La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3593/2024, ha stabilito che la prova della notifica di una raccomandata informativa, necessaria quando un atto viene consegnato al portiere, può essere desunta anche da altri elementi documentali. Nel caso specifico, l'avviso di ricevimento firmato dal portiere, che riportava correttamente i dati del destinatario e il numero della raccomandata informativa, è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il corretto invio, anche in assenza della ricevuta di spedizione della seconda raccomandata. La Corte ha rigettato il ricorso di un cittadino contro un Comune, confermando la validità della notifica delle multe stradali.
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