Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11894 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7400/2019 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ex lege dal l’ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA, domiciliato presso la sede di quest ‘ultima in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO;
– controricorrente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 190/2019 depositata il 31/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione al decreto Dirigenziale del 16.11.2015 con cui gli veniva ingiunto il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € . 181.067,00 oltre le spese, per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195. Il COGNOME era stato ritenuto responsabile di omessa dichiarazione valutaria, in quanto in data 13.03.2015, in occasione di un controllo sul treno proveniente da Zurigo e diretto a Milano, lungo la tratta Lugano-Chiasso, veniva trovato in possesso di una cambiale del valore di 1.200.000,00 Marchi Convertibili Bosniaci (BAM), pari ad € . 613.559,67, emessa a favore di «RAGIONE_SOCIALE» e recante sul retro due firme, di cui una riconducibile a NOME COGNOME. L’opponente si difendeva contestando la riconducibilità del titolo in esame, riconosciuto come falso, nella nozione di danaro contante, per il quale l’art. 1 d.lgs. n. 195/ 2008 prevede l’obbligo dichiarativo; affermava, altresì, la sua buona fede, poiché era cosciente di non avere valori da dichiarare e, quindi, deduceva l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘illecito.
1.1. Il Tribunale di Como adì to accoglieva l’opposizione, ritenendo che la falsità RAGIONE_SOCIALEa cambiale in possesso del COGNOME escludesse la negoziabilità del titolo e, quindi, la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione. Sulla base del medesimo presupposto RAGIONE_SOCIALEa falsità del titolo, il Tribunale riteneva, altresì, insussistente l’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘illecito.
La pronuncia veniva impugnata dal RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Milano che, in accoglimento del gravame, ha riformato la decisione rigettando l’opposizione.
Per giungere a tale conclusione, ha osservato:
che non è stata fornita prova RAGIONE_SOCIALEa non negoziabilità del titolo;
che, in ogni caso, la falsità RAGIONE_SOCIALEa cambiale non rileva nel caso concreto, posto che scopo RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo violato dall’opponente trattandosi di illecito di pericolo di derivazione
comunitaria -è quello di contrastare l’introduzione di proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario europeo, e di istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di danaro contante;
che rientrano nella nozione ampia di danaro contante ex -art. 1, lett. C, n. 2, d.lgs. n. 196 del 2018 anche gli strumenti astrattamente negoziabili, non assumendo rilievo la loro effettiva utilizzazione: è sufficiente, per espressa previsione normativa e nella lettura RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, che il titolo girato senza restrizioni si presenti in forma tale da risultare idoneo a passare con la semplice consegna, richiedendosi la sola idoneità alla successiva costituzione di rapporti obbligatori e ad ingenerare affidamento nei soggetti.
Contro questa pronuncia il COGNOME ricorre per cassazione con tre motivi illustrati da memoria e contrastati con controricorso dal RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Evidenti ragioni di priorità logica rendono opportuno partire dalla trattazione del secondo motivo con cui si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente censura come apparente la motivazione resa dalla Corte d’Appello di Milano in merito all’assimilazione del titolo falso al danaro contante di cui all’art. 1 d.lgs. n. 195/2008, anche nell a parte in cui richiama giurisprudenza di legittimità non correttamente rapportata al caso concreto.
Il motivo è infondato.
La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento
RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Nel caso in esame, un siffatto vizio non ricorre. La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato la sua decisione lasciandone percepire il fondamento: identificata la ratio e le finalità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni (contrastare l’introduzione di proventi di attività illecite nel sistema economico finanziario europeo, istituire un adeguato sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di danaro contante, al fine di prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività illecita), collegate all’inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo dichiarativo e non piutt osto all’effettiva utilizzazione del titolo medesimo, il giudice di seconde cure ha ritenuto trattarsi di un illecito di pericolo, interpretando l’art. 1 lett. C, n. 2, d.lgs. n. 195 del 2008 nel senso che sia sufficiente a perfezionare l’illecito la sola omissione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di possesso dei titoli all’Ufficio doganale di confine, non occorrendo che esso sia effettivamente negoziabile, richiedendosi la sua sola idoneità alla successiva costituzione di rapporti obbligatori ad ingenerare affidamento nei soggetti terzi (v. sentenza p. 4, ultimo capoverso; p. 5, 1° e 2° capoverso). Quindi, anche uno strumento astrattamente negoziabile può essere equiparato al danaro contante.
La pronuncia, come è evidente, argomenta in modo intellegibile la decisione assunta e quindi si sottrae alla censura.
Può adesso procedersi all’esame degli altri motivi.
Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 195/2008, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 legge n. 689/1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che un titolo falso sia idoneo alla successiva costituzione di rapporti obbligatori e che possa rientrare nella definizione di danaro contante di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 1 95/2008: tale interpretazione -a suo dire – è contraria sia alla lettera RAGIONE_SOCIALEa norma (che non annovera espressamente i titoli falsi nella definizione di danaro contante), sia ad un’interpretazione sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme menzionate che tenga conto dei principi di tassatività, legalità e divieto di analogia. Del resto, anche la ratio RAGIONE_SOCIALEa legge non è quella di impedire transazioni illecite, bensì di monitorare trasferimenti transfrontalieri di titoli potenzialmente idonei a costituire rapporti obbligatori al momento RAGIONE_SOCIALEa loro utilizzazione (Cass. n. 28275 del 18.12.2013): trasferimento che un titolo falso (ovvero annullato: Cass. n. 25328 RAGIONE_SOCIALE‘11.10.2018) non è idoneo a compiere.
3. Con il terzo motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115, 116 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Il ricorrente denuncia l’erronea conclusione cui perviene la Cor te di seconde cure in merito alla falsità RAGIONE_SOCIALEa cambiale posseduta dall’architetto COGNOMECOGNOME non solo il ricorrente ha prodotto la documentazione necessaria alla dimostrazione di detta falsità, ma evidenzia che essa è stata riconosciuta anche dal MEF in sede di comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di Como; né è stata contestata in sede di gravame, così dovendosi annoverare tra i fatti pacifici.
Il primo motivo è infondato.
L’art. 3 del Regolamento CE N. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul «denaro contante» in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, prevede l’obbligo di dichiarazione a carico di ogni persona fisica che entr i nella Comunità o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a € . 10.000,00.
Il D. Lgs 19 novembre 2008, n.195, art. 3, comma 1, che ha recepito il Regolamento n. 1889/2005, dispone che «chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 Euro deve dichiarare tale somma all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe dogane.
L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete».
La ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione citata, pur inscrivendosi nel quadro normativo di fonte comunitaria, è ancor più mirata: l’infrazione relativa all’importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo superiore a quello prescritto ha carattere oggettivo, perfezionandosi con la sola omissione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione all’ufficio doganale di confine del possesso di titoli di valore superiore all’importo prescritto (€10.000,00). Trattasi di adempimento preordinato alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere, imponendo l’obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario, la cui ratio sanzionatoria mira, perciò, a colpire non i trasferimenti di denaro di illecita provenienza, bensì a monitorare il trasferimento di titoli potenzialmente idonei a costituire rapporti obbligatori, nonché a colpire l’assenza di una condotta collaborativa e a tta ad agevolare le autorità nei loro compiti di controllo. Resta, pertanto, del tutto irrilevante, al fine di configurare una causa di esenzione, la circostanza che il trasferimento, avendo ad oggetto titoli in realtà privi di valore
economico, non era idoneo a dare luogo ad un effettivo movimento di capitali da uno Stato ad un altro (Cass. Sez. 2, sentenza n. 7313 del 2023, Rv. 667292 -01; 9; Cass. Sez. 2, sentenza n. 30769 del 2021; e, vigente la disposizione ora abrogata, D.L. n. 167 del 1990, art. 3, convertito nella legge n. 227 del 1990: Cass. n. 13670 del 2009; Cass. n. 5248 del 2008; Cass. n. 11337 del 1997).
L’infrazione relativa all’importazione o esportazione di titoli al portatore, postula, infine, sotto il profilo soggettivo, soltanto un comportamento cosciente e volontario, ancorchè non preordinato a fini illeciti, o non consapevole RAGIONE_SOCIALE‘illiceità del fatto (Cass. Sez. 2, 29/10/2021, n.30769; Cass. Sez. 2, 12/11/2019, n. 29236 in motivazione). La Corte d’Appello, pertanto, quando ha ritenuto sull’implicito (ed incontestato) presupposto RAGIONE_SOCIALEa coscienza e RAGIONE_SOCIALEa volontarietà del fatto (omissivo) posto in essere dall’opponente – che il possesso del titolo e la sua accettazione a garanzia del pagamento costituisse prova RAGIONE_SOCIALEa coscienza e volontà RAGIONE_SOCIALEa condotta colposa di omessa dichiarazione, mancando la prova contraria RAGIONE_SOCIALEa scusabilità RAGIONE_SOCIALEa condotta, si è attenuta ai principi esposti e resiste, quindi, ai rilievi svolti sul punto dal ricorrente.
Al «danaro contante» , dunque, l’orientamento costante di questa Corte equipara i «titoli al portatore», tra cui la cambiale (titolo di credito all’ordine), per il perseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità sopra evidenziate: condivisibilmente, pertanto, la Corte di merito ha adottato una nozione «ampia» di danaro contante, che include titoli al portatore idonei alla successiva costituzione di rapporti obbligatori con i non residenti nello Stato: idoneità, specifica questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13670 del 12/06/2009, Rv. 608482 – 01), «che non è esclusa dalla mancanza RAGIONE_SOCIALEa data, del luogo di emissione o RAGIONE_SOCIALEa firma di girata, o dal fatto che si tratti di assegni postdatati o con data falsa, privi di
copertura o non onorabili, non venendo comunque eliminati quei rischi di frode che l’ordinamento anche comunitario ha inteso prevenire con rigorosi controlli sulla movimentazione dei capitali».
Ne deriva che, al contrario di quanto argomentato dal ricorrente, per la tassatività RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa sanzione, di cui al comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 195 del 2008, la mancata espressa menzione di un titolo «falso» tra esse rende prevalente l’interpretazione sistematica e teleologica prospettata da questa Corte in un quadro normativo comunitario.
La sentenza impugnata non merita dunque censura.
L’esito del primo motivo assorbe logicamente l’esame del terzo motivo, che affronta una questione (falsità del titolo) del tutto irrilevante.
In definitiva, il ricorso va rigettato con aggravio di spese a carico del soccombente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in € .7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda