Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16970 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16970 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 9129/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME, (CODICE_FISCALE) NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata per legge in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso il decreto nr.9/2022 della Corte d’Appello di Lecce depositato in data 28/2/2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 In data 11/7/2019 RAGIONE_SOCIALE presentava al Tribunale di Lecce domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, 6° comma, l.fall.; depositati il piano e la documentazione di rito e dichiarata aperta la procedura, la proposta veniva approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto e delle classi.
2 Nel successivo giudizio di omologa, per quanto qui di interesse, RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, «RAGIONE_SOCIALE») proponeva opposizione sostenendo che il proprio credito di € 738.935, portato da sei cambiali agrarie, inserito nella classe dei chirografari con falcidia del 70%, godeva del privilegio ex art. 44 l. 385/1993.
2.1 Il t ribunale omologava la proposta e rigettava l’opposizione , rilevando che gli effetti cambiari non indicavano in modo specifico lo scopo del finanziamento, le garanzie che lo assistevano e il luogo d ell’ iniziativa finanziata, elementi che erano indispensabili ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dalla legge speciale.
3 Il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la decisione è stato accolto dalla Corte d’Appello di Lecce , che ha ritenuto sussistente il privilegio agrario invocato dalla società e ‘per l’effetto’ , con provvedimento denominato ‘sentenza’ del 28/2/2022, ha ‘annullato il decreto di omologazione’.
Il provvedimento è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e illustrato da memoria, cui COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I motivi di impugnazione possono così sintetizzarsi:
1.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 102 c.p.c., in relazione all’art 360 1° comma nr. 5 c.p.c. : la corte distrettuale, nel disporre l’annullamento del decreto di omologazione a fronte di un ‘opposizione volta unicamente ad ottenere il riconoscimento del privilegio, è incorsa nel vizio di ultrapetizione.
1.2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 102 c.p.c., 180 e 183 l.fall.; il giudice del reclamo non ha pronunciato sull’ecce zione sollevata da RAGIONE_SOCIALE, di inammissibilità dell’opposizione all’ omologa del concordato preventivo le cui ragioni, come nella specie, siano fondate sulla richiesta di riconoscimento di una causa di prelazione, in quanto le controversie che hanno ad oggetto la sussistenza dei crediti ed il loro rango sono di esclusiva competenza del giudice ordinario.
1.3) V iolazione e falsa applicazione dell’art. 138 l.fall., in relazione all’art . 360 nr. 3 c.p.c., per essere stato pronunciato l’annullamento del concordato fuori dalle ipotesi previste dalla citata disposizione.
1.4) Violazione e falsa applicazione degli artt.44 e 46 d.lgs. n. 385/1993, per avere la c orte d’ appello erroneamente ritenuto sussistente il privilegio speciale.
1.5) Abnormità del provvedimento impugnato, in quanto l’annullamento del decreto di omologa non seguito dal la dichiarazione di fallimento ha determinato una situazione di stasi che non apporta utilità neppure alla reclamante.
2 Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati, con conseguente assorbimento degli altri.
2.1 Il creditore che si oppon e all’omologazione del concordato è legittimato a provocare un controllo -sulla regolarità della procedura e sulla permanente sussistenza dei suoi presupposti di ammissibilità – di natura non ampliativa rispetto alle verifiche comunque ricadenti tra i doveri del tribunale e, se creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente può, nei limiti di cui all’art 160 comma 4° l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis al caso di specie), anche richiedere al giudice di accertare la convenienza del concordato.
2.2 Il creditore può, inoltre, far valere doglianze che riguardino l’esistenza, la natura e l’ammontare del proprio credito, ma solo nei limiti in cui siano funzionali al perimetro del giudizio di omologa costituito dalla conformità della domanda di accesso alla procedura ai paramenti legali sostanziali e processuali.
2.3 Ora, è pacifico che con l’opposizione all’ omologa RAGIONE_SOCIALE si sia limitata ad accampare pretese in merito alla collocazione del credito vantato, chiedendo genericamente che fosse ordinata la rinnovazione della proposta concordataria e la ripetizione delle operazioni di voto, senza tuttavia dedurre in modo specifico se e come l ‘eventuale, diversa collocazione del proprio credito nella classe dei privilegiati avrebbe influito sulle condizioni di ammissibilità della proposta, sulla regolarità della procedura e sul raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l’approvazione del concordato.
2.4 Trova allora applicazione il consolidato orientamento di questa Corte, compendiato nell’ordinanza nr. 3 3345/2018, secondo cui «nella procedura di concordato preventivo, nella quale manca una fase di accertamento del passivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all’esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice
delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente” (cfr. anche Cass. n.208 del 2019, Cass. n. 12265 del 2016, Cass. n. 16598 del 2008 e Cass. n. 23271 del 2006).
2.5. Va d ‘altro canto ricordato che, proprio a causa della mancanza nel concordato della fase di cd. accertamento del passivo, il provvedimento di omologazione da parte del tribunale, “determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendone un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell’approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell’impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste” ((Cass. 13/06/2018 n. 15495, Cass. 25/09/2014 n. 20298, 14/02/2002 n. 2104 e 26/02/2002 n. 2780), credito che, così come accertato in quella diversa sede, costituisce “la base su cui deve operarsi la c.d. falcidia concordataria” (Cass. 22/12/2006 n.27489)»
2.6 In altre parole, il giudice chiamato a omologare il concordato non ha alcuna competenza funzionale quanto alla domanda di accertamento dell’ an , del quantum e della gradazione dei crediti ricompresi nella proposta concordataria.
2.7 La corte del merito è, quindi, incorsa in un duplice errore: in primo luogo, ha proceduto a decidere sulla sussistenza del privilegio del credito di NOME senza averne la competenza funzionale, e in secondo luogo ha annullato il concordato sulla scorta del solo accertamento della prelazione del credito, senza che
la creditrice avesse allegato una causa di inosservanza della domanda e del procedimento di concordato rispetto al modello legale o dedotto che il riconoscimento del privilegio avrebbe inciso sulla fattibilità della proposta approvata dai creditori.
4.Il decreto impugnato va pertanto cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 3° comma c.p.c. , in quanto la causa non poteva essere proposta né proseguita.
5 Le spese del doppio grado di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, perché la causa non poteva essere iniziata né proseguita; condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di opposizione all’omologazione , che si liquidano per il primo grado in € 6.200 per compensi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%, e per il reclamo in € 7.500 per compensi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%, nonché delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.000 per compensi, oltre ad € 200 per esborsi , Iva Cap e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2024