La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1710/2024, ha stabilito i limiti della servitù di passaggio su un viale in comproprietà. Il caso riguardava l'utilizzo di un viale, originariamente destinato al servizio di due fondi specifici, per l'accesso di mezzi pesanti a un opificio industriale situato su un terzo fondo, non contemplato nell'atto costitutivo. La Corte ha confermato la decisione d'appello, ribadendo che tale utilizzo costituisce un'illegittima imposizione di una nuova servitù, eccedendo i limiti del diritto di comunione. È stato inoltre respinto il ricorso per l'acquisizione del diritto per usucapione, mancando il presupposto temporale ventennale.
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