La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3410/2024, ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative al mancato pagamento di prestazioni sanitarie fornite da una struttura privata accreditata per conto del Servizio Sanitario Nazionale. La Corte ha stabilito che, quando la disputa riguarda esclusivamente il corrispettivo dovuto e non l'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione, la competenza è del giudice ordinario. Il caso specifico riguardava il rifiuto di un'Azienda Sanitaria Locale di saldare le prestazioni di un istituto, adducendo anomalie riscontrate in controlli interni. La Cassazione ha ritenuto la controversia di natura patrimoniale, rientrante nel binomio "obbligo-pretesa", e ha respinto il ricorso dell'ente sanitario.
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