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Codice Civile
Codice Penale

Opposizione decreto ingiuntivo, modificazione domanda

La modificazione della domanda ammessa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petítum e causa petendí).

Pubblicato il 09 July 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1017/2021 pubblicata il 29/06/2021

nella causa civile di I grado iscritta al n. /2019 R. G. promossa da

IMPRESA EDILE XXX[1] (P. IVA), nella persona del titolare *** (C.F.), con il patrocinio dell’avv. giusta procura speciale alle liti allegata all’atto di citazione in opposizione al d. i. n. /2019 notificato in data 03.05.2019 e depositato in data 09.05.2019,

PARTE OPPONENTE

contro

YYY S.r.l.[2] (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in, giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data 19.09.2019,

PARTE OPPOSTA

Oggetto: opposizione al d. i. n. 568/2019 emesso in data 16/19.03.2019 e notificato in data 03.04.2019.

Conclusioni delle parti: come precisate all’udienza celebrata in data 31.03.2021 e

qui di seguito richiamate.

Per l’opponente:

“Voglia l’Ill.mo Sig. GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via principale:

Revocare l’ingiunzione di pagamento n. 568/2019 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, rigettare le domande proposte dall’opposta perchè infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni agli atti.

Con ogni caso vittoria di spese legali anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c, nonché delle spese di ctu. In via istruttoria:

Si chiede occorrendo e senza voler invertire l’onere probatorio, l’ammissione della prova per testi sui capitoli di prova richiesti e non ammessi e sempre occorrendo, si chiede ex art.210 c.p.c.. Si chiede l’esibizione ex art. 210 cpc degli originali dei seguenti ddt.: ddt 1833/11, ddt 2755/11, ddt 3169/11, ddt 3215/11, ddt 3292/11, ddt 3995/11 e ddt 5068/11 per verificare la sottoscrizione, con riserva di disconoscerla”.

Per l’opposta:

“Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa Nel merito:

– per tutte le argomentazioni dedotte in atti rigettare la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, e meramente dilatoria come provato anche dalla espletata consulenza tecnica che ha confermato e provato le buone ragioni della opposta;

– dichiarata ed accertata la consegna da parte della YYY S.r.l. del materiale di cui alle allega fatture in favore dell’Impresa Edile XXX, ed accertato e dichiarato che la predetta consegna mai fu contestata dall’opponente, condannare l’“Impresa Edile XXX” in persona del suo titolare ***, con sede legale in, a corrispondere in favore della YYY S.r.l. la somma residua alla medesima dovuta in virtù del materiale fornito e regolarmente portato da fattura, pari ad euro 5.672,65, o quella differente, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, all’esito della istruttoria.

In via istruttoria:

Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui seguenti capitoli di prova articolati a prova contraria come dedotti nella memoria ex art 183 comma sesto n. 3 cpc:

a. Vero che nel periodo intercorrente tra il mese di aprile 2011 ed il mese di luglio 2012 l’Impresa Edile XXX ebbe a commissionare alla YYY lavori per i cantieri di.

b. Vero che le opere commissionate dalla Impresa Edile XXX includevano lavori eccedenti quelli elencati al documento 1 (che si rammostra al teste) prodotto da controparte con l’atto di opposizione;

c. Vero che le opere commissionate dalla Impresa Edile XXX includevano lavori eccedenti quelli elencati al documento 1 (che si rammostra al teste) prodotto da controparte con l’atto di opposizione in quanto riferite ad una pluralità di cantieri;

d. Vero che i beni commissionati dall’Impresa Edile XXX venivano consegnati dalla YYY mediante proprio personale.

e. Vero che la YYY a correzione delle fatture n. 985 – 987 – 1493 – 1742 – 2146 – 2422 – 2678 emetteva la nota di accredito 2866 e quindi la fattura 2867 inclusiva delle stesse.

f. Vero che le fatture n. 985 – 987 – 1493 – 1742 – 2146 – 2422 – 2678, la nota di accredito 2866 e la fattura 2867 venivano consegnate all’Impresa Edile XXX.

Si indicano a testi i signori:

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

DATO ATTO CHE l’opponente contesta l’esatto adempimento da parte dell’opposta delle obbligazioni contrattuali assunte in forza del preventivo datato 18.04.2011 offerto sub doc. n. 1 avente a oggetto la fornitura e posa di 2 cancelli scorrevoli in ferro, di 2 cancelli pedonali in ferro e di recinzione al prezzo concordato in complessivi € 9.500,00, oltre iva come per legge al 4%, deduce di avere versato un primo acconto di € 2.000,00 come da fattura n. 987 emessa dalla controparte in data 02.05.2011 (erroneamente) con addebito dell’iva al 20% (v. doc. n. 2) e due ulteriori acconti di € 6.000,00 e di € 1.400,00 a mezzo assegni bancari senza ricevere idonea fattura (doc. da n. 9 a n. 12), di avere dovuto ritirare “dopo due mesi” e posare a sue spese un cancello scorrevole e parte della recinzione ottenendo la fattura n. 1493/2011 (nuovamente) con iva errata (v. doc. n. 4), di avere dovuto provvedere anche a ritirare l’altro cancello scorrevole e i due cancelli pedonali e la recinzione, di non avere ricevuto il tubolare corrimano sagomato per 60 mtl bensì un corrimano non sagomato per soli 30 mtl, che “il lavoro è stato fatto integralmente [dai suoi] uomini (3 manovali per 8 ore) con l’utilizzo di un muletto telescopico”, di avere quindi pagato più del dovuto, che le fatture n. 2422/2011 e n. 2678/2011 sono state completamente stornate, per errata applicazione dell’iva, dalla nota di credito (e non già fattura) n. 2866 del 30.12.2011 e, in ogni caso, hanno oggetto generico al pari di quello indicato nelle fatture n. 2864/2011, 2867/2011 e 1769/2012, CHE l’opposta, costituendosi tardivamente in giudizio, “preliminarmente [premette] che, il credito vantato dalla YYY, effettivamente, non ammonta più all’originario importo di Euro 27.134,85*, bensì a Euro 5.672,65*”, deduce che “In buona sostanza YYY fatturava all’Impresa Edile XXX lavori per diversi cantieri [di San Giorgio su Legnano, Gallarate e Azzate] complessivamente ammontanti a Euro 14.172,65, ricevendo in pagamento unicamente un acconto pari a Euro 8.500,00 [che] non risponde al vero l’ulteriore versamento della somma di Euro 1.400,00 [che] La merce descritta nelle fatture – relativa a vari cantieri – veniva tutta consegnata all’Impresa che la riceveva, firmando per accettazione, e che mai contestava alcunché, così come risultante dai documenti di trasporto allegati [che] Come dunque ricostruito in premessa, la YYY, dopo avere emesso numero sette fatture per complessivi Euro 10.952,39, su richiesta di XXX emetteva una Nota di Accredito del medesimo importo complessivo (n. 2866), quindi rilasciando nuova fattura in sostituzione (n. 2867) con aggiornamento dell’IVA al 4% anziché al 20-21%, di talché il totale dovuto si riduceva a Euro 9.501,85” E CHE, concessi i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. alla prima udienza “effettivamente” celebrata in data 04.12.2019, previo espletamento della c.t.u. disposta in data 05.03.2020, esibizione (all’udienza celebrata in data 06.07.2020), da parte dell’opponente, dei registri iva acquisti relativi agli anni 2011 e 2012 (in forza dell’ordine impartitogli in data 05.03.2020) e constatazione dell’effettiva registrazione delle sole fatture n. 987/11 e n. 1493/11 emesse dall’opposta, la causa, riassegnata allo scrivente in data 18.11.2020, è stata assegnata a sentenza sulla richiesta congiuntamente formulata dalle parti a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 20.11.2020 (dall’opponente) e in data 23.11.2020 (dall’opposta);

RICORDATO in limine CHE “la richiesta di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni risulta del tutto incompatibile con la volontà di proseguire nella fase istruttoria del procedimento dimostrando al contrario l’intenzione di passare alla fase deliberativa/conclusiva del procedimento [E CHE] in un procedimento interamente governato dall’impulso di parte [a maggiore ragione post legge 26 novembre 1990, n. 353] devono essere valorizzati e rigorosamente interpretati i comportamenti processuali delle parti”[3],

in ossequio ai principi di auto responsabilità, di economicità e di ragionevole durata del giusto processo (questi ultimi costituzionalizzati all’art. 111 Cost.),

DEVE DIRSI CHE la scelta processuale (liberamente) compiuta in data 20.11.2020 dall’opponente (attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale) e in data 23.11.2020 dall’opposta (convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale) è irretrattabile, CHE, di conseguenza, le conclusioni dalle medesime successivamente rassegnate, in data 25/29.03.2021, “in via istruttoria”, per come in epigrafe richiamate, sono inammissibili nella misura in cui imporrebbero la riapertura di una fase del processo definitivamente chiusa per loro inequivoca (giacché espressa) volontà E CHE, in ogni caso, le prove orali per testimoni “reiterate” dall’opposta in data 29.03.2021 sono formulate in termini del tutto generici e, per l’effetto, non sono rilevanti ai fini del decidere i.

e. non meritano/possono essere ammesse neppure tardivamente,

RICORDATO CHE l’opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio di mera impugnazione del provvedimento monitorio ottenuto inaudita altera parte volto a farne valere i vizi o le ragioni di invalidità originarie, bensì un ordinario giudizio di merito finalizzato all’accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e/o delle eccezioni/difese fatte valere dall’ingiunto opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), CHE, di conseguenza, in linea generale, mentre l’opposto, in relazione alla sua qualità sostanziale di attore, non può proporre domande “nuove” rispetto a quella di adempimento contrattuale fatta valere ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ., all’opponente, in relazione alla sua qualità sostanziale di convenuto, è consentito proporre, con l’atto di opposizione, le eventuali eccezioni in senso stretto e/o domande riconvenzionali e introdurre nuovi temi di indagine al fine di contrastare la pretesa fatta valere dall’ingiungente E CHE, da ultimo, è stato autorevolmente affermato che “Nel giudizio ordinario di cognizione sono […] da considerare domande «nuove» quelle «ulteriori» o «aggiuntive»: diverso è il caso in cui le domande iniziali vengono modificate, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, senza aggiungersi alle domande iniziali, ma sostituendosi ad esse e ponendosi, rispetto alle medesime, in un rapporto di alternatività (Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310, in motivazione; cfr. pure Cass. 26 giugno 2018, n. 16807). La regola deve valere anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale, come è noto, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall’opponente, per contestarla (ex plurimis: Cass. 28 maggio 2019, n. 14486; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613). Ne consegue che anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile il principio (cfr.: Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310 cit.; in senso conforme, di recente: Cass. 30 settembre 2020, n. 20898; Cass. 28 novembre 2019, n. 31078), secondo cui la modificazione della domanda ammessa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petítum e causa petendí), [sia consentita la sottolineatura] sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l’allungamento dei tempi del processo”[4],

nella fattispecie che qui ci occupa, È DOVEROSO/DOVUTO RILEVARE

CHE la YYY ha azionato in sede monitoria il credito, in tesi, “portato” dalle fatture n. 2422, 2678, 2864, 2866 e 2867 emesse nel corso dell’anno 2011 e dalla fattura n. 1769 emessa in data 31 luglio 2012, (pacificamente) erroneamente quantificato in complessivi € 27.134,85 e non già in complessivi € 5.672,62 pari alla somma degli importi esposti nelle fatture n. 2864/2011, n. 2867/2011 e n. 1769/2012 al netto dell’importo di € 8.500,00 (pacificamente) già versatogli, CHE, perciò solo, il d. i. opposto deve essere revocato, CHE, delle tre fatture (n. 2864/2011, n. 2867/2011 e n. 1769/2012) ritualmente (ergo effettivamente) azionate dalla YYY, la fattura n. 2867 emessa in data 30.12.2011, senza indicazione di d.d.t., limitatamente all’importo di € 291,61, è per tabulas riferibile a “serratura elettrica + posa presso vs. cantiere di Gallarate” e l’intera fattura n. 1769 emessa in data 31.07.2012, senza indicazione di d.d.t., è per tabulas riferibile a “manodopera e materiale di consumo per fissaggio balconi presso vs. cantiere di Azzate”, CHE tutte le copie dei d.d.t. offerti dall’opposta in data 19.09.2019 sub doc. n. 3 indicano un luogo di destinazione non diverso da quello del destinatario in San Giorgio su Legnano (e giammai un luogo di destinazione diverso e/o sito in Gallarate e/o in Azzate), CHE, in seno agli scritti conclusivi depositati in data 31.05.2021 e in data 21.06.2021, l’opposta non ha formulato alcuna critica avverso l’elaborato peritale in atti (definitivamente) versato dal nominato c.t.u. in data 04.11.2020 nella parte in cui, a pag. 6 e 7, quantifica in complessivi “€. 7.466,78 + IVA 4% = €. 7.765,45” l’importo dei lavori e delle opere da essa medesima realizzate nel cantiere sito in San Giorgio su Legnano (MI), Via Trento n. 8/c, (pacificamente) in forza del contratto d’appalto offerto (soltanto) dalla controparte sub doc. n. 1 e da essa medesima giammai contestato e/o “disconosciuto” E CHE, contrariamente a quanto dichiarato dall’opposta in seno alla memoria di replica depositata in data 21.06.2021 (a pag. 2), l’importo di € 7.765,45 non è “persino superiore a quello richiesto dalla scrivente di Euro 5.672,65” perché da detto importo va detratto (quanto meno) il maggiore importo di € 8.500,00 pacificamente già corrispostole dal XXX, poiché nella fase a contraddittorio integro e cognizione piena la mera allegazione delle fatture n. 2867/2011 e 1769/2012 già azionate ex artt. 633 e ss. codice di rito, la cui valenza probatoria sia stata specificamente contestata dall’ingiunto (che, tra l’altro, per tabulas, ha dimostrato di non averle contabilizzate nel proprio registro delle fatture acquisti) non basta a ritenere assolto l’onere, in primis, di provarne la tempestiva e regolare trasmissione alla controparte e, in secondo luogo, di provare i fatti costitutivi dei crediti (contrattuali) di € 291,61 e di € 822,80 (soltanto) in tesi aventi fonte genetica nei lavori eseguiti e/o nelle opere realizzate nei cantieri del XXX siti in Gallarate e in Azzate, SI DEVE ESCLUDERE CHE all’importo dei lavori eseguiti e delle opere realizzate dalla YYY nel cantiere del XXX sito in San Giorgio su Legnano (MI), V , possa e/o debba essere aggiunto l’importo di € 1.114,41 in forza delle sole risultanze delle fatture n. 2867/2011 e n. 1769/2012;

non resta che accogliere in toto l’opposizione proposta dal XXX e condannare la YYY a rifondergli le spese di lite, quantificate come da dispositivo ex D. M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa dichiarato in data 08.03.2019 (quanto meno per le fasi n. 1 e 2), del numero e della complessità delle questioni trattate, della limitata attività svolta e della nota spese in atti versata (riconoscendo gli importi ivi esposti per le fasi n. 1 e 2 e riducendo del 30% i valori tabellari medi previsti per le fasi n. 3 e 4 scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00); il compenso già liquidato al c.t.u., nei rapporti interni, deve essere definitivamente posto a carico (esclusivo) dell’opposta;

sussistono i presupposti oggettivo (totale soccombenza dell’attrice in senso sostanziale) e soggettivo (consapevolezza o ignoranza colpevole della genericità e infondatezza delle proprie tesi) per condannare, “anche d’ufficio”, la YYY a corrispondere al XXX, la somma equitativamente determinata in € 2.000,00, per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, ultimo comma, codice di rito ratione temporis nella “versione” non già (ante riforma 2009) che ripara un pregiudizio effettivamente patito bensì (post riforma 2009) che, con il “solo” limite della ragionevolezza e del rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo “alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa”[5], coerentemente a quanto originariamente previsto dal quarto comma dell’art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari) e a quanto attualmente stabilito dal primo comma dell’art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali), nel rispetto della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. [6], “sanziona un comportamento processuale abusivo [oltre al (o indipendentemente dal) risarcimento del danno per lite temeraria] e […] funge da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”[7] rientrando nelle nozioni di comune esperienza che “il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata iniziativa dell’avversario, non viene compensato, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso”[8];

P. Q. M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2620/2019 R.G., ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o respinta, così dispone:

1) REVOCA il d. i. opposto n. 568/2019;

2) CONDANNA la società YYY S.r.l. a rifondere all’Impresa Edile XXX le spese di lite che liquida in complessivi € 4.054,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

3) CONDANNA la società YYY S.r.l. a corrispondere all’Impresa

Edile XXX la somma equitativamente quantificata in € 2.000,00 per lite temeraria;

4) PONE definitivamente a carico della società YYY S.r.l. il compenso già liquidato al c.t.u..

Così deciso in Busto Arsizio, 29/06/2021

Il giudice

[1] Di seguito XXX
[2] Di seguito YYY
[3] Così, tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18540 del 02/08/2013 nel solco di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007
[4] Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021
[5] Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanze n. 25177 e n. 25176 dell’11/10/2018
[6] Così Corte Costituzionale Sentenza n. 139 del 06/06/2019
[7] Cfr. sul punto, da ultimo, Corte Costituzionale, Sentenza n. 152 del 23/06/2016
[8] Cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 3057 del 09/02/2009

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