Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18405 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24495-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME MERCY JUDITH, tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
R.G.N. 24495/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2197/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/01/2020 R.G.N. 1461/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.2197 del 2019 pubblicata il 20 gennaio 2020, in accoglimento dell’appello proposto dai lavoratori sopra indicati ed in riforma della sentenza del tribunale di Milano, ha dichiarato il diritto degli appellanti a percepire la retribuzione relativa alle 12 festività di cui all’articolo 59 CCNL applicato ed ha condannato la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pagare a ciascuno degli appellanti la somma di euro 827,84 oltre accessori.
A fondamento della sentenza la Corte d’appello -richiamando una sua precedente pronuncia – ha sostenuto che i lavoratori avevano diritto al corretto trattamento retributivo previsto dall’articolo 59 del CCNL in relazione alle cosiddette 12 giornate di festività contemplate dall’articolo 59 del CCNL RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE applicato al rapporto di lavoro; e che, in particolare, tale sistema regolamentava il trattamento spettante a seconda che la giornata festiva fosse lavorata o meno; che essa coincidesse, o meno con una giornata di riposo settimanale; che essa fosse seguita da una giornata di riposo compensativo o meno.
In alcun modo la norma collettiva prevedeva invece la legittimità della cosiddetta compensazione in banca ore delle 12 giornate di festività, come sostenuto dalla datrice di lavoro, con conseguente fondatezza della domanda con la quale le lavoratrici avevano chiesto il diritto al corrispettivo nella misura prevista dall’articolo 59 CCNL.
Ha altresì evidenziato la Corte d’appello che il quantum della domanda era fondato per mancanza di specifica contestazione dei conteggi allegati dalle lavoratrici da parte della società datrice di lavoro, la quale si era opposta alla domanda non in ragione di una ipotetica erroneità dei conteggi o dei dati storici da essi presupposti, bensì in ragione della tesi per cui le 12 giornate sarebbero state remunerate, con effetti equivalenti a quelli di cui all’articolo 59 CCNL, ricorrendo all’istituto della cosiddetta banca ore disciplinato dall’articolo 52 CCNL.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi ai quali hanno resistito le lavoratrici. E’ stata depositata memoria difensiva dalla ricorrente. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’articolo 59 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art.360 n. 3 c.p.c. posto che la Corte d’appello avrebbe errato ad accogliere integralmente le richieste dei lavoratori ed avrebbe erroneamente riconosciuto la fantomatica esistenza di un diritto dei lavoratori ad ottenere un giorno di paga in più per ogni singola festività di calendario; e ciò sempre ed in ogni caso senza considerare l’evenienza dell’effettivo godimento della festività e senza valutare le alternative, da applicarsi a seconda delle circostanze di fatto, rappresentate dagli appositi riposi compensativi che offre l’articolo 59, ai commi 4 e 5.
1.1.Il motivo è infondato. La Corte d’appello non ha riconosciuto alcun automatismo retributivo. Essa ha interpretato alla lettera l’articolo 59 del CCNL e, richiamando pure le varie ipotesi contemplate nella norma, ha correttamente evidenziato che la disciplina collettiva prevede una regolamentazione differente a seconda che la giornata festiva sia lavorata o meno,
coincida o meno con una giornata di riposo settimanale; sia seguita da una giornata di riposo compensativo o meno.
1.2.- Soprattutto la Corte d’appello ha evidenziato che la difesa della datrice di lavoro si fondasse esclusivamente sulla tesi secondo cui, attraverso la c.d. banca delle ore, le ore di lavoro svolte oltre o in difetto rispetto all’orario contrattuale confluissero in un conteggio a parte.
La Corte ha negato questa pretesa del datore di lavoro di compensare il corrispettivo maturato dai lavoratori con il lavoro svolto con l’accantonamento del valore orario corrispondente alla festività in banca ore, che se non compensato con riposi e/o permessi ad hoc verrebbe poi liquidato a dicembre con una maggiorazione retributiva.
1.3. La Corte ha ricordato invece che l’articolo 59 CCNL contempla per il datore di lavoro due sole opzioni; ma sempre nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato la propria opera nelle suddette giornate: ed allora il lavoratore avrà il diritto alla retribuzione delle ore lavorate oppure ad un corrispondente riposo da fruire entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.
La normativa contrattuale ad hoc dunque non contempla la possibilità di compensazione in banca ore sostenuta dal datore di lavoro.
La tesi accolta dalla Corte di appello risulta conforme alla regolamentazione contrattuale; posto che l’istituto della flessibilità regolato dall’art.52 rinvia alla gestione dell’orario di lavoro regolato dall’art. 51 del CCNL, ma non attiene alla regolame ntazione dell’istituto delle festività stabilito autonomamente dall’art. 59.
2.- Con il secondo motivo il ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 59 e 52 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., in
quanto la Corte d’appello relativamente alla gestione del riposo compensativo pacificamente operato dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente interpretato l’articolo 52 che regolamenta l’istituto della ‘ flessibilità oraria’ e cioè la cosiddetta ‘banca ore’; non a vendo la Corte d’appello offerto alcuna giustificazione alla propria tesi che nega la possibilità di adoperare il sistema della flessibilità oraria o della banca ore anche per i riposi compensativi spettanti in applicazione dell’articolo 59; non potendo essere giustificata la tesi che ciò non sia possibile solo perché non è esplicitamente previsto dai due articoli fin qui citati.
2.1. Il motivo è infondato. Come rilevato dalla Corte di appello il sistema di compensazione del lavoro nelle 12 giornate festive, per come stabilito dall’articolo 59 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, é diverso e prevede una regolamentazione ad hoc; che è anche incompatibile con quella del sistema della compensazione con la banca ore, stabilendo o la corresponsione della paga o la fruizione del riposo compensativo entro 30 giorni; ed essa non si attaglia al sistema di compensazione delle ore di lavoro ex art 52 che è tarato su un periodo di tempo più lungo (attraverso un sistema di compensazione che arriva fino a dicembre, allorché se non compensato con riposi e/o permessi ad hoc verrà liquidato con una maggiorazione retributiva).
Non si tratta di una mera ‘lieve differenza normativa’ – come opina la difesa ricorrente – ma appunto di una diversità di disciplina, incompatibile con il sistema della banca delle ore.
2.2. Né possono essere ritenute fondate le critiche relative al fatto di avere riconosciuto 12 ventiseiesimi di retribuzione mensile per ogni anno ovvero un importo pari ad un giorno di retribuzione in più per ogni singolo giorno di festività per ben 12 volte all’anno e per tutti gli otto gli appellanti, come se ogni singola volta, per ogni lavoratore, si realizzasse la fattispecie
prevista dal terzo comma ovvero quella che regolamenta il caso in cui al lavoratore non è richiesta la prestazione lavorativa nel corso di una festività coincidente col giorno di riposo settimanale.
Tale censura attiene in realtà al quantum; alla retribuzione erogata o meno dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prima o dopo il sistema del maggio 2017; e non può essere soggetta a nuovi accertamenti, né a revisioni di sorta in questa sede di legittimità. Avendo pure la Corte di appello evidenziato, non solo che l’attuale ricorrente non avesse operato una specifica contestazione dei conteggi allegati dalle lavoratrici da parte della società, ma che essa si fosse opposta alla domanda attorea non in ragione di una ipotetica erroneità dei conteggi o dei dati storici da essi presupposti, bensì esclusivamente sulla scorta di una tesi come quella della confluenza dell’attività svolta in giorno festivo nella banca ore – che presuppone logicamente il riconoscimento dello svolgimento in concreto del lavoro dedotto in giudizio dalle lavoratrici a fondamento della domanda.
Tanto risulta peraltro sulla scorta dei contenuti del ricorso proposto in questo giudizio. Ad es. laddove la ricorrente ha affermato ( pagg. 18 e 19 ) ‘Non si capisce quale tipo di lesione ai diritti dei lavoratori possa rappresentare, in un sistema di fl essibilità come quello istituito dall’art. 52, il riconoscere un riposo compensativo composto utilizzando alcune (o tutte) di quelle ore a credito originate dal lavoro prestato in una situazione tra quelle regolamentate in uno dei commi 4 e 5 dell’articolo 59, rispetto al riposo compensativo generato utilizzando quelle ore a credito derivate da una settimana ove il normale orario lavorativo sia stato superato per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario o supplementare’.
3.- Il terzo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ed ai
sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. Motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 414 e seguenti c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello affermato che l’opposizione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’accoglimento delle domande poggiava sulla ritenuta legittimità del meccanismo di compensazione orario e non anche sulla censura dell’esattezza dei conteggi dei ricorrenti.
3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed intrinseca contraddittorietà.
Esso deduce come vizio l’omessa valutazione della contestazione dei conteggi che sarebbe stata comunque proposta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e nello stesso tempo – ammettendo la non contestazione – sostiene che non potessero essere contestati i conteggi depositati dai ricorrenti perché non potevano essere considerati veri e propri conteggi tecnici (‘semplicemente perché l’opera del conteggiatore è stata quella di aggiungere un ventiseiesimo di paga per ogni festività senza avere considerazione di un’analisi relativa al se, al come, al quanto della prestazione lavorativa nel giorno della festività considerata; come può essere considerato quindi un conteggio un mero brogliaccio che aggiungeva una competenza in ragione di euro 51,74 per ogni giorno di festività? ‘).
Aggiunge poi la controricorrente che ‘solo in appello i ricorrenti avevano cercato di porre rimedio all’assenza delle minimali allegazioni proponendo alle pagine da 10 a 12 dell’impugnazione dei nuovi conteggi dai quali dovrebbe evincere l’effettivo manca to riconoscimento del riposo compensativo’. Ma non risulta che fosse stato eccepito alcunché in proposito, né risulta sollevata alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il motivo è anche carente sotto il profilo dell’autosufficienza perché non riproduce nessun conteggio (né di primo grado, né di appello).
Esso è anche privo di fondamento perché in realtà si può sempre contestare nel merito, oltre al compenso indicato, anche il numero delle giornate che, sotto il profilo meramente storico, sono state indicate come quelle in cui sarebbe maturato il corrispettivo richiesto in giudizio (nello specifico periodo di tempo dedotto in ricorso).
In ogni caso la sentenza non ha omesso di pronunciare sul punto avendo al contrario riconosciuto la mancanza di una specifica contestazione.
Né infine ricorre il vizio di motivazione apparente, meramente enunciato nella rubrica ma non illustrato nel contenuto del motivo.
5.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va quindi rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs to per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2024