Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17096 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6964-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
R.G.N. 6964/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
avverso la sentenza n. 535/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/11/2021 R.G.N. 297/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.- Gli odierni ricorrenti deducevano di essere dipendenti di RAGIONE_SOCIALE e di svolgere mansioni di operatori telefonici del RAGIONE_SOCIALE , settore che raggruppa i principali call center aziendali e quindi di dovere strisciare il badge personale presso l’ingresso dello stabile aziendale ove vi sono dei tornelli aziendali e poi raggiungere la propria postazione di lavoro al secondo o al terzo piano dell’edificio sito in Torino.
Assumevano che fino al 30/06/2013 la strisciata del badge al tornello marcatempo registrava l’ora di inizio e quella di termine dell’orario di lavoro giornaliero. Invece, dall’01/07/3013, a seguito di accordo collettivo aziendale del 27/03/2013 nell’ambito di una ristrutturazione dell’orario di lavoro, era stato previsto che il tempo di lavoro iniziasse all’arrivo presso la postazione sicché il loro orario di lavoro era aumentato di 14 minuti, tale essendo il tempo necessario per compiere il tragitto dal tornello alla postazione individuale e per l’operazione inversa a fine turno.
Deducevano che questa parte dell’accordo sindacale era nulla, in quanto in contrasto sia con l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 66/2003, secondo cui rientra nel tempo di lavoro e quindi come tale deve essere retribuito ogni momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni, compreso il tempo dello spostamento necessario, sia con la giurisprudenza della C.G.U.E.
Adìvano, pertanto, il Tribunale di Torino per ottenere la declaratoria di nullità parziale del già menzionato accordo sindacale e, previa sua integrazione, l’accertamento del loro diritto ad essere retribuiti per quattordici minuti ogni giorno di lavoro e la condanna di RAGIONE_SOCIALE a pagare la relativa retribuzione dall’01/07/2013.
2.- Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda e la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado dichiarando che il principio di inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali escludeva la possibilità di selezionare chirurgicamente all’interno del complesso assetto negoziale le clausole ritenute lesive al fine di ottenere, in caso di contrarietà a norma imperativa, la sostituzione di diritto; sottolineava che vi era un palese nesso di interdipendenza tra la clausola asseritamente viziata e le altre clausole che costituiscono il corpo del contratto e che il venire meno di una alterava l’equilibrio sinallagmatico raggiunto dalle parti in sede negoziale oltre che l’autonomia funzionale che l’ordinamento giuridico riconosce alla contrattazione collettiva per il tramite dell’art. 39 Cost. I giudici di seconde cure precisavano anche che il principio di inscindibilità non poteva ‘cedere il passo’ dinnanzi ad una ipotesi di nullità per contrarietà a norma inderogabile e che l’inammissibilità della domanda derivava anche dal fatto che l’accordo non sarebbe stato concluso senza l’insieme delle pattuizioni sicché il venire meno di anche una sola avrebbe impedito di realizzare la finalità cui gli accordi sono complessivamente indirizzati.
3.- Avverso tale sentenza i lavoratori in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Le parti hanno depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 co. 1, 1423, 1344, 1418 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale convalidato una clausola nulla, consentendole di esplicare i suoi effetti elusivi della disciplina imperativa di legge, anziché verificare se la nullità si estendeva all’intero contratto.
2.- Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 co. 2 c.c.,
per avere la Corte territoriale escluso che la clausola contrattuale nulla potesse essere sostituita di diritto dalle norme imperative di legge concernenti l’orario di lavoro.
3.- Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola contrattuale impugnata.
4.Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo alle lavoratrici NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME essendo stati depositati i rispettivi verbali di conciliazione intercorsi tra le parti in sede sindacale, con compensazione delle spese in ordine ai relativi rapporti processuali.
Dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua , dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Tali verbali di conciliazione si rivelano idonei a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese vanno compensate tra le relative parti, in ragione del loro comportamento processuale.
5.Relativamente alla posizione degli altri lavoratori, va osservato che i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati.
6.- L’art. 1419, co. 1, c.c., prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduca in nullità totale del contratto soltanto se
. Al riguardo questa Corte ha già precisato che ‘ Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore
dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto ‘ (Cass. ord. n. 18794/2023).
Nel caso di specie la società non ha chiesto né ha eccepito la nullità totale dell’accordo aziendale, bensì ha invocato l’inammissibilità della domanda, istituto che si colloca – in modo eclettico rispetto alle questioni affrontate – su un piano processuale piuttosto che sostanziale. Dunque, in mancanza di prospettazione di nullità totale dell’accordo aziendale, la Corte territoriale non avrebbe potuto svolgere il ragionamento posto a base del rigetto della originaria domanda dei lavoratori.
Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall’art. 1339 c.c. e richiamato dall’art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all’intero contratto; dall’altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità, sicché la decisione dei giudici d’appello non si rivela conforme a diritto.
La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.
7.- Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della l’autonomia funzionale che l’ordinamento giuridico riconosce alla contrattazione collettiva per il tramite dell’art. 39 Cost. va
ritenuta la infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti ‘multilevel’ , come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l’osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell’Unione e di quelli fondamentali dello Stato RAGIONE_SOCIALEno, relativamente alle prescrizioni normative ‘minime’, la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate (cfr. Cass. n. 20216/2022 in motivazione).
8.Alla stregua di quanto esposto, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente alle lavoratrici che hanno raggiunto un accordo con la società, la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame sulla eccepita nullità della clausola di cui è processo, tenendo conto dei citati principi di diritto in tema di ‘inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali’ e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, compensando tra le suddette parti le spese del presente giudizio; accoglie, relativamente agli altri ricorrenti, il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27/03/2024.