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Codice Civile
Codice Penale

Opposizioni contro precetti diversi, litispendenza

Non vi è litispendenza tra opposizioni proposte contro precetti diversi, ancorché fondati sul medesimo titolo esecutivo.

Pubblicato il 03 July 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile
Area Commerciale

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, Area Commerciale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1259/2021 pubblicata il 29/06/2021

nella causa civile iscritta al n. /2018 R.G.

tra

XXX e YYY, rappresentati e difesi dagli avv.ti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi avvocati in

-OPPONENTI-

e

ZZZ S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria della KKK S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv.

– OPPOSTA- nonchè

JJJ, in proprio e quale erede di *** e di esercente la potestà genitoriale su ***, ***, ***, a loro volta quali eredi di ***

– CONVENUTA CONTUMACE-

SSS S.P.A., in persona della procuratrice dott.ssa Marilea Bianchi, quale procuratrice della BANCA FFF s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.

– CHIAMATA IN CAUSA-

CCC S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., quale procuratrice della RRR s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.

– INTERVENUTA-

OGGETTO: “Opposizione a precetto

Conclusioni: 1) per gli opponenti: come da note di trattazione scritta depositate il 3.12.2020; 2) per la parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.2.2019; 3) per la terza chiamata in causa: come da note di trattazione scritta depositate il 4.12.2020; 4) per l’intervenuta: come da note di trattazione scritta depositate il 26.11.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

XXX e YYY hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la KKK s.p.a. (con atto di citazione notificato il 23.11.2018) e JJJ (con atto di citazione notificato il 9.11.2018), sia in proprio che quale erede di *** e di esercente la potestà genitoriale sui minori ***, ***, ***, a loro volta quali eredi di ***, rassegnando le seguenti conclusioni:

“a) Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell’udienza di comparizione, per i gravissimi motivi indicati in narrativa, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato con l’atto di precetto opposto; b) Autorizzare la chiamata in causa della Banca FFF S.p.A. in persona del legale rappresentante protempore (Già *** S.p.A.) affinché, previo accertamento della responsabilità di quest’ultimo, il predetto Istituto di credito garantisca e manlevi i Signori XXX e YYY da tutti i pregiudizi economici che potrebbero derivare agli odierni attori dal presente giudizio;

NEL MERITO c) In accoglimento della proposta opposizione, accertare l’inesistenza del credito vantato dalla KKK S.p.A. nei confronti dei Signori XXX YYY, per tutte le ragioni indicate nella narrativa del presente atto, e dichiarare la nullità del precetto opposto; d) Accertare e dichiarare l’illegittimità della permanenza della ipoteca n. 14997/3104 sull’immobile di proprietà degli odierni attori in quanto puntualmente eseguito dai Signori XXX-YYY il pagamento relativo alle somme necessarie per l’estinzione del mutuo garantito dalla predetta ipoteca e ordinarne la cancellazione; e) Accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità dei Signori *** e JJJ per aver sottratto le somme finalizzate alla estinzione del mutuo e dichiarare questi ultimi unici ed esclusivi debitori della KKK S.p.A.; f) Accertare e dichiarare la sussistenza dell’inadempimento contrattuale dei Signori *** e JJJ per aver disatteso gli accordi intercorsi con gli odierni attori e per non aver provveduto alla cancellazione dell’ipoteca nel termine previsto dal contratto di compravendita n. /3104 entro il termine ultimo del 30.06.2006 e condannare questi ultimi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati agli odierni attori; g) Accertare la responsabilità della Società KKK S.p.A. per omessa adozione della diligenza professionale richiesta nella gestione della procedura di estinzione del mutuo, stante il gravissimo ritardo nell’apposizione del blocco al conto corrente alimentato dalle somme erogate dagli odierni attori ed espressamente finalizzate alla estinzione del mutuo, e per l’effetto dichiarare la stessa responsabile ex art. 1206 c.c. per non aver cooperato nella realizzazione del buon fine della procedura intrapresa finalizzata al soddisfacimento del proprio credito; h) Vittoria di spese e competenze di causa.”.

A fondamento di quanto domandato hanno sostenuto l’illegittimità dell’atto di precetto notificato il 6.10.2018 dalla KKK s.p.a. (e per essa la ZZZ s.p.a.) a *** e JJJ, in qualità di parte mutuataria e datrice d’ipoteca (per un importo complessivo di € 137.632,23, oltre interessi convenzionali) e ad essi opponenti, in qualità di terzi acquirenti dell’immobile ipotecato, con avviso, nei loro confronti, che, in mancanza di pagamento della somma predetta da parte dei debitori, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata sull’immobile individuato nel contratto di mutuo a rogito del Notaio del 12.07.2004 – Rep. n. – Racc. n., registrato in *** il 21.07.2004 e nel successivo contratto di compravendita del 18.11.2005 a rogito del Notaio Rep. e, precisamente: “Porzione immobiliare di proprietà dei Sigg. XXX e YYY, facente parte del fabbricato per civile abitazione, sito in e precisamente l’intero piano primo composto da cinque vani ed accessori con accesso dal portoncino civico 20 con sovrastante lastrico solare, con ivi un vano adibito a lavanderia, confinante con via , aventi causa di ***e XXX, salvo altri, in catasto al Fg., P.lla, sub 4 (già 3), Via cat. A/3, classe 2, vani 6, RC € 480,30”.

Hanno, in particolare, dedotto che: con atto a rogito del Notaio del 12.07.2004 (Rep. – Racc.) registrato in in data 21.07.2004, *** e JJJ, in qualità di mutuatari e datori d’ipoteca, stipulavano un contratto di mutuo ipotecario per € 115.000,00 con l’KKK s.p.a., con contestuale iscrizione d’ipoteca di primo grado (n. 14997/3104 per l’importo di € 230.000,00) sull’immobile identificato in Catasto Fabbricati al Fg. part. sub.; successivamente, con atto di compravendita del 18.11.2005 a rogito del Notaio (Rep.), JJJ vendeva ad essi opponenti l’unità immobiliare innanzi descritta, gravata dall’iscrizione ipotecaria suddetta; contestualmente alla stipula del citato atto di compravendita, essi opponenti stipulavano contratto di mutuo con la Banca **** S.p.A. (poi FFF S.p.A) per l’importo di € 118.000,00, incaricando tale Istituto di destinare la somma finanziata all’estinzione del residuo debito rinveniente dal mutuo ipotecario stipulato dai signori ***/JJJ con la KKK s.p.a., così come espressamente previsto all’art. 2, comma 2°, del contratto di mutuo (Rep. – Racc.); nel contratto di mutuo, infatti, le parti avevano espressamente pattuito quanto segue: “La parte mutuataria, pertanto, autorizza la Banca ad utilizzare la somma relativa al netto ricavo del presente mutuo al fine di provvedere all’estinzione del precedente mutuo della Banca KKK S.p.A. ed alla restituzione alla parte mutuataria mandante di quanto eventualmente residuasse una volta effettuate le operazioni sopraindicate”; essi opponenti, dunque, si limitavano a conferire mandato alla Banca FFF di utilizzare dette somme per estinguere il mutuo in essere tra KKK e i signori JJJ- ***, lasciando alla FFF l’onere e il dovere di scegliere le modalità che avrebbe ritenuto più consone all’espletamento del mandato che, indubbiamente, richiedeva una diligenza di carattere professionale; contestualmente veniva iscritta ipoteca di secondo grado in favore di FFF, ipoteca che sarebbe divenuta di primo grado a seguito della pattuita cancellazione dell’iscrizione ipotecaria di KKK che avrebbe dovuto seguire l’estinzione del mutuo della parte venditrice; nell’espletamento della procedura di estinzione, previa comunicazione e richiesta della FFF, la KKK s.p.a., comunicava all’altro istituto di credito le coordinate bancarie per l’esecuzione del bonifico e l’importo esatto della somma necessaria per l’estinzione del  mutuo erogato ai signori ***/JJJ, corrispondente, per la precisione alla somma di € 112.532,55, che, giuste disposizioni della KKK, veniva accreditata da FFF sul c/c intestato ai signori JJJ/***, con l’espresso vincolo della destinazione di tale somma alla estinzione del mutuo; però, una volta ricevuto il bonifico, la KKK, pur conscia che le somme erogate sul conto dei signori JJJ/*** fossero destinate all’estinzione del mutuo, non apponeva alcun blocco sul predetto conto e consentiva ai signori JJJ/*** di sottrarre deliberatamente dette somme dal conto appropriandosene indebitamente, omettendo di estinguere il mutuo secondo gli accordi intercorsi tra le parti e secondo le disposizioni e le pattuizioni intercorse tra gli istituti di credito coinvolti; in particolare, le somme predette venivano accreditate da FFF in data 29.12.2005 laddove KKK, solo in data 16.01.2006, apponeva il blocco al conto corrente dei signori JJJ/***, quindi, solo dopo che le somme erano state YYYlmente sottratte; se detto blocco fosse stato apposto tempestivamente, i signori JJJ/*** non avrebbero potuto sottrarre le somme pervenute da FFF che, in conformità agli accordi presi, sarebbero state destinate alla estinzione del mutuo con conseguente annullamento di tutte le pretese l’KKK ancora vanta illegittimamente nei confronti di essi opponenti; nel frattempo, i signori ***/JJJ, oltre ad appropriarsi delle dette somme, si rendevano morosi nei confronti dell’KKK s.p.a. in quanto non provvedevano al pagamento delle rate di mutuo; in conseguenza di ciò, l’immobile acquistato da essi opponenti ha continuato ad essere gravato dalla ipoteca di primo grado in favore della KKK s.p.a. che, incurante di aver ricevuto essi opponenti, a mezzo bonifico FFF, la somma finalizzata all’estinzione del mutuo, ha notificato (il 10.9.2018) un primo atto di precetto (cui era seguito il giudizio di opposizione n. RG dinanzi a questo Tribunale) con cui ha chiesto nuovamente il pagamento di quanto già ricevuto ed un secondo atto di precetto (quello per cui è causa) con cui ha intimato l’espropriazione forzata del bene nell’ipotesi di mancato pagamento da parte dei debitori ***-JJJ.

Sulla base di quanto esposto gli opponenti hanno sostenuto:

1)         la responsabilità della KKK s.p.a., che, pur avendo fornito alla FFF la comunicazione dell’importo da versare ai fini della estinzione del mutuo dei signori ***-JJJ, nonché avendo fornito le coordinate bancarie di questi ultimi, ed essendo stata avvertita da FFF dell’operazione alcuni minuti prima dell’erogazione delle somme (ricevendo conferma di tanto anche a mezzo fax), una volta ricevuta la comunicazione dell’effettuato bonifico in data 29.12.2005, aveva omesso di apporre il blocco al c/c dei suoi correntisti, di talchè, questi ultimi, approfittando della svista e/o negligenza della stessa KKK s.p.a., si erano appropriati delle somme ivi depositate, cercando così invano, il detto Istituto di credito, solo in data 16.01.2006, di correre ai ripari apponendo un blocco al conto dei signori ***-JJJ, i quali, oltre a sottrarre le somme  necessarie per l’estinzione del mutuo, avevano impedito la cancellazione di ipoteca (che avrebbe dovuto aver luogo entro il 30.06.2006)

Da ciò sarebbe derivata, secondo gli opponenti, sia l’illegittimità della pretesa della KKK di soddisfare il proprio credito sul bene ipotecato ma anche l’illegittimità della permanenza dell’ipoteca di primo grado (iscritta in data 12.07.2004 al n. 14997/3104) in favore della stessa.

2)         La responsabilità dei signori *** – JJJ i quali, pur sapendo che le somme erano state erogate da FFF s.p.a. per l’estinzione del mutuo in essere con KKK s.p.a. e la cancellazione della ipoteca di primo grado iscritta da quest’ultima sull’immobile alienato ad essi opponenti, approfittando della negligenza dell’Istituto di credito mutuante, avevano sottratto fraudolentemente le somme erogate da FFF, appropriandosene indebitamente, omettendo sia di estinguere il mutuo, sia di cancellare l’iscrizione di ipoteca sull’immobile compravenduto, rimanendo così inadempienti agli accordi presi con essi opponenti.

3)         la responsabilità dell’istituto di credito FFF s.p.a., avendo essi conferito espresso incarico alla Banca FFF di utilizzare le somme per estinguere il mutuo di KKK, lasciando all’Istituto di credito la possibilità di scegliere discrezionalmente le modalità più adatte ad effettuare tale operazione, ma non essendo il versamento eseguito dalla FFF direttamente sul c/c dei signori JJJ/*** stato in alcun modo stato autorizzato da essi opponenti, non avendo mai sottoscritto alcun ordine irrevocabile di bonifico sul relativo c/c.

Secondo gli opponenti, in particolare, l’incarico conferito alla FFF avrebbe richiesto un impegno e una diligenza di tipo professionale non sussistenti nel caso di specie, posto che la FFF s.p.a. avrebbe dovuto accertarsi tempestivamente dell’effettivo utilizzo delle somme da parte di KKK per le finalità concordate e avrebbe dovuto verificare l’apposizione del blocco immediato alle somme erogate, rifiutando l’accredito delle somme sul conto personale dei venditori, in quanto avrebbe dovuto prevedere l’ipotesi che dette somme avrebbero potuto essere sottratte dai correntisti ed utilizzate per scopi differenti da quelli pattuiti.

 JJJ, citata in giudizio dagli opponenti XXX e YYY, sia in proprio che quale erede di *** e di esercente la potestà genitoriale sui minori ***, ***, ***, a loro volta quali eredi di ***, non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica nei suoi confronti, anche nella detta qualità, dell’atto di citazione (avvenuta il 9.11.2018; cfr. relata di notifica dell’atto di citazione notificato, prodotto dagli opponenti alla prima udienza del 15.3.2019).

 Ragion per cui è stata dichiarata contumace con ordinanza del 3.4.2019.

Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 22.2.2019, la ZZZ s.p.a., quale mandataria di KKK s.p.a., ha rassegnato le seguenti conclusioni:

“a. in via preliminare dichiarare inammissibile la presente opposizione per violazione del principio del ne bis in idem b. Rigettare la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, per carenza dei gravi e fondati motivi richiesti per legge; c. rigettare integralmente l’opposizione proposta dai Sigg. XXX e YYY in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto e per l’effetto confermare in toto il precetto opposto; d. richiesta di condanna ex art 96 cpc per lite temeraria; e. condannare gli opponenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio;”.

Nello specifico la parte opposta ha innanzitutto eccepito la duplicazione di giudizi di opposizione a precetto e la conseguente violazione del principio del ne bis in idem, deducendo, al riguardo (dopo avere premesso di avere rinunciato ad un precedente atto di precetto notificato il 14/09/2018, cui era conseguita una opposizione proposta da gli stessi XXX e YYY, iscritta a ruolo con il n. 5240/2018 RG) che: i sigg. XXX e YYY avevano proposto già nel 2011, sempre dinanzi a questo Tribunale, e sempre per le stesse ragioni, un primo giudizio di opposizione a precetto nei confronti della KKK s.p.a., iscritto al n. di ruolo RG 2085/2012 e definito con sentenza n. 3674/2017 del 01/12/2017; anche in quella sede gli opponenti contestavano un comportamento negligente da parte dell’KKK spa e il credito precettato e citavano in giudizio i sigg. JJJ e ***, poi dichiarati contumaci, avanzando una richiesta di chiamata in garanzia delle Banca FFF spa, concessa dal giudicante; il giudizio, come detto, si chiudeva con sentenza n. 3674/2017 del 01/12/2017, di rigetto dell’opposizione, escludendo il Tribunale ogni tipo di responsabilità imputata alla KKK s.p.a., non ravvisando nel suo operato alcun profilo di negligenza, come nuovamente eccepito in questa sede dai sigg. XXX e YYY; avverso tale sentenza controparte aveva proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, con giudizio ancora pendente; la controparte non aveva indicato, nell’atto di opposizione che ha originato il presente giudizio, ragioni di fatto o di diritto nuove rispetto a quelle indicate nella prima opposizione decisa con la detta sentenza n. 3647/2017, con la conseguenza che, in assenza di un “mutamento di circostanze”, sarebbe del tutto illegittimo riproporre allo stesso giudicante gli stessi fatti, tra le stesse parti, già oggetto di un precedente giudicato.

Quanto alla responsabilità invocata dagli opponenti, la parte opposta ha escluso ogni sua forma di responsabilità, come accertato dalla detta sentenza n. 3674/2017 del 01/12/2017, posto che non avrebbe potuto apporre un blocco sul c/c della sig.ra JJJ (sua cliente), come erroneamente sostenuto da controparte, non potendo alcun istituto di credito in autonomia e senza ordine del correntista, bloccare il conto di un proprio cliente in virtù dell’accredito di un bonifico effettuato in favore del titolare del conto, e non avendo fornito le coordinate bancarie della sig.ra JJJ per l’estinzione del mutuo, essendosi limitata, su espressa richiesta della *** spa (poi FFF), unicamente a comunicare l’importo da versare per l’estinzione del mutuo inviando a mezzo fax l’estratto della posizione debitoria della sig.ra JJJ.

Sul punto ha anche evidenziato che le modalità di estinzione del mutuo contratto dalla sig.ra JJJ con la Banca KKK spa, sono state concordate, in sede di compravendita, tra i sigg. XXX e YYY (acquirenti dell’immobile con ipoteca in favore di KKK spa) e la stessa Sig.ra JJJ (venditrice), mentre sul piano operativo l’intera pratica di estinzione del mutuo e cancellazione dell’ipoteca iscritta in favore della KKK spa era stata gestita dalla *** (poi FFF spa), espressamente incaricata a tal fine dai sigg. XXX e YYY, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto dell’immobile suindicato.

Ha infine precisato l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 1206 c.c. (c.d. mora credendi) invocato dalla controparte, non essendo gli opponenti debitori della KKK e non essendo peraltro stata formulata alcuna offerta formale di pagamento prevista dalla detta disposizione.

Con ordinanza del 3.4.2019 (sopra richiamata), oltre alla declaratoria di contumacia di JJJ (citata in giudizio dagli opponenti, si ribadisce, sia in proprio che quale erede di *** e di esercente la potestà genitoriale sui minori ***, ***, ***, a loro volta quali eredi di ***):

–            è stata rigettata l’istanza – formulata ai sensi dell’art. 615, co.1, ultimo inciso c.p.c., dagli opponenti- di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato con l’atto di precetto del 19.9.2018, notificato (il 16.10.2018) dalla ZZZ s.p.a., quale mandataria della KKK s.p.a. (anche) nei loro confronti;

–            sono stati autorizzati XXX e YYY alla chiamata in causa della Banca FFF s.p.a., entro il termine del 20.5.2019, nel rispetto dei termini di comparizione di cui all’art. 163-bis c.p.c.;

–            è stata fissa per la verifica della chiamata in causa della Banca FFF s.p.a. e per la trattazione, ex art. 183, cp.c., l’udienza del 15.11.2019.

Con comparsa depositata il 23.10.2019 si è costituita in giudizio la SSS s.p.a., quale procuratrice della Banca FFF s.p.a., rassegnando le seguenti conclusioni:

“1) Rigettare ogni avversa domanda ed eccezione spiegate dagli opponenti nei confronti della Banca FFF SpA, come in atti rappresentata, in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, in virtù dei motivi di cui in narrativa; Con riferimento alle domande spiegate dagli opponenti in danno di KKK SpA: 2) In accoglimento delle eccezioni e domande spiegate da parte opponente nei confronti di KKK SpA, anche alla luce delle argomentazioni rassegnate ad adiuvandum nel presente atto, accertare e dichiarare l’intervenuta estinzione per esatto adempimento del credito asseritamente vantato da Banca KKK SpA, e per l’effetto dichiarare l’estinzione della relativa iscrizione ipotecaria eseguita  in data 14.07.04 ai nn.14997/3104 presso la Conservatoria di Trani; in ogni caso, 3) Condannare gli odierni attori all’integrale rifusione delle spese e competenze di lite.”.

Ha innanzitutto sostenuto l’assoluta assenza di responsabilità in capo alla Banca FFF spa, già Banca *** spa, deducendo che: nel contesto del mutuo de quo gli opponenti non conferivano alcun mandato a Banca ***, ma – ipotesi del tutto differente – semplicemente autorizzavano la Banca ad utilizzare la somma relativa al netto ricavo del mutuo al fine di provvedere all’estinzione del precedente mutuo KKK spa; nessun “onere né dovere” di scelta risultava  pertanto conferito – e tantomeno assunto – dalla Banca *** in ordine alle modalità con cui dare esecuzione alla detta autorizzazione e di tanto vi era conferma nella circostanza che contestualmente alla stipula del mutuo Banca *** (in data 18.11.05), essi attori sottoscrivevano, unitamente ai venditori dell’immobile compravenduto sigg.ri JJJ-***, una disposizione irrevocabile di bonifico con la quale conferivano alla ridetta Banca *** un mandato irrevocabile di pagamento a norma dell’art. 1723 co. 2 c.c., affinché fosse effettuato – per conto degli acquirenti mutuatari – il versamento delle somme previste nell’atto di mutuo in favore di parte venditrice, da eseguirsi espressamente mediante accredito sul c/c  intestato a JJJ e ***, con autorizzazione all’addebito delle dette somme sul c/c  intestato ai sigg.ri XXX e YYY presso la Banca *** –; contestualmente al rogito del mutuo del 18.11.05  la Banca erogava (con valuta 22.11.2005) l’importo mutuato pari ad euro 118.000,00 sul c/c  intestato ai sigg.ri XXX e YYY, provvedendo in pari data a costituirlo in deposito cauzionale infruttifero ed indisponibile alle parti sino alla completa esecuzione di tutti gli adempimenti di cui all’art. 2 del mutuo; esaurite le attività conseguenziali demandate al Notaio rogante, la Banca *** – in data 29.12.2005 predisponeva la disposizione di bonifico in esecuzione del mandato irrevocabile di pagamento ricevuto, e secondo le precise istruzioni ivi impartite dai sigg.ri XXX e YYY, e prima di curarne l’effettiva esecuzione contattava la Filiale di di KKK spa al fine di: a) ottenere conferma finale dell’importo a versarsi (atteso che nel mutuo del 18.11.05 si evidenziava che l’importo indicato da KKK fosse valido a condizione che il pagamento fosse eseguito entro il 29.11.05) e delle coordinate ove effettuare il detto bonifico del saldo prezzo di compravendita; b) comunicare alla ridetta Filiale di di KKK spa, ove risultava in essere il conto corrente degli alienanti sigg.ri JJJ-***, che nella medesima giornata del 29.12.05 sarebbe stato eseguito il bonifico di cui sopra, al fine di consentire all’operatore KKK di costituire un vincolo di indisponibilità sul rapporto di c/c dei beneficiari e poter contabilizzare l’estinzione anticipata del mutuo dei sigg.ri JJJ – ***; il suddetto bonifico veniva effettivamente eseguito in data 29.12.05 alle ore 10:48; in riscontro alla detta comunicazione di Banca ***, sempre in data 29.12.05 alle ore 12:31, la Filiale di di KKK spa trasmetteva alla ridetta Filiale di di *** un fax contenente conferma di ricezione dell’avvenuto bonifico con le coordinate del c/c intestato ai sigg.ri JJJ – *** e l’importo oggetto di bonifico ad estinzione del mutuo; alla luce di ciò, appariva evidente come la Banca FFF spa avesse adempiuto a qualsiasi obbligazione contrattuale, eventualmente posta a proprio carico, con la massima diligenza e tempestività, nel rispetto della normativa vigente in materia e della prassi bancaria, ed eseguendo puntualmente le istruzioni e direttive impartite dai propri clienti, non potendosi ipotizzare che – pur in presenza di un mandato irrevocabile di pagamento recante precise direttive sulle modalità di esecuzione del pagamento in favore dei soggetti alienanti – potesse o dovesse ingerirsi nelle determinazioni degli opponenti, dissuadendoli dall’adottare determinate modalità operative.

Ha poi sostenuto l’esclusiva responsabilità di KKK spa e dei sigg.ri JJJ – *** e l’estinzione dell’obbligazione rinveniente dal mutuo KKK spa per integrale adempimento, deducendo, quanto al primo aspetto, che:

i soggetti alienanti (e debitori di KKK SpA) sigg.ri JJJ – *** – secondo le prospettazioni di parte opponente – avrebbero fraudolentemente prelevato le somme bonificate sul loro c/c dalla Banca *** per conto degli acquirenti sigg.ri XXX YYY, contravvenendo agli accordi contrattuali intercorsi sia con questi ultimi che con il proprio creditore KKK SpA, e per tal via impedendo che il detto Istituto di credito potesse incamerare quanto versato dai terzi acquirenti e imputarlo a pagamento ad estinzione anticipata del mutuo del 2004; l’KKK spa, nonostante l’avvenuto pagamento fosse stato effettuato per l’importo e con le modalità dalla stessa comunicate ai sigg.ri XXX-YYY ed alla Banca FFF SpA, e nonostante di tale versamento fosse stata tempestivamente avvisata in data 29.12.2005 nell’immediatezza dell’esecuzione del bonifico (tanto che la medesima Filiale di di KKK inviava alla Filiale di di FFF, solo 1 ora dopo il bonifico, un fax di conferma con le coordinate del rapporto di c/c destinatario del versamento, ed a quietanza degli importi dovuti e versati), a causa di un contegno evidentemente non improntato alla diligenza professionale richiesta dal caso di specie, non aveva provveduto ad annotare il corrispondente addebito sul c/c dei propri clienti sigg.ri JJJ-*** con la dovuta tempestività, per tal via consentendo a questi ultimi di disporre liberamente delle somme che invece avrebbero dovuto essere vincolate all’estinzione del mutuo ai medesimi intestato ed alla cancellazione della relativa garanzia ipotecaria sul bene ormai alienato.

Quanto al secondo aspetto, la terza chiamata in causa ha sostenuto, in particolare, che il pagamento validamente effettuato in data 29.12.2005 dai terzi sigg.ri XXX-YYY fosse risultato idoneo a determinare l’estinzione del credito vantato da KKK spa e rinveniente dal mutuo a rogito Notaio del 12.07.04, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1188 cod. civ. e dal successivo art. 1189 cod. civ. deducendo che:

nel caso di specie era pacifico che il creditore KKK spa avesse indicato ai sigg.ri XXX – YYY (acquirenti dell’immobile già ipotecato) ed alla Banca *** (istituto mutuante) che il versamento dell’importo necessario ad estinguere il mutuo del 12.07.04 dovesse essere effettuato sul c/c KKK – Filiale di n. 10255769 intestato ai propri debitori sigg.ri JJJ-*** (alienanti del medesimo immobile), così come risultava pacifico che il detto versamento era stato effettuato dai sigg.ri XXX-YYY, e per essi dalla Banca ***, mediante il bonifico del 29.12.2005 sulle coordinate indicate dalla medesima KKK SpA, e di tanto fu data conferma dalla stessa KKK con fax sempre del 29.12.05; le vicende successive al detto esatto adempimento ai sensi dell’art. 1188 c.c., non essendo imputabili né alla Banca *** né ai sigg.ri XXX-YYY, non si sarebbero potute opporre agli stessi, dovendo necessariamente concludersi per l’avvenuta estinzione del credito di KKK SpA sin dal 29.12.05, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 1200 e 2878 cod. civ., dovesse essere ritenuta estinta sin dal 29.12.05 la garanzia ipotecaria sussistente sull’immobile oggetto di causa, iscritta in data 14.07.04 ai nn.14997/3104 presso la Conservatoria di Trani a garanzia del mutuo contratto dall’alienante JJJ (e dal coniuge ***) con KKK spa, con conseguente necessità di ordinarne la cancellazione.

Concessi, con ordinanza resa all’udienza del 15.11.2019, i termini di cui all’art. 183, co. VI, c.p.c., per la c.d. appendice scritta della trattazione, con atto depositato il 3.3.2020 è intervenuta in giudizio la CCC s.p.a, quale procuratrice della RRR s.r.l., a sua volta cessionaria (per effetto di un’operazione di cartolarizzazione e, in particolare, di un contratto concluso in data 11.10.2019 con la KKK s.p.a.) anche del credito in questione, e chiedendo, in adesione alle ragioni sostenute dalla KKK s.p.a., il rigetto dell’opposizione proposta dai sigg.ri XXX e YYY e di ogni pretesa o contestazione formulata dalla Banca FFF s.p.a., con condanna al pagamento delle spese e degli onorari di causa da parte degli opponenti.

Con ordinanza del 26.6.2020 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalla parte opponente con la memoria depositata, ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., il 14.1.2020, e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’11.12.2020.

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con decreto del 13.10.2020 è stata fissata, ai sensi degli artt. 221, co.2 e 4, d.l. 34/2020, conv. in l. n.77/2020, 1, co.3, D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito in legge 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, nonché dell’all’allegato 1 (come modificato dall’ art. 1, comma 3, lett. b), nn. da 1) a 8), D.L. 7 ottobre 2020, n. 125)) al D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito in legge 25 settembre 2020, n. 124, l’udienza dell’11.12.2020 per la precisazione delle  conclusioni mediante il deposito in telematico (dunque senza la presenza dei difensori delle parti) di sintetiche note scritte delle parti contenenti le istanze e le conclusioni, assegnando termine, al riguardo, sino a cinque giorni prima di tale udienza per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

E, all’esito del deposito delle note c.d. di trattazione scritta da parte degli opponenti, della terza chiamata in causa e della intervenuta, la causa è stata trattenuta in decisione alla detta udienza c.d. cartolare dell’11.12.2020, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

****

Ciò premesso, va ribadito quanto già sostanzialmente detto con ordinanza del 3.4.2019 circa la non riscontrata sussistenza della violazione del principio del ne bis in idem lamentata dalla opposta ZZZ s.p.a., quale mandataria della KKK s.p.a. nell’ambito della comparsa di costituzione depositata telematicamente il 22.2.2019 (eccezione poi fatta propria dalla intervenuta CCC s.p.a., quale procuratrice della RRR s.r.l.), sul presupposto di una precedente opposizione a precetto proposta da XXX e YYY e decisa (rigettandola) da questo Tribunale con sentenza n. 2567/2017 (dalla stessa parte allegata) ed oggetto di appello.

Ed infatti, sebbene da tale sentenza si evinca, effettivamente, che gli opponenti avevano dedotto sostanzialmente le medesime doglianze espressa in questa sede, tuttavia nel caso affrontato dalla detta sentenza si trattava di altro precetto (rispetto a quello per cui è causa), notificato in quel caso dalla KKK s.p.a. il 13.14.5.2011, per euro 127.272,39.

 Invero sebbene, in generale, a norma dell’art. 39, comma 1, c.p.c., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell’impugnazione (come nel caso di specie), senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337, comma 2, c.p.c., a ciò ostando l’identità delle domande formulate nei due diversi giudizi (cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3, 18/06/2018, n. 15981; Sez. VI – 1 Ord., 31/07/2017, n. 19056), tuttavia va detto che, posto che la KKK s.p.a. poteva procedere alla notificazione di un secondo precetto (cfr. Cass. civ. Sez. III, 09-05-2006, n. 10613; cfr. anche, quanto alla rinnovazione di un atto di precetto, Cass. civ. Sez. III, 29/08/2013, n. 19876), non vi è litispendenza tra opposizioni proposte contro precetti diversi, ancorché fondati sul medesimo titolo esecutivo (cfr. Cass. Sez. L, n. 5305 del 08/05/1993; Sez. 3, n. 2338 del 19/08/1964; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, 12-03-2018, n. 5847; Sez. 3, n. 8222 del 2001; Sez. III, 04-031999, n. 1831).

Ovviamente solo il previo passaggio in giudicato della detta sentenza (che, invece, le parti hanno dedotto non essere ancora divenuta definitiva, essendo il relativo giudizio ancora sub iudice, dinanzi alla Corte di Appello di Bari) avrebbe comportato una diversa soluzione e, cioè, il rigetto dell’opposizione a precetto promossa in questa sede per intervenuto giudicato, ex art. 2909 c.c.

****

Ciò posto l’opposizione a precetto promossa da XXX e YYY non merita accoglimento.

Invero, non essendo stato pacificamente pagato alla mutuante (l’KKK s.p.a.) il debito da parte dei mutuatari (*** e JJJ), sia pure – secondo gli opponenti– per responsabilità dei mutuatari (che si sarebbero appropriati delle somme erogate dalla Banca FFF, su incarico di essi opponenti conferito con altro contratto di mutuo contestuale a quello di compravendita dell’immobile in oggetto per l’estinzione del mutuo in essere con KKK s.p.a.), della Banca FFF s.p.a. (quale incaricata di utilizzare le somme erogate al fine di estinguere il mutuo dei signori JJJ – *** presso la KKK) e della stessa KKK s.p.a. (per non avere diligentemente apposto un blocco sul conto corrente dei signori JJJ – *** al fine di evitare l’appropriazione delle somme da parte di questi ultimi), sussiste il diritto della opposta (e, dunque, ex artt. 111 c.p.c. e 1263 c.c., della cessionaria RRR s.r.l.), avvalendosi del diritto di sequela che assiste le garanzie reali, di intimare il pagamento alla parte debitrice preannunciando, come detto nella detta sentenza di questo Tribunale prodotta dalla stessa opposta, ai terzi acquirenti l’inizio dell’esecuzione in difetto di pagamento.

In altri termini, l’eventuale responsabilità della KKK s.p.a., ove dimostrata, non impediva a quest’ultima di chiedere il pagamento del debito ai mutuatari – pagamento pacificamente non avvenuto, avendo gli stessi opponenti dedotto che della relativa somma destinata a tal fine se ne sarebbero appropriati gli stessi mutuatari- e, in caso negativo, di esercitare il diritto di sequela nei confronti del terzi acquirenti, essendo il profilo eventualmente risarcitorio, derivante dalla eventuale sussistenza della lamentata negligenza della opposta/mutuante, distinto rispetto a quello della sussistenza del credito di quest’ultima, garantito da ipoteca (che le attribuisce, ex art. 2808 c.c., di far espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito anche nei confronti del terzo acquirente e, dunque, degli opponenti).

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In ogni caso, quanto alla domanda di accertamento della responsabilità della KKK s.p.a., come ritenuto in modo condivisibile anche nella detta sentenza n. 2567/2017 di questo Tribunale (prodotta dalla parte opposta e utilizzabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 116 c.p.c.; cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. III, 20/01/2015, n. 840), non si ravvisa una responsabilità della detta banca, posto che essa non avrebbe potuto disporre liberamente delle somme oggetto della disposizione di bonifico suddetta, per estinguere un debito dei propri correntisti nei suoi confronti, in mancanza di un ordine in tal senso dai signori *** e JJJ.

****

L’inadempimento rispetto agli obblighi contrattuali assunti in sede di stipula del contratto di compravendita del 18.11.2005 (prodotto dagli opponenti) è riferibile ed addebitabile esclusivamente a JJJ, per non avere pacificamente (relativamente alle allegazioni difensive di tutte le parti) provveduto a far cancellare (a sua cura e spese, entro il 30.6.2006) l’ipoteca n.14997/3104 del 14.7.2004 in favore di KKK s.p.a. (nascente da atto di mutuo per notar del 12.7.2004), nonostante avesse assunto un preciso obbligo in tal senso, quale parte venditrice, nell’ambito del suddetto atto di compravendita.

Ma, in mancanza della prova, da parte degli opponenti, degli effettivi danni patiti per effetto di tale comportamento (non essendo neanche stato allegato e, a-fortiori, dimostrato, che l’immobile ipotecato in questione sia stato già venduto all’asta in sede esecutiva o che, comunque, gli opponenti abbiano comunque effettivamente corrisposto alla opposta l’importo precettato, derivante dal mutuo contratto dalla KKK con i sigg.ri JJJ- ***) non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria (per danni patrimoniali e non patrimoniali) formulata con l’atto di citazione.

Ciò, in sostanza, attesa l’impredicabilità di danni “in re ipsa” nell’attuale sistema della responsabilità civile (cfr. tra le altre, Cass. civ. Sez. III, 11/11/2019, n. 28985) e, dunque, pur essendo pacifica, in base alle deduzioni difensive di tutte le parti, anche l’omessa destinazione delle somme ricevute sul conto in essere presso la filiale della KKK s.p.a. di (per il tramite del bonifico operato in base a quanto stabilito dalla clausola n.2 del contratto di mutuo fondiario del 18.11.2005, prodotto dagli opponenti, ed intercorso tra questi ultimi e la *** s.p.a.) all’estinzione del mutuo in essere con la KKK s.p.a. e alla conseguente cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria.

****

Esclusa la responsabilità della KKK s.p.a. e rilevata la mancanza di prova circa i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dagli opponenti per effetto del comportamento di *** e JJJ, non può trovare accoglimento neanche la domanda di manleva formulata dagli stessi opponenti nei confronti della Banca FFF s.p.a.

E va inoltre detto che non è fondato neanche quanto dedotto da quest’ultima a proposito dell’estinzione del credito vantato da KKK spa (e rinveniente dal mutuo a rogito Notaio in del 12.07.04), ai sensi di quanto previsto dall’art. 1188 cod. civ. e dal successivo art. 1189 cod. civ., e dell’asserita conseguente estinzione, sin dal 29.12.05 (giorno del bonifico suddetto) della garanzia ipotecaria sussistente sull’immobile oggetto di causa, iscritta in data 14.07.04 ai nn.14997/3104.

Il bonifico del 29.12.2005 (prodotto dalla Banca FFF s.p.a.) fu effettuato, infatti, dal conto (presso la Banca ***) degli ordinanti XXX e YYY, con causale “estinzione mutuo ipotecario”, in favore, quali beneficiari, *** e JJJ Maria.

E gli stessi opponenti hanno dedotto, a pagina 14 dell’atto di opposizione, che avevano concordato con i signori JJJ – *** che questi ultimi avrebbero estinto il mutuo con le somme ricevute al fine di consentire la cancellazione dell’ipoteca gravante sull’immobile.

In sostanza, in base agli accordi contrattuali dedotti dagli stessi opponenti, non può dirsi che JJJ e *** fossero creditori apparenti (dell’importo del bonifico), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1189 c.c., essendo essi, anzi, i creditori effettivi (dell’importo del bonifico, si ripete) in base a tali accordi pur dovendo, in base a questi ultimi, poi destinare la somma ricevuta dagli opponenti per estinguere il loro (dei primi, si intende) debito derivante dal mutuo contratto con la KKK s.p.a. (al fine di consentire anche la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile acquistato nel 2005).

Nessun rapporto contrattuale è in sostanza emerso, in base agli atti di causa, tra l’KKK s.p.a. e gli opponenti, avendo la prima, si ribadisce, notificato l’atto di precetto ai secondi soltanto per il c.d. diritto di sequela, quali acquirenti dell’immobile ipotecato.

In base a quanto detto sino ad ora non trova applicazione neanche l’art. 1188, co.2, c.c., secondo cui “Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato”.

Legittimati a ricevere il detto bonifico erano, infatti, si ribadisce, in base agli accordi contrattuali dedotti dagli stessi opponenti, proprio JJJ e *** anche se, in base a tali accordi, avrebbero poi dovuto destinare il relativo importo per estinguere il loro debito derivante dal mutuo contratto con la KKK s.p.a. (al fine di consentire, si ripete, anche la cancellazione dell’ipoteca sull’immobile acquistato nel 2005). ****

In conclusione, per tutte le ragioni esposte sino ad ora, non merita accoglimento nessuna delle domande formulate dagli opponenti con l’atto di opposizione.

****

L’assoluta complessità, in fatto, e la novità, in diritto (soprattutto con riferimento alla litispendenza in caso di più opposizioni a precetto riguardanti il medesimo credito ma precetti distinti e fondate sostanzialmente sui medesimi motivi) delle questioni sottoposte al vaglio di questo giudicante, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, ex art. 92, c.p.c. (anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.77 del 19/04/2018) tra le parti costituite.

E la soccombenza degli opponenti relativamente alla domanda risarcitoria formulata nei confronti di JJJ (sia in proprio che nelle dette qualità) determina il non luogo a provvedere sulle spese di lite relativamente a tale rapporto processuale, essendo la detta convenuta rimasta contumace (e, dunque, non avendo sostenuto spese).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, Area Commerciale, in composizione monocratica – in persona del Giudice dr. – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. /2018 del Ruolo Generale, così provvede:

1.    Rigetta l’opposizione a precetto formulata con l’atto di citazione da XXX e YYY.

2.    Rigetta le altre domande formulate con l’atto di citazione (compresa quella volta ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nn. /3104) da XXX e YYY nei confronti della KKK s.p.a.

3.    Rigetta la domanda risarcitoria formulata con l’atto di citazione da XXX e YYY nei confronti di JJJ (sia in proprio che quale erede di *** e di esercente la potestà genitoriale su ***, ***, ***, a loro volta quali eredi di ***).

4.    Rigetta la domanda di manleva formulata con l’atto di citazione da XXX e YYY nei confronti della Banca FFF s.p.a.

5.    Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.

6.    Dichiara non luogo a provvedere quanto alle spese di lite relativamente al rapporto processuale tra gli opponenti XXX e YYY e la convenuta JJJ (citata in giudizio in proprio e quale erede di *** e di esercente la potestà genitoriale su ***, ***, ***, a loro volta quali eredi di *** ). Trani, 29.6.2021

Il Giudice

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