Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17510 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11812/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
e
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 39/2021 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE, depositata il 23/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 23/02/2021, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME per la pronuncia della risoluzione per inadempimento del contratto d’opera professionale concluso dall’COGNOME con l’AVV_NOTAIO, oltre alla condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come l’COGNOME non avesse offerto alcuna concreta dimostrazione, né dell’effettiva sottrazione dell’COGNOME ai propri obblighi professionali, né del preteso nesso di causalità tra l’asserito inadempimento dell’COGNOME e i danni in ipotesi subiti;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (chiamata in giudizio dall’COGNOME a fini di manleva) resistono ciascuno con un proprio controricorso;
NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, nonché per violazione degli artt. 115, 116, 244 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente disatteso l’istanza
di ammissione della prova testimoniale invocata dall’odierno ricorrente al fine di comprovare l’avvenuta conclusione, tra le parti, del contratto di opera professionale deAVV_NOTAIOo in giudizio;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come la corte territoriale, indipendentemente dalla dimostrazione dell’avvenuta conclusione o meno del contratto d’opera professionale tra le odierne parti del giudizio, abbia escluso, sulla base del comportamento concretamente tenuto dall’COGNOME (il quale continuò a servirsi dell’attività professionale dell’COGNOME per anni dopo il preteso inadempimento di controparte), che l’attore avesse mai dimostrato il ricorso, né di alcun inadempimento della controparte, né di alcun danno come effetto causalmente riconducibile al comportamento inadempiente del professionista, con la conseguenza che l’eventuale dimostrazione per via testimoniale dell’avvenuta conclusione del contratto d’opera professionale finirebbe in ogni caso per non assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione;
la censura in esame, conseguentemente, deve ritenersi inammissibile per difetto di rilevanza;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, nonché per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente o, comunque, insufficiente e illogica a fondamento della decisione assunta;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, al di là della carente o impropria evocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (qui richiamato secondo i termini di una formulazione normativa non più vigente ratione temporis ), il difetto del requisito della motivazione ai sensi
dell’art. 132, n. 4, c.p.c. si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum ;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto , poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica conAVV_NOTAIOa sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie ( ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);
ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili agli elementi di prova esaminati e del grado della relativa attendibilità sulla base di
criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;
l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 10.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione