Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10812/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di FERMO n. 103/2021 depositata il 27/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- COGNOME NOME propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per la cassazione della sentenza n.103 del 2021, emessa dal Tribunale di Fermo in data 26 febbraio 2021, depositata in cancelleria il 27 febbraio 2021 e non notificata.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
– NOME COGNOME agiva in giudizio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, assumendo di abitare, in comodato, nella casa di proprietà del figlio, il quale aveva un contratto di somministrazione di energia elettrica con la società convenuta. Faceva presente di aver segnalato alla società che per l’appartamento erano stati addebitati consumi eccessivi e di aver avuto una serie di interlocuzioni con la società di somministrazione, all’esito delle quali quest’ultima riduceva drasticamente la potenza dell’erogazione, lamentando il mancato pagamento di alcune bollette, procurandogli un danno nel godimento dell’immobile.
– La domanda di risarcimento danni proposta dal COGNOME, qualificata dal primo giudice come di responsabilità extracontrattuale, era rigettata dal giudice di pace all’esito del giudizio di primo grado.
-Il Tribunale di Fermo, con la sentenza qui impugnata, confermava il rigetto, previa riqualificazione della domanda in termini di azione di responsabilità contrattuale, ritenendo il COGNOME non legittimato, atteso che pacificamente titolare dell’utenza era il figlio.
6. – La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale all’esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso il COGNOME lamenta la nullità della sentenza in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 4 c.p.c., per violazione dell’articolo 132, comma secondo, numero 4 c.p.c. Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe irriducibilmente contraddittoria laddove assume che l’azione doveva essere qualificata come azione di inadempimento contrattuale, quindi diversamente rispetto a quello che aveva affermato il giudice di primo grado, e nondimeno rigettava la sua domanda.
2. – Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 116 c.p.c., 1218 e 2043 c.c., perché il tribunale non avrebbe individuato quale fosse il diritto azionato dal signor COGNOME NOME, il quale, in quanto comodatario dell’immobile in favore del quale era erogato il servizio di energia elettrica arbitrariamente ridotto al minimo dalla società di somministrazione, aveva visto danneggiata la sua possibilità di abitare nell’immobile e di goderne.
Assume il ricorrente che si tratterebbe non di difetto di legittimazione, come affermato dalla sentenza d’appello, ma di una questione relativa alla fondatezza della domanda e quindi al merito della lite, che non avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio. Aggiunge che, sebbene il giudice abbia il potere di interpretare e qualificare la domanda, tale potere non si spinge fino al punto di poter configurare una domanda radicalmente difforme nel merito o nella causa petendi da quanto allegato e dedotto dalle parti.
Assume di aver agito a riparazione della lesione dei propri diritti, causata dalla arbitraria condotta dell’RAGIONE_SOCIALE nel ridurre al minimo l’erogazione della corrente elettrica in favore dell’appartamento da lui utilizzato come comodatario, con lesione dei suoi diritti patrimoniali e non patrimoniali come persona terza rispetto al
contratto sulla base di una illecita sospensione dell’erogazione di energia elettrica nonostante il corretto e tempestivo pagamento delle bollette.
Erroneamente il giudice d’appello avrebbe ritenuto che il COGNOME avesse agito sulla base di un rapporto contrattuale che non faceva capo a lui avendo posto in correlazione le due controprestazioni del contratto di somministrazione, erogazione del servizio e pagamento del corrispettivo.
Sostiene il ricorrente di aver fatto valere il pregiudizio patito a causa del comportamento illecito posto in essere dalla società appellata, non evocando il contratto, del quale non era titolare, ma essendo stato danneggiato in quanto fruitore dell’immobile in virtù del contratto di comodato d’uso gratuito.
3. – Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c.; sottolinea l’errore contenuto nella sentenza impugnata laddove si è ritenuto che l’RAGIONE_SOCIALE fosse esente da colpa per avere sospeso o ridotto l’erogazione della corrente nonostante l’avvenuto pagamento di tutte le bollette.
Argomenta il motivo sottolineando che il contratto di somministrazione è sottoscritto in favore di tutti quelli che godono dell’abitazione, che il COGNOME aveva la disponibilità della abitazione corredata dalla erogazione di energia elettrica quale comodatario e residente, che l’energia elettrica rappresenta un bene primario e che sia provato il comportamento illecito dell’RAGIONE_SOCIALE, per cui la società avrebbe dovuto essere dichiarata responsabile per non aver compiuto la piena riattivazione del sistema producendo un danno diretto nei confronti suoi, come soggetto avente diritto a fruire di quella fornitura.
Sostiene quindi che in questa vicenda ci siano dei profili di responsabilità contrattuale ma anche dei profili di responsabilità extracontrattuale, da lui fatta valere, in ordine alla quale sussistono
la sua legittimazione attiva e la responsabilità della società convenuta.
4.- Infine, con il quarto motivo il COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e dell’articolo 2043 c.c., denunciando la valutazione imprudente della prova, tradottasi in una interpretazione logicamente insostenibile.
Non specifica a quali prove fa riferimento, ma assume che l’errata valutazione avrebbe condotto ad una errata ricostruzione del fatto e quindi alla negazione del nesso di causalità tra il fatto e il danno lamentato: se il giudice di secondo grado avesse valutato correttamente la prova avrebbe ricostruito diversamente questi fatti, pronunciandosi favorevolmente sulla sussistenza del nesso di causalità.
Il primo, il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono inammissibili.
Come già enunciato da questa Corte, nell’ esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata: e tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (cfr. Cass. n. 36272 del 2023; Cass. n.
14669 del 2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 27428 del 13/12/2005).
Ne consegue che, da un lato, il giudice d’appello ben poteva qualificare diversamente la domanda proposta dal ricorrente, muovendosi beninteso nel perimetro dei fatti posti a suo fondamento, ed in tali limiti si è mantenuto, giustificando la sua scelta interpretativa sulla base delle circostanze di fatto allegate dal ricorrente, afferenti tutte al rispetto del rapporto contrattuale da parte sua e all’inadempimento, con ingiustificata riduzione al minimo del servizio, da parte della società di somministrazione.
La censura concernente la interpretazione della volontà processuale espressa nell’atto introduttivo del giudizio avrebbe dovuto evidenziare un vizio consistente nella alterazione del senso letterale o del contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (cfr. Cass. n. 2148 del 05/02/2004), venendo quindi in applicazione esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il significato che emerge dal testo dell’atto, secondo il significato fatto palese dalle parole secondo la loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell’atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria restando esclusi quei criteri ermeneutici soggettivi ed oggettivi previsti per gli atti negoziali che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti.
Il ricorrente, per validamente contestare la riqualificazione operata, avrebbe dovuto indicare, e non lo ha fatto, i criteri ermeneutici violati in sede di appello e in che modo il giudice del gravame se ne sarebbe discostato. Tale onere è rimasto inadempiuto, essendosi il ricorrente limitato a riproporre la propria personale lettura dei fatti di causa e della propria legittimazione attiva. Così operando, è stata introdotta nel presente giudizio una richiesta di riesame diretto degli atti di causa inammissibile in sede di legittimità.
Anche il quarto motivo , con il quale si denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c., è inammissibile in quanto volto a sollecitare un diverso apprezzamento in fatto delle stesse risultanze istruttorie.
E’ principio consolidato di questa Corte che la lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione, ipotesi completamente estranee alla fattispecie in esame (Cass. n. 6774 del 2022; Cass. n. 1229 del 2019).
Nel caso di specie tanto il Giudice di Pace quanto il Tribunale hanno fondato il proprio convincimento sulla documentazione ex adverso prodotta e sulle tesi sviluppate dal COGNOME, pertanto, non è ammissibilmente dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c.
Il ricorso va complessivamente dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 31