Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17290 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14454-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 133/2023 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/04/2023 R.G.N. 222/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 10/04/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo
R.G.N. 14454/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
grado che aveva rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti di NOME COGNOME e volta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall’1.1.2017 all’1.12.2020 (per l’assistenza alla madre della COGNOME, signora NOME COGNOME, suocera della stessa COGNOME) e al pagamento delle spettanze retributive.
La Corte territoriale ha ritenuto che le prestazioni della appellante nei confronti della suocera, discontinue, prive di regolamentazione oraria e dipendenti dalle esigenze organizzative della medesima COGNOME, fossero state rese per spirito di benevolenza e affezione, con fine di solidarietà e non lucrativo. Ha quindi escluso che fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 102 c.p.c. La ricorrente premette di avere chiesto, col ricorso introduttivo di primo grado, di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e rileva che tale domanda comportava l’obbligo, di parte datoriale, di versamento dei contributi previdenziali; che l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto partecipare al giudizio; che la mancata integrazione del litisconsorzio necessario determina la nullità del giudizio di merito.
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Secondo l’indirizzo di questa Corte, in caso di omissioni contributive, sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra
lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all’ente previdenziale i contributi omessi. Solo in tale caso, alla mancata evocazione in giudizio dell’ente consegue non l’inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato, con necessità di rimessione al giudice di primo grado ai fini dell’integrazione del contraddittorio (v. in tal senso Cass. n. 8956 del 2020; n. 17320 del 2020; n. 24924 del 2020; n. 701 del 2024).
Nel caso in esame, la parte ricorrente omette del tutto di allegare e documentare, attraverso la necessaria trascrizione o localizzazione degli atti processuali, imposta dall’art. 366 n. 6 c.p.c., l’avvenuta proposizione della domanda di condanna al versamento dei contributi che costituisce presupposto perché si configuri un litisconsorzio necessario.
Come chiarito da questa Corte, il requisito di specificità dei motivi, di cui l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. costituisce corollario, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tali requisiti sono del tutto assenti nel caso di specie.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della soccombente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
La controricorrente ha chiesto la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., per avere
la stessa, proponendo un ricorso palesemente inammissibile, abusato dello strumento processuale con mala fede o colpa grave, procurando danni alla controparte.
A parere del Collegio ricorrono i presupposti di fatto e processuali per la condanna della ricorrente al pagamento di una ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
Questa Corte ha statuito che ‘Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell’art. 111 Cost. – il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata – e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l’iniziativa processuale si inscrive’ (Cass. n. 36591 del 2023). Si è aggiunto che ‘In t ema di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta’ (Cass., S.U. 32001 del 2022).
14. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse della signora COGNOME, soccombente in primo e secondo grado sulla domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della signora NOME COGNOME, denuncia un unico vizio pr ocessuale della sentenza d’appello, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE quale litisconsorte necessario.
15. Nella illustrazione della censura, la ricorrente cita l’ordinanza di questa S.C. n. 29637 del 2021 che ha statuito la necessità della partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE, quale litisconsorte necessario, al giudizio in cui un lavoratore chieda la ‘condanna’ del pr oprio datore di lavoro al pagamento all’ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa. Richiamati tali principi in diritto, il motivo di ricorso in esame non solo non fa alcun cenno alla proposizione, nel ricorso introduttivo di primo grado, di una domanda di condanna della (pretesa) datrice al versamento dei contributi, ma nell’esporre lo svolgimento del processo e le ragioni della violazione dell’art. 102 c.p.c. dà implicitamente conto della mancata proposizione di una simile domanda. Nel riassumere lo svolgimento del processo (p. 1 del ricorso per cassazione), la ricorrente afferma di ‘aver chiesto di accertare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la signora COGNOME NOME con tutte le conseguenze d i legge’ ed omette, inoltre, qualsiasi trascrizione del ricorso di primo grado, rinviando anzi espressamente alle ‘conclusioni che qui si abbiano come integralmente riportate e trascritte’. A pag. 2 del ricorso, penultimo cpv. allega di avere ‘richiesto ch e venisse accertato e dichiarato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ne consegue che dovevano essere versati i contributi previdenziali. L’istituto previdenziale avrebbe dovuto pertanto partecipare al giudizio di merito’.
Quanto finora esposto consente di affermare che la proposizione del ricorso per cassazione, con cui si chiede di dichiarare la nullità dell’intero processo, sia avvenuta senza che venisse adoperata la minima diligenza necessaria ad acquisire coscienza della infondatezza della propria posizione, per la mancanza dei presupposti basilari evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità pure invocata, e senza avere cura, pure a prescindere dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 366 n. 6 c. p.c., di svolgere alcuna argomentazione atta a rendere plausibile l’uso dello strumento processuale. Gli elementi appena evidenziali costituiscono indici di colpa grave, e quindi di abuso del diritto di impugnazione, ai fini dell’art. 96, comma 3 c.p.c., d al che discende la condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di euro 2.500,00, determinata in via equitativa in misura pari alla metà di quanto liquidato a titolo di compensi professionali per la difesa della controparte.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., della ulteriore somma di euro 2.500,00.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 10 aprile 2024