Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12942 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12942 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19536/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 3190/2018 depositata il 15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
NOME COGNOME propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che condannò la convenuta RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘attore RAGIONE_SOCIALEa somma di € 18.057,28, quale cessionario del credito vantato da RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con lo strumento impugnatorio il COGNOME lamentò che il Tribunale aveva considerato solo 97 RAGIONE_SOCIALEe 329 fatture prodotte, reputando di non aver potuto tenere conto RAGIONE_SOCIALEe restanti; nonché per essere stato determinato il danno sulla base RAGIONE_SOCIALEa differenza tra gli interessi applicati dalle banche e gli interessi al tasso legale, senza vagliare la commissione per il massimo scoperto e le spese per la tenuta del conto.
La Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
Chiarisce la Corte romana che, se pur vero che il primo Giudice aveva autorizzato dopo l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. – la produzione tardiva degli atti di messa in mora, relativi alle altre fatture prima non allegate, la doglianza non poteva essere presa in considerazione, poiché non v’era modo di dedurne, mancando puntuale indicazione, il patto bancario di commissione di massimo scoperto e la misura RAGIONE_SOCIALEa remunerazione dovuta all’istituto bancario, né la spesa per la tenuta del conto. L’indice RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello, inoltre, non mentovava espressamente i documenti ai quali l’appellante aveva inteso fare riferimento, né potevasi costringere il giudice di secondo grado a una ricerca esplorativa dei documenti rilevanti, tra la congerie RAGIONE_SOCIALEe carte del fascicolo.
Sotto altro profilo, la tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione ben avrebbe potuto essere rilevata d’ufficio, né emergevano evidenze tali da rendere giustificato il superamento dei termini decadenziali.
Nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE e per conto di NOME COGNOME viene proposto ricorso sulla base di due motivi.
LRAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con il primo motivo viene denunciata nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per assenza di motivazione, con violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
Si sostiene che la Corte locale, dopo aver riportato parte saliente RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, aveva reso solo un’apparenza di motivazione, dalla quale non era dato trarre la ragione per la quale era stata affermata la tardività RAGIONE_SOCIALEa produzione documentale. Dalla mancata statuizione del Tribunale sul punto la Corte d’appello aveva tratto <>.
Inoltre, la motivazione risultava anche non comprensibile a cagione RAGIONE_SOCIALE‘ <>, per non avere la sentenza colto <>.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito
dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata RAGIONE_SOCIALE‘ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un moRAGIONE_SOCIALEo argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Qui non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi sopra richiamate, avendo la Corte romana spiegato in forma comprensibile le ragioni del decidere.
Sotto altro profilo, va escluso l’insanabile contrasto: la sentenza, quale che ne sia il fondamento giuridico (qui non censurato), ha impiegato due ‘rationes decidendi’ non contrapposte, bensì convergenti:
la produzione era tardiva e la tardività poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice d’appello;
la documentazione non risultava puntualmente indicata nell’indice e il giudice d’appello non poteva essere onerato RAGIONE_SOCIALEa esplorazione (il principio trova conferma in Cass. nn. 5077/1999 e 11617/2011).
Con il secondo motivo si denuncia, ad un tempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1124, co. 2, 2697 cod. civ., 115, 196, 198 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Il Giudice di primo grado, dopo avere autorizzato la produzione, nulla aveva disposto a riguardo RAGIONE_SOCIALEa effettiva rimessione in termini e aveva reputato non necessario riconvocare il c.t.u. per chiarimenti e integrazione. La Corte d’appello, dal canto suo, <>.
Per contro, aveva dato un eccessivo rilievo all’asserita imperfezione RAGIONE_SOCIALE‘indice, nel mentre avrebbe potuto liberamente apprezzare i documenti, traendone le conclusioni che ne derivavano in punto di commissione di massimo scoperto e costi per la tenuta del conto corrente bancario.
5.1. Il motivo è inammissibile.
La critica, per un verso, rimprovera alla sentenza di non avere adottato decisioni istruttorie diverse da quelle del primo Giudice,
senza, tuttavia, allegare essere stata esposta un concludente motivo d’appello sul punto. Per altro verso, muove un’impropria censura all’insindacabile vaglio di merito.
Inoltre, va soggiunto che è del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio RAGIONE_SOCIALEa questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). La violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 non sussiste per le note ragioni.
6. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera RAGIONE_SOCIALEa legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 348-bis cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro RAGIONE_SOCIALEa disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
La ricorrente, stante l’epilogo, va condannata a rimborsare le spese in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, tenuto conto del valore, RAGIONE_SOCIALEa qualità RAGIONE_SOCIALEa causa e RAGIONE_SOCIALEe attività svolte, siccome in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio