Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16978 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11827/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO PRESSO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè
contro
LAZIO
REGIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 5303/2020 depositata il 28/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
-La RAGIONE_SOCIALE ha eseguito prestazioni sanitarie a favore della RAGIONE_SOCIALE, maturando un credito di circa 473.000 €, che poi ha ceduto alla RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE ha corrisposto la somma in ritardo, con la conseguenza che RAGIONE_SOCIALE ha agito sia nei suoi confronti che in quelli della Regione Lazio per il pagamento degli interessi.
1.2. -Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato entrambe le domande: quella nei confronti della regione con l’argomento che l’attrice non aveva depositato la delibera con cui la stessa regione si assumeva il carico della spesa; quella nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in quanto non era opponibile a quest’ultima la convenzione stipulata tra la regione e le case di RAGIONE_SOCIALE, con la quale era stato previsto il pagamento degli interessi di mora in cambio della rinuncia alle azioni legali.
Questa decisione è stata confermata dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Ricorre RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi illustrati da memoria. Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione
-Con il primo motivo si prospetta, oltre che un vizio di motivazione, altresì un travisamento della prova e una omissione di fatto decisivo.
La questione attiene alla obbligazione della regione di pagare il corrispettivo delle prestazioni sanitarie, obbligazione che la regione avrebbe assunto mediante delibera numero 66 del 2007 che, tuttavia, secondo i giudici di appello, non sarebbe stata prodotta in giudizio e che dunque non può essere allegata quale prova della obbligazione assunta dall’ente locale.
Osserva la ricorrente che l’obbligazione della regione era ricavabile dal piano di rientro che era stato comunque depositato agli atti e il cui contenuto non era in realtà contestato né dalla regione né dalla RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la ricorrente il deposito del piano di rientro, e la circostanza della mancata contestazione di quanto in esso contenuto, era già sufficiente per poter ritenere provata l’obbligazione della regione.
2.1. -Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 115 del codice di procedura civile in relazione alla medesima questione posta con il primo motivo.
Ossia: il fatto di non aver tenuto conto dell’avvenuto deposito del piano di rientro, e della circostanza che la sua approvazione non era stata contestata dalle convenute, costituisce altresì vizio di violazione dell’articolo 115 del codice di procedura civile, sia per il travisamento della prova versata in atti, sia perché contraddice il principio generale di non contestazione.
Questi due motivi, che pongono una questione comune, sono inammissibili.
Una volta che il giudice del merito abbia attribuito rilevanza alla circostanza della delibera di approvazione del piano di rientro, la produzione del piano è elemento privo di decisività, dovendosi ritenere che la rilevanza del piano risiede per l’appunto nella sua approvazione; non è rilevante la non contestazione del contenuto del piano una volta che manchi in giudizio la delibera di approvazione, della quale a questo punto si ignorano contenuto e condizioni. Peraltro, come si legge alle pagine 15 e 16 del ricorso, la Regione si è limitata a non contestare l’esistenza del piano di rientro, mentre la RAGIONE_SOCIALE ha affermato che vi è delibera di giunta regionale di approvazione del piano di rientro, ma si tratta di non contestazione irrilevante, sia per la mancanza della deliberazione di approvazione, sia perché la non contestazione dell’approvazione è stata fatta non dal convenuto sulla questione controversa -la Regione -ma dall’altro soggetto la RAGIONE_SOCIALE.
2.3. -Con il terzo motivo si prospetta violazione della legge 324 del 1993.
Secondo la ricorrente la regione è obbligata ai pagamenti a favore delle case di RAGIONE_SOCIALE in regime di convenzionamento, a prescindere da
un atto di assunzione del debito, in quanto la sua obbligazione deriva direttamente dalla legge e precisamente dall’articolo 1 comma 10 del decreto legge numero 324 del 1993, come poi anche interpretato dalla giurisprudenza successiva.
In sostanza, la regione è passivamente legittimata a pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie effettuate in favore delle RAGIONE_SOCIALE sulla base della citata legge, ed in via dunque concorrente e alternativa con eventuali atti volontari di assunzione del debito.
La ricorrente fa presente di avere proposto tale questione sia in primo grado che in appello, dove però la domanda nei confronti della regione è stata rigettata semplicemente adducendo il difetto di prova di un qualche atto con cui la regione possa aver assunto direttamente l’obbligo di pagamento.
Il motivo è fondato. L a censura va riqualificata come omessa pronuncia ex art. 112 cpc perché la corte territoriale, in esordio della motivazione, ha richiamato il contenuto dell’art. 1, comma 10, d. l. n. 324/1993, ma ha poi omesso di pronunciare sul motivo di appello, che, in assolvimento dell’onere ex art. 366 n. 6 cpc, la ricorrente ha trascritto.
2.4. -Con il quarto motivo si prospetta violazione del dpr 1063 del 1962 nonché degli articoli 1362 e 1363 del codice civile.
La censura attiene a quel capo di sentenza che ha negato la domanda nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, quanto al pagamento degli interessi, con l’argomento che l’accordo in base al quale tale pagamento è riconosciuto non è opponibile alla RAGIONE_SOCIALE poiché presuppone la rinuncia a crediti pregressi, di cui però la ricorrente non avrebbe fornito prova.
Sostiene invece la ricorrente che i giudici di merito hanno errato nel supporre che l’accordo era subordinato alla rinuncia ai crediti successivi al 1989, mentre sia dal suo tenore letterale che dallo scopo stesso dell’atto, risulta chiaramente che le controversie e i crediti a cui rinunciare erano quelli precedenti il 1989 e non già quelli successivi a tale data.
Il motivo è inammissibile. Infatti, la decisione impugnata non opera tale distinzione né rigetta la domanda sul presupposto che i crediti a cui rinunciare erano quelli sorti dopo il 1989: piuttosto la Corte di merito osserva che non è stata fornita prova della rinuncia alle azioni relative ai crediti, quale che fosse la data in cui erano maturati prima o dopo il 1989.
La ratio della decisione impugnata sta nel fatto che non è stata fornita prova della rinuncia a quelle azioni, e non già che tale rinuncia avrebbe dovuto riguardare i crediti anteriori anziché successivi al 1989, o viceversa.
2.5. -Con il quinto motivo si prospetta violazione dell’articolo 342 del codice di procedura civile.
La decisione impugnata assume che ‘quanto al resto’, ossia ai capi di domanda relativi alla sorte capitale del credito e agli interessi, il tribunale non si era neanche pronunciato, con la conseguenza che
l’impugnazione in appello, oltre a essere immotivata, non è neanche specifica.
Obietta la ricorrente che non è dato capire quale sia questo ‘resto’, ossia quali altri capi di domanda sono stati riproposti in appello senza che lo fossero in primo grado, ed osserva che se tali capi sono quelli relativi alla sorte capitale e agli interessi, essi sono invece per l’appunto quelli già impugnati con i motivi precedenti su cui il tribunale si è pronunciato e che sono stati oggetto di specifica censura.
Il motivo è fondato.
Effettivamente non è dato comprendere quali siano gli altri capi di domanda su capitale e interessi proposti dalla ricorrente, non decisi in primo grado e riproposti senza specificità in appello.
Intanto, la decisione di secondo grado non lo dice, pur tuttavia spingendosi a dichiarare l’impugnazione su di essi non specifica, ed, in secondo luogo, quei capi altro non sono che quelli già discussi in ordine a capitale ed interessi, ed oggetto dei motivi di ricorso precedenti. Alla luce di tali rilievi la motivazione deve ritenersi apparente.
Il ricorso va pertanto accolto nei predetti termini e la decisione cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie terzo e quinto motivo, rigetta per il resto il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione anche per le spese.