Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17409 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28702 R.G. anno 2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 2181/2020 della Corte di appello di Milano depositata il 2 settembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 maggio 2024
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME ha citato in giudizio avanti al Tribunale di Milano RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. e RAGIONE_SOCIALE esponendo quanto segue.
L’attrice intratteneva con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE due rapporti di conto corrente: il conto n. 101657, con delega ad operare rilasciata in favore della madre, e il conto n. 10067, con delega ad operare in favore del convivente NOME COGNOME. La stessa COGNOME aveva investito parte del proprio denaro nell’acquisto di tre polizze assicurative emesse da AXA, le quali erano state collocate sul conto n. 101657. Aveva successivamente appreso che dette polizze erano state svincolate a sua insaputa: NOME le aveva in proposito riferito di aver proceduto di propria iniziativa alla vendita delle polizze giacenti sul predetto conto; l’attrice era pure venuta a scoprire che le sottoscrizioni apposte sulle richieste di riscatto delle polizze erano apocrife e che le somme liquidate, pari al complessivo importo di euro 220.000,00, erano fuoriuscite dal conto n. 101657 attraverso distinte operazioni bancarie disposte da COGNOME, il quale aveva trasferito il ricavato delle dette polizze sul conto n. 100627, su cui era abilitato ad operare in forza della procura rilasciatagli da essa attrice; COGNOME si era quindi appropriato dell’intero importo girocontato sul conto n. 100627 attraverso diverse operazioni compiute con assegni bancari (alcuni dei quali recanti firma di traenza o di girata apocrifa dell’attrice), assegni circolari, bonifici e prelievi di cassa. NOME COGNOME ha pertanto domandato che si accertasse la responsabilità solidale delle due convenute per aver permesso il riscatto delle polizze a persona che non vi era titolata e che si condannassero le medesime evocate in causa al risarcimento dei danni, rappresentati dall’importo da lei investito per l’acquisto delle polizze in questione.
Dette domande sono state resistite da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e da AXA.
Il Tribunale di Milano ha accertato la responsabilità solidale delle convenute e, ritenuto che la condotta tenuta dall’attrice avesse concorso a cagionare il danno nella misura del 30%, ha condannato le società evocate in giudizio al risarcimento dei danni liquidati in euro 112.000,00, oltre interessi.
2 . ─ In sede di gravame la Corte di appello di Milano ha accolto gli appelli proposti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e da AXA, onde, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto la domanda di risarcimento; ha disatteso, poi, l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME.
Pur riconoscendo la responsabilità delle convenute per l’ inottemperanza agli obblighi di diligenza e correttezza, la Corte distrettuale ha osservato, in sintesi: che l’appellata principale non aveva provato che il trasferimento del denaro dal conto n. 101677 al conto n. 100627 fosse avvenuto senza il suo consenso; che i conti correnti erano intestati alla stessa COGNOME, la quale poteva legittimamente disporre delle somme ivi depositate, sicché l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di AXA alle obbligazioni nascenti dai contratti di assicurazione non poteva causalmente correlarsi al danno lamentato; che la correntista non aveva dato riscontro del fatto che le somme prelevate dal conto corrente n. 100627 fossero entrate nella disponibilità esclusiva di COGNOME contro il proprio volere. In tal modo, secondo il Giudice distrettuale, era risultata mancante la prova della responsabilità delle convenute in relazione alle presunte operazioni di giroconto, la prova del nesso di causalità tra l’asserito inadempimento delle società evocate in lite e il danno lamentato e la prova della sussistenza del danno stesso.
– Contro la sentenza della Corte di Milano, pubblicata il 2 settembre 2020, ricorre per cassazione, con cinque motivi, NOME
COGNOME. Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e AXA; quest’ultima ha spiegato un’ impugnazione incidentale condizionata su due motivi. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.. Si assume che il Giudice del gravame sia caduto in errore considerando «legalmente inefficace» la documentazione tempestivamente prodotta dall’odierna istante . E’ precisato che la medesima ricorrente aveva identificato, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., i giroconti a firma falsa di COGNOME effettuati a sua insaputa: è spiegato, poi, che di tali operazioni era stata data evidenza documentale. L’istante rileva, inoltre, che la Corte di appello aveva erroneamente reputato fosse stata contestata la circostanza, da lei allegata, secondo cui il trasferimento delle somme sul conto corrente n. 100627 si era attuato contro la propria volontà: infatti, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non sarebbe equiparabile a una vera e propria contestazione.
Col secondo mezzo dell’impugnazione principale si oppone la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, n. 4 c.p.c. e 2697 c.c.. Viene dedotto che la Corte di appello non avrebbe considerato il dato della produzione di 43 assegni recanti firma falsa della stessa COGNOME: assegni attraverso cui aveva avuto luogo la sottrazione delle somme derivanti dallo svincolo delle polizze assicurative oggetto di causa.
Col terzo motivo del ricorso principale viene prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 246 c.p.c., 1298 e 1299 c.c.. La censura investe la deposizione testimoniale resa da NOME COGNOME: si nega che lo stesso avesse alcun interesse diretto all’esito del giudizio.
I tre motivi in esame sono inammissibili.
La ricorrente mostra di non confrontarsi con la decisione
impugnata, nella quale è dato conto della mancanza del nesso di causa tra l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e di AXA (inadempimento consistente nell’aver cons entito che un terzo non legittimato ottenesse il riscatto delle polizze) e il danno lamentato: ha spiegato, infatti, il Giudice distrettuale che NOME COGNOME era intestataria del conto su cui era stata trasferita la somma ricavata dalla liquidazione dei titoli assicurativi: somma che era quindi da lei liberamente disponibile. Tale ratio decidendi non è stata impugnata coi tre mezzi di ricorso qui in esame. Deve farsi conseguentemente applicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).
A questo rilievo, che riveste portata assorbente, possono aggiungersene altri.
Col primo motivo la ricorrente mira a confutare l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui le richieste di giroconto (dal conto n. 101677, ove erano allocate le polizze, al conto n. 100627) «non sono state validamente disconosciute dall’attrice, in quanto la relativa documentazione non è stata prodotta in giudizio dalla parte interessata, né su di essa è stato effettuato alcun accertamento tecnico di verificazione che avrebbe potuto corroborare la tesi difensiva di parte attrice». Chi impugna deduce, come si è visto, di aver prodotto documentazione relativa alle operazioni bancarie contestate: ma la censura, oltre a risultare carente di autosufficienza, in quanto nel ricorso per cassazione non è riprodotto, nemmeno riassuntivamente, il contenuto degli scritti che la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare, non è concludente. Competeva infatti all’odierna ricorrente
dar prova della falsità delle sottoscrizioni, ad essa riferibili, che fossero state presenti sugli ordini di giroconto: la parte che produce in giudizio una scrittura privata da lei apparentemente sottoscritta e della quale contesta l’autenticità deve fornire la prova, con gli ordinari mezzi, della falsità della sottoscrizione, non sussistendo un onere della controparte di chiederne la verificazione (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24539); è del resto pacifico che chi sostenga la non autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, recante l’apparente sua firma, abbia pieno titolo ad assumere l’iniziativa consistente nel far accertare la non autenticità della sottoscrizione del documento stesso (Cass. 21 luglio 2021, n. 20882; Cass. 18 gennaio 2008, n. 974).
Quanto all’ulteriore deduzione , sempre svolta col primo motivo, e imperniata sulla condotta di non contestazione che avrebbero tenuto le controricorrenti al ricorso principale, essa è palesemente carente di autosufficienza: ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata «pacifica» tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. 4 aprile 2022, n. 10761; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24062; Cass. 18 luglio 2007, n. 15961; in tema cfr. pure Cass. 23 luglio 2009, n. 17253, secondo cui l’onere del rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -valido, oltre che per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, pure per quello di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c. -sussiste anche quando si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum , in quanto non contestata). Peraltro, in base alla più recente giurisprudenza, cui si presta adesione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una
condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680) e l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490).
Col secondo motivo la ricorrente si duole di un travisamento, facendo menzione di un rilevante numero di assegni recanti la firma falsa di NOME COGNOME attraverso cui si sarebbe attuata l’illecita appropriazione delle somme ritratte dallo svincolo dei titoli. Nondimeno, secondo la sentenza impugnata, l’attrice si era limitata ad affermare apoditticamente che NOME aveva prelevato le somme attraverso assegni bancari -alcuni dei quali recavano firma di traenza o di girata apocrifa della stessa COGNOME -, assegni circolari, bonifici bancari e prelievi di cassa «senza neppure allegare nei propri atti difensivi quali somme sarebbero state prelevate dal conto senza la sua autorizzazione e quali atti di disposizione avrebbe effettuato il COGNOME contro la volontà della titolare del conto»; nella pronuncia è altresì precisato che il mero esame degli estratti di conto corrente non consentivano di distinguere i prelevamenti e gli atti di disposizione posti in essere senza la volontà della correntista. La Corte di appello non è dunque incorsa in alcun travisamento: ha di contro apprezzato le difese rassegnate e le prove offerte pervenendo alla conclusione che non era stata fornita dimostrazione del fatto che NOME si fosse impossessato degli importi ricavati dal riscatto delle polizze. Oltretutto, il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre nel caso, qui insussistente, di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti
dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ove si controverta, come in questa ipotesi, di fatto sostanziale (Cass. Sez. U. 5 marzo 2024, n. 5792): una censura di omesso esame di fatto decisivo non è stata però declinata col secondo motivo di ricorso.
Quanto al terzo mezzo, esso non si raccorda con la decisione impugnata, la quale non ha affatto affermato che il testimone COGNOME (il quale aveva riferito di aver apposto firme false alle richieste di giroconto) versava in una condizione di incapacità a deporre: la Corte di merito ha invece rilevato che la testimonianza resa risultava essere intrinsecamente inattendibile, oltre che generica. E, come è noto, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. 8 agosto 2019, n. 21187; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054).
2. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 1218 c.c.. Secondo l’istante la Corte di appello avrebbe mancato di pronunciarsi sui danni conseguenti al prospettato inadempimento . Si rileva, in proposito, che, quand’anche COGNOME non si fosse successivamente impossessato delle somme liquidate, essa COGNOME avrebbe comunque risentito il lucro cessante dipendente dalla disdetta anticipata delle polizze.
Anche tale motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata non si occupa della domanda diretta al risarcimento del lucro cessante, né la ricorrente deduce che, sul punto, ebbe a proporre appello.
Pure a ritenere che tale domanda fosse stata spiegata in primo
grado e respinta dal Tribunale – ciò che la ricorrente era onerata di allegare, e non ha allegato andrebbe fatta applicazione del principio per cui soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l’accoglimento ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (Cass. 6 aprile 2021, n. 9265; Cass. 13 maggio 2016, n. 9889). Analoga conclusione si imporrebbe ove il Giudice di primo grado non avesse pronunciato sulla domanda stessa: anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l’errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell’evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta (Cass. 9 agosto 2018, n. 20690).
3. Col quinto mezzo del ricorso principale ci si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 101, 112 e 345 c.p.c., nonché dell’art. 3 Cost.. La ricorrente principale nega che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza riformata possa essere domandata in appello, dovendo «essere garantita alla parte che deve difendersi rispetto alla domanda di indebito la possibilità di farlo all’interno di un doppio grado di giurisdizione, attraverso allegazioni, produzioni documentali e formulazione di istanze istruttorie».
Il motivo è inammissibile.
Ricorre la fattispecie dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c.. Va infatti data continuità al principio, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi,
per cui la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (Cass. 21 agosto 2023, n. 24896; Cass. 21 novembre 2019, n. 30495; Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292).
Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.. Si contesta potesse assumersi che RAGIONE_SOCIALE fosse incorsa in inadempimento con riguardo a «sue obbligazioni»: cioè, a impegni contrattuali che gravavano su di essa.
Col secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si propone la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.. Secondo chi impugna, la Corte di appello avrebbe mancato di considerare la ratifica degli avvenuti riscatti delle polizze da parte di NOME COGNOME. Si conferisce rilievo, in proposito, all’approvazione dell’operato di NOME COGNOME desumibile dalla mancata tempestiva contestazione delle note informative e degli estratti conto trimestrali, da cui risultavano le operazioni che erano state poste in essere.
I due motivi afferiscono a un ricorso che, in quanto condizionato, resta assorbito.
– In conclus ione, il ricorso principale è inammissibile, quello incidentale rimane assorbito.
– Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore delle due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in euro 10.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione