Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
Oggetto: appalto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8034/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio in Milano, INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 176/2023, pubblicata in data 13.3.2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito ‘PSV’) ha evocato in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE, affermando di aver stipulato con la convenuta, in data 07/06/2011, un contratto di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed alta vigilanza nel cantiere, con riferimento ai lavori per la
realizzazione del complesso edilizio da destinare a sede del RAGIONE_SOCIALE; che la società, con lettera del 13/11/2012, aveva interrotto ogni rapporto, sostenendo che la stazione appaltante non aveva prorogato il termine di ultimazione dei lavori, scaduto il 31.3.2013, ma le lavorazioni erano invece proseguite e la consulenza era stata svolta da altra incaricata. Ha chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento dei corrispettivi insoluti e al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 886/2020 il Tribunale ha condannato la convenuta al pagamento di € 96.760,53 , oltre interessi moratori al tasso legale sulla somma al netto dell’iva , dal 10.6.2013 al soddisfo.
La sentenza, impugnata da RAGIONE_SOCIALE, è stata confermata dalla Corte distrettuale di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’art . 4 del contratto di consulenza non conteneva un termine di scadenza, poiché quello fissato dalle parti (pari a 24 mesi), costituiva un semplice riferimento al tempo necessario per la realizzazione dell’opera, deduzione quest’ultima confermata anche dall’esistenza di un collegamento tra il negozio di appalto e quello di consulenza riconosciuto dalla stessa difesa dell’appellante.
Secondo il giudice distrettuale, il contratto di appalto aveva avuto esecuzione anche dopo il 7 novembre 2012 e, ciò nonostante, la PSV era stata sostituita da altra impresa; il recesso era, quindi, privo di causa ed era possibile ripristinare il precedente rapporto di consulenza, non essendo venuto meno il vincolo fiduciario. Spettavano, infine, all’attrice anche i compensi per le prestazioni extracontrattuali documentate dalla fattura n. 5/2013, non essendo necessario un formale atto di incarico.
La cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza è chiesta dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso in due motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione degli art. 2697, 1325, 1346 c.c., sostenendo che competeva alla società attrice dimostrare i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE domanda e non alla RAGIONE_SOCIALE l’assenza di giusta causa dell’anticipata interruzione del rapporto.
Inoltre, secondo la ricorrente, il termine iniziale di durata del rapporto, fissato in 749 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, era stato prorogato di ulteriori 70 giorni rispetto a quello iniziale, con decorrenza dal 18 maggio 2011 fino alla durata contrattuale da lavori stimata in circa 24 mesi. Tale termine era tuttavia scaduto e non era stato prorogato, per cui il contratto era stato legittimamente disdettato, tenuto conto anche del collegamento tra l’appalto e il rapporto di consulenza.
Non era comunque possibile la prosecuzione del rapporto, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con la resistente.
Il motivo è infondato.
Il ricorso solleva mere questioni in fatto senza efficacemente contrastare l’interpretazione del contenuto dell’atto di incarico che -secondo il giudice distrettuale – non conteneva affatto un termine fisso di scadenza, disponendo invece che le attività di consulenza si protraessero fino all’ultimazione dei lavori, non intervenuta nel novembre 2012 ma esauritesi tempo dopo, non avendo rilievo, in tale contesto fattuale, il diniego di una formale proroga del termine di completamento dei lavori, data l’esistenza di un collegamento tra i due rapporti proprio riguardo alla loro durata, ancorata all’integrale esaurimento dell’appalto.
La sentenza ha parimenti escluso in fatto che fosse stato compromesso il vincolo fiduciario indispensabile per la prosecuzione del rapporto, non essendo provato alcun inadempimento RAGIONE_SOCIALE PSV.
Non è comunque ravvisabile alcuna inversione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE domanda, avendo la sentenza accertato la durata del rapporto sulla base delle clausole contrattuali e sulla scorta delle altre risultanze ritualmente acquisite (prove per testi e le missive in atti), senza far ricorso al criterio formale dell’art. 2697 c.c. , non avendo attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 12802/2024; Cass. 30.10.2023 n. 30026; Cass. 11443/2023; Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018).
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. sostenendo che era onere RAGIONE_SOCIALE ricorrente dimostrare la spettanza dei compensi per i lavori extra contratto oggetto RAGIONE_SOCIALE fattura n. 56/2013, assumendo inoltre che l’art. 6 del contratto di consulenza non prevedeva alcun compenso per le prestazioni o i servizi non espressamente previsti ed elencati, disponendo che le attività escluse, qualora richieste o svolte, sarebbero state valutate caso per caso.
La prova delle prestazioni non poteva basarsi unicamente sulla fattura, mancando -infine – prova dell’incarico ed essendo stati richiesti compensi per prestazioni ricomprese nell’oggetto del contratto per le quali era già stato puntualmente corrisposto il compenso.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento alla spettanza delle somme riconosciute a titolo di compensi extracontrattuali, per aver la sentenza ritenuto provato sia l’an che il quantum RAGIONE_SOCIALE pretesa, e per aver ritenuto incontestato l’ammontare delle somme liquidate, nonostante le
deduzioni difensive proposte dalla ricorrente sia in primo grado che in appello.
I due motivi sono infondati.
Valorizzando nuovamente il contenuto dell’accordo, la Corte distrettuale ha stabilito in fatto che le clausole contrattuali concernenti i lavori extra contratto non richiedevano affatto il previo conferimento di uno specifico incarico (con statuizione censurabile solo per violazione dei canoni di interpretazione ex artt. 1362 e ss. c.c. o per vizio di motivazione).
La prova dello svolgimento di prestazioni è stata, inoltre, desunta dalla documentazione in atti (cfr. sentenza, pag. 7), senza che il ricorso contrapponga a tale apprezzamento specifiche ragioni di illegittimità RAGIONE_SOCIALE pronuncia, né è ammissibile mettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili, essendo riservato al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017; Cass. 32505/2022).
Anche nel sostenere che tutte le attività svolte rientravano tra quelle originariamente contemplate dall’atto di incarico si richiede, infine, un nuovo esame dei documenti e degli elementi prova, inammissibile in cassazione.
Riguardo alla quantificazione del compenso per i lavori extracontrattuali, che la sentenza ha ritenuto incontestati, nulla dice il ricorso riguardo alle deduzioni difensive proposte in primo grado, essendo tardive ed irrilevanti quelle sollevate in appello (riportate a pag. 29 del ricorso), incontrando la non contestazione il
limite delle preclusioni assertive di cui all’articolo 183 c.p.c. (Cass. 26859/2013; Cass. 31402/2019; Cass. 20556/2021; Cass. 24415/2021).
Sotto tale profilo la censura è priva dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (Cass. 22400/2023; Cass. 16330/2023; Cass. 12840/2017; Cass. 16655/2016).
Su tale premessa, n on viene in rilievo l’art. 2697 c.c., norma che postula che il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALE prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, laddove, in caso di (incensurabile) non contestazione, il fatto dedotto è espunto dal tema di prova, sicché la decisione non è frutto dell’applicazione dell’art. 2697 c.c..
Non ha rilievo che l’ammontare del corrispettivo fosse riportato in fattura ma non confermato da altri elementi, poiché tale documento non è stato utilizzato quale prova dell’ammontare delle somme liquidate, ritenute, come detto, incontestate.
Il ricorso è quindi respinto con aggravio delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda