Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20634 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27060-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l’asserito procuratore ‘ ad negotia ‘, AVV_NOTAIO NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Oggetto
ASSICURAZIONE
NOME
Inammissibilità del ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
Adunanza camerale
Avverso la sentenza n. 646/2021 d ella Corte d’appello di Bologna, depositata il 26/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 646/21, del 26 aprile 2021, della Corte d’appello di Bologna, che nel respingere il gravame dalla medesima proposta, nella sua qualità di società incorporante RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ) avverso la sentenza n. 781/16, del 28 giugno 2016, del Tribunale di Ravenna -ha confermato la condanna di RAGIONE_SOCIALE a pagare alla società RAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 303.886,08, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dall’esborso.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che RAGIONE_SOCIALE, società esercente attività di locazione di veicoli senza conducente, il cui intero parco auto , per l’anno 2010, era assicurato dalla società RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio quest’ultima, dopo aver espletato procedura di accertamento tecnico preventivo. In particolare, l’iniziativa assunta dall’ allora attrice -sul presupposto che il 23 novembre 2010 RAGIONE_SOCIALE aveva dato disdetta dal contratto di assicurazione -mirava a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricezione degli attestati di rischio assicurativi relativi ai veicoli del proprio parco auto, per un importo di € 373.006,08, oltre ad € 9.479,20 quale
spesa sostenuta per la procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di materia assicurativa.
Costituitasi in giudizio, la convenuta resisteva all’avversaria domanda, deducendo, in particolare, la mancata prova dell’esistenza del danno, non potendo lo stesso desumersi dalla semplice operazione aritmetica tesa ad evidenziare la differenza tra quanto versato nel 2010 da RAGIONE_SOCIALE per assicurare il proprio parco auto, e quanto da essa corrisposto, invece, per l’anno 2011. In ogni caso, la causa del lamentato danno -secondo la convenuta -era, comunque, da rinvenirsi unicamente nell’inerzia e negligenza di RAGIONE_SOCIALE, la quale, sebbene le fosse noto, fin dal 23 novembre 2010, che RAGIONE_SOCIALE non aveva intenzione di riassicurare il parco auto, nulla aveva fatto per provvedere in tempo utile alla conclusione di un nuovo contratto.
In via di subordine, la convenuta chiedeva di accertare che il ritardo nella consegna degli attestati di rischio non era ad essa ascrivibile, essendosi la medesima avvalsa, a tal scopo, dell’opera di terzi.
Il primo giudice, tuttavia, accoglieva la domanda risarcitoria, reputando irrilevante che RAGIONE_SOCIALE si fosse avvalsa di altra società per la materiale consegna degli attestati di rischio, poiché la convenuta era il solo soggetto tenuto ad un corretto adempimento dell’obbligazione nei confronti dell’attrice RAGIONE_SOCIALE
Inoltre, secondo il Tribunale ravennate, le risultanze della consulenza tecnica avevano dimostrato la necessità dell’esibizione -al nuovo assicuratore -del certificato di rischio rilasciato da quello precedente, in modo da consentire alla nuova compagnia la verifica consultando la banca dati, dovendo, altrimenti, applicarsi la classe di merito 18, ossia la più alta e più costosa.
Esperito gravame, come detto dall’incorporante RAGIONE_SOCIALE , il giudice d’appello lo respingeva.
Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di due motivi.
3.1. Il primo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., in relazione agli artt. 132 e 134 del codice delle assicRAGIONE_SOCIALE, con riferimento all’art. 8, comma 3, del regolamento Isvap 4/2006.
Assume la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe dovuto vagliare la condotta del danneggiato sotto il profilo del potenziale concorso di colpa e della conseguente limitazione dell’obbligo risarcitorio, ex art. 1227, comma 1, cod. civ.
Viene lamentato, in particolare, il mancato esame del concorso omissivo del danneggiato, pur puntualmente eccepito dall ‘allora convenuta, atteso che il giudice di merito non doveva limitarsi a vagliare soltanto il comportamento coevo o successivo all’inadempimento per ritardata consegna delle attestazioni di rischio, ma anche il contegno antecedente assunto da RAGIONE_SOCIALE. Essa, infatti, a fronte della comunicazione di disdetta datata 23 novembre 2010, lungi dal ritenere la stessa una mera formalità, ciò che -si assume -ha fatto colposamente, anziché rimanere inerte in attesa di una quotazione da parte di RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto avanzare il diritto alla riclassificazione del contratto, nei tre mesi successivi, come previsto dall’art. 8, comma 3, del Reg. Isvap n. 4/2 006.
In forza di tale previsione, infatti, la consegna dell’attestato di rischio -in caso di impossibilità -va effettuata entro tre mesi dalla stipula del contratto assicurativo, con inquadramento nella
classe di merito discendente da quanto attestato nel certificato e, quindi, in quella più vantaggiosa per l’assicurato. L’impresa assicuratrice, pertanto, ha -in tal caso -l’obbligo di ricalcolare l’eventuale differenza di premio risultante a credito, co n rimborso a favore della parte contraente entro la data di scadenza del contratto.
3.2. Il secondo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ.
Si censura la statuizione del giudice di appello anche in relazione alla ritenuta prova del danno, giacché RAGIONE_SOCIALE -secondo la ricorrente -non ha ‘né allegato né provato quale spesa avrebbe sostenuto se, a parità di numero e categoria di veicoli, si fosse attivata diligentemente rivolgendosi alla stessa RAGIONE_SOCIALE, avvalendosi dell’obbligo a contrarre ex art. 132 cod. ass.’, ovvero se, ‘assicurando il proprio parco auto in classe peggiorativa’ con terzi, avesse ‘poi chiesto il riallineamento del premio’, ex art. 8, comma 3, Reg. I svap n. 4/2006. Sottolinea, infatti, la ricorrente che l’onere della prova, in ordine al danno ed alla sua entità, ‘grava sempre sul danneggiato’, sicché ‘detta disposizione speciale consente il ricorso all ‘ equità ed alle presunzioni solo per la liquidazione del danno, ma non anche per la prova dell’entità del danno, che grava sempre sulla parte danneggiata’.
Per contro, la Corte d’appello di Bologna, avrebbe ‘costruito il proprio ragionamento giuridico nel voler far automaticamente discendere da un fatto noto, ovvero il ritardo nella consegna degli attestati di rischio, un fatto ignoto ed incerto, ovvero il danno emergente per gli esborsi sostenuti nell’assicurare il parco auto, senza alcuna motivazione in merito all’esistenza di un nesso di causalità diretto ed immediato fra quest’ultimo e
l’inadempimento’ di RAGIONE_SOCIALE. Il giudice di appello, per contro, avrebbe dovuto rilevare che la società di noleggio ‘non aveva fornito la prova che la mancata disponibilità degli attestati di rischio, strumentali all’esercizio dell’attività noleggio, era stata causa diretta ed esclusiv a della perdita economica’. Non era, invece, all’uopo sufficiente ‘fornire solo una prova, di natura induttiva ed ipotetica, riferita esclusivamente al dato del complessivo valore del premio versato ad RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ (la società con la quale venne concluso il nuovo contratto di assicurazione), ‘in raffronto con quanto ipoteticamente avrebbe richiesto’ secondo quanto accertato dal consulente tecnico d’ufficio -la società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, poiché q uest’ultima valutazione ‘è soggetta a diverse variabili (ad esempio franchigia e scontistica e approvazione della Direzione Generale), non coerente ed univoco con quanto prospettato da RAGIONE_SOCIALE‘.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
8.1. Invero, nelle premesse del ricorso, si legge che la procura speciale al difensore è stata rilasciata da un ‘procuratore ad negotia ‘ (tale NOME), giusta procura notarile del 6 agosto 2021 del AVV_NOTAIO. Tale procura notarile non risulta indicata (pag. 17 del ricorso) tra i documenti allegati al ricorso stesso, né è stata, tantomeno, rivenuta nel fascicolo d’ufficio reso concretamente disponibile al Collegio.
Di qui, dunque, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, quando ‘la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinveni bile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso’ (Cass. Sez . 6-3, ord. 7 maggio 2019, n. 11898, Rv. 653802-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 15 settembre 2021, n. 24893, Rv. 662207-01).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare , al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 65719801), ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando la società RAGIONE_SOCIALE a rifondere, alla società RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10 .500,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della