La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3776/2024, ha stabilito che la valutazione sull'irrisorietà della pretesa, ai fini del diniego dell'indennizzo per eccessiva durata del processo, non può basarsi solo su un criterio puramente numerico. Un credito di quasi 12.000 euro, vantato da una società in una procedura fallimentare, non è stato ritenuto di valore irrisorio. La Corte ha chiarito che il concetto di irrisorietà va valutato caso per caso, considerando sia il valore oggettivo sia le condizioni soggettive della parte, ossia la reale "posta in gioco". Di conseguenza, ha respinto il ricorso del Ministero, confermando il diritto della società a ricevere l'indennizzo.
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