Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13146 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
APPALTO OPERE PUBBLICHE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 08/04/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
R.G. n. 24992/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24992 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società con socio unico (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappre- sentante per procura NOME COGNOME
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE)
:
-ricorrente-
nei confronti di
NOME (già RAGIONE_SOCIALE e prima ancora RAGIONE_SOCIALE: P.l.: P_IVA, in per- sona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 1440/2020, pubblicata in data 28 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, sull’assunto che un suo immobile sito in Sesto Fiorentino aveva subito ingenti danni in conseguenza dei lavori di realizzazione del tratto tra Firenze e Bologna della linea ferroviaria ad alta velocità, ha agito in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE), quale concessionaria dell’opera pubblica, nonché del RAGIONE_SOCIALE, quale appaltatore della stessa , per ottenere il risarcimento di tali danni e/o il pagamento dell’indennità di cui all’art. 46 della Legge n. 2349 del 1865 o all’ art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001.
RAGIONE_SOCIALE ha chiamato in giudizio la RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE NV), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cui era stata affidata la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta Bologna -Firenze della linea ferroviaria ad alta velocità, per essere manlevata in caso di condanna.
RAGIONE_SOCIALE ha chiamato in garanzia le proprie assicuratrici della responsabilità civile.
Il Tribunale di Firenze, per quanto abbia ancora rilievo nella presente sede, ha condannato la concessionaria RAGIONE_SOCIALE a corrispondere all’attrice la somma di € 90.000,00 oltre accessori, a titolo di indennizzo ai sensi dell’ art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché il RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la prima dagli effetti del predetto capo di sentenza.
La Corte d’a ppello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di manleva,
confermando invece la condanna della concessionaria RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE, per il titolo indicato.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi: a) RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE); b) NOME COGNOME; c) il RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La parte ricorrente e la controricorrente COGNOME hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ed assorbente il rilievo dell’ammissibilità del ricorso, che sortisce esito negativo.
In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale r appresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza d i una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato proAVV_NOTAIOo, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis : Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898
Ric. n. 24992/2021 – Sez. 3 – Ad. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 5
del 07/05/2019, Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 – 01).
Nella specie, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE risulta costituita nel presente giudizio in persona di NOME COGNOME che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di « procura speciale autenticata per atto del AVV_NOTAIO, rep. n. 63584 racc. n. 32903, registrato in Roma all’Ufficio delle Entrate di Roma 5, il 4 agosto 2021, n. 10908, Serie 1/T »,; in tale qualità l’COGNOME ha sottoscritto il mandato difensivo ai fini della presente fase di giudizio.
L’indicata procura non è stata però proAVV_NOTAIOa in giudizio.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole: per la controricorrente COGNOME, in complessivi € 7.500,00; per la controricorrente COGNOME NOME, in complessivi € 6.000,00; per il controricorrente RAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 6.000,00; oltre, per tutti, € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-