lavoro è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito – ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d’impugnazione – le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione), con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi, proposta nel termine di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. allorché il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza avvenga successivamente (Cass. 4537/1992; Cass. 13834/2010; Cass. 13063/2013).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.