La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3793/2024, ha chiarito che una domanda di manleva, anche se proposta all'interno di un giudizio di opposizione a un'esecuzione forzata, conserva la sua natura di azione ordinaria. Di conseguenza, la sentenza che la decide è soggetta alle normali regole di appello e non al regime di inappellabilità previsto per le opposizioni agli atti esecutivi. Il caso riguardava un debitore che, opponendosi a un precetto, aveva chiamato in causa un terzo per essere tenuto indenne. La Corte ha stabilito che ogni domanda segue il proprio regime di impugnazione, confermando l'autonomia processuale della domanda di manleva.
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