Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27094/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 612/2020 depositata il 23/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- La RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittima negoziazione di un assegno di traenza, non trasferibile, di importo pari a euro 8.100,00, emesso su propria richiesta da RAGIONE_SOCIALE, e spedito a mezzo raccomandata al domicilio eletto dal beneficiario, il quale aveva lamentato il mancato ricevimento del titolo benchè lo stesso risultasse incassato presso una agenzia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, ed aveva disconosciuto la firma di traenza tramite querela presentata presso la Questura di Napoli
2.- Con sentenza depositata nel marzo 2018, il Tribunale ha respinto la domanda e condannato la società attrice al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa convenuta RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, e ciò sulla base del presupposto che l’erronea identificazione del prenditore commesso dalla negoziatrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non le fosse imputabile poichè «l’assegno è stato presentato da soggetto qualificatosi come beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘assegno previa presentazione di un documento d’identità che ne consentiva l’identificazione, ed e stato accreditato sul libretto di deposito contestualmente aperto da tale soggetto salvo buon fine, con messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa somma solo dopo che era trascorso il termine di tre giorni senza che la banca trattaria (…) avesse inviato alcuna comunicazione di mancato pagamento».
3.RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avanti alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE censurando la sentenza di primo grado poiché aveva escluso la colpa RAGIONE_SOCIALEa convenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella negoziazione del titolo
e quindi l’imputabilità alla stessa RAGIONE_SOCIALE‘errore identificativo del soggetto beneficiario. La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’impugnazione e condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE, a titolo di risarcimento del danno (rivalutato all’attualità) la somma di euro 8.549,81 oltre interessi dalla sentenza al saldo e al rimborso alla controparte RAGIONE_SOCIALEe spese del doppio grado di giudizio.
4.- In proposito la Corte territoriale ha rilevato che, nella specie, RAGIONE_SOCIALE non ha adottato la diligenza dovuta nell’identificazione del presentatore RAGIONE_SOCIALE‘assegno apparente legittimato all’incasso.
In fatto ha rilevato che il soggetto al quale è stato pagato l’assegno, non trasferibile era stato identificato tramite la patente di guida e la tessera sanitaria «quindi di due documenti che nell’insieme non potevano dare una garanzia di identificazione (tanto più che la circolare ABI richiede che i due documenti siano muniti di fotografia)» e che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva sottovalutato la circostanza «che avrebbe dovuto indurle un qualche sospetto, che il sedicente sig. NOME COGNOME residente in Benevento, aprisse un libretto di risparmio (il giorno stesso RAGIONE_SOCIALEa negoziazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno) non presso una filiale di Benevento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE bensì presso una di RAGIONE_SOCIALE– Acilia, quindi a 241 km circa di distanza dal luogo di residenza, risultando pertanto uno sconosciuto al suddetto ufficio postale ». Ha sottolineato, quindi, la circostanza che il titolo era stato pagato ad un soggetto che non era correntista o depositante RAGIONE_SOCIALEa negoziatrice e che aveva aperto il conto proprio in occasione RAGIONE_SOCIALEa negoziazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno, il che doveva indurre l’operatore di sportello ad una particolare attenzione, come suggerisce in tali casi la circolare ABI, facendo ricorso a fidefacenti conosciuti dalla banca, prassi operativa volta ad evitare in tali casi il pagamento di titoli a soggetti non legittimati, destinata ad orientare il comportamento diligente RAGIONE_SOCIALE operatori bancari indipendentemente dal fatto che la stessa non rivesta natura
normativa, dalla quale nella specie RAGIONE_SOCIALE si era ingiustificatamente discostata
In diritto ha, quindi, osservato che, stante la natura contrattuale RAGIONE_SOCIALEa responsabilità prevista dall’articolo 43 L.A., la banca non ha fornito prova, com’era suo specifico onere ex articolo 1218 c.c., che l’inadempimento sia stato determinato da impossibilità RAGIONE_SOCIALEa prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, risultando, per contro, proprio da una sua colpa, per non aver adottato le specifiche misure suggerite per il compimento RAGIONE_SOCIALEa specifica attività oggetto RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in esame; tanto più trattandosi di un assegno c.d. di traenza, «relativamente al quale, sulla base RAGIONE_SOCIALEe sue particolari specificità, soltanto la banca negoziatrice era nelle condizioni di identificare colui che, girando l’assegno per l’incasso, lo immetteva nel circuito di pagamento, circostanza che non poteva nè doveva essere ignorata dagli operatori dei servizi bancari di RAGIONE_SOCIALE».
6.- La Corte territoriale ha, poi, osservato che nella specie non era ravvisabile alcuna responsabilità, esclusiva o concorrente, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per aver spedito l’assegno con posta ordinaria, rilevando, in fatto, che il suddetto titolo era stato spedito con posta raccomandata; in diritto, che l’eventuale condotta colposa del danneggiato non riveste efficacia causale concorrente nella determinazione del danno «quando questo è conseguenza di un comportamento colposo RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito che ha posto all’incasso il titolo, effettuando il pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare», escludendo, quindi, anche la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa che vieta di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro e altri valori e preziosi in quanto «attiene ai soli rapporti tra l’ente postale e l’utente».
7.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandolo a cinque motivi di cassazione. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE che, in via pregiudiziale, ha sollevato
eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva notificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso avvenuta oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. e conseguente passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, eccezione ribadita con memoria depositata ex art. 378 c.p.c.; in subordine ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dei singoli motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE, a sua volta, ha depositato nei termini memoria con cui ha resistito all’eccezione di tardività del gravame e ribadito i propri motivi di ricorso, sia con riguardo alla corretta identificazione nella specie del presentatore (asseritamente identificato con documenti risultati genuini) ed all’assenza di prova che costui non fosse effettivamente il legittimo beneficiario, sia con riguardo alla errata esclusione RAGIONE_SOCIALEa colpa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’invio del titolo tramite posta raccomandata anziché tramite posta assicurata come stabilito dalla normativa postale per valori e titoli.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve essere valutata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività RAGIONE_SOCIALEo stesso.
2.- La resistente ha dedotto che il ricorso contro la sentenza pubblicata in data 23.1.2020 le è stato notificato presso il procuratore domiciliatario costituito in secondo grado soltanto in data 2.11.2020, quando erano trascorsi i sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c. (tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sospensione feriale e RAGIONE_SOCIALEa sospensione straordinaria dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – ex art.83 c.2 D.L.18/2020 e art. 36 c.1 D.L. 23/2020 conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19).
RAGIONE_SOCIALE ha replicato che la tardività RAGIONE_SOCIALEa notifica sarebbe incolpevole, come dedotto nella richiesta di rimessione in termini, datata 2.11.2020, su cui è stato pronunciato decreto di non luogo a
provvedere avendo l’istante stessa dichiarato di aver già provveduto alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica ancorchè fuori termine, in linea con l’onere che le incombeva. (Cass.SU. 15.7.2016 n. 14594).
3.L’eccezione va accolta.
La sentenza impugnata resa dalla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE è stata pubblicata il 23.1.2020 e non è stata notificata, con conseguente applicabilità del c.d. “termine lungo” di cui all’art. 327 cpc. La notifica del ricorso a RAGIONE_SOCIALE a mezzo ufficiale giudiziario è stata richiesta dal ricorrente presso il difensore costituito, domiciliatario, in data 23.10.2020, tre giorni prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., ma non si è perfezionata in quanto il difensore risultava traferito ad altro indirizzo in RAGIONE_SOCIALE, come si evince dalla relata di notifica allegata al ricorso (trasferimento comunicato al RAGIONE_SOCIALE in data 14.2.2020, all. 5 al controricorso ).
La ricorrente ha dichiarato di aver avuto contezza di detto esito negativo solo momento del ritiro RAGIONE_SOCIALEa relata presso l’ufficio notifiche, avvenuto solo il 28.10.2020 «per la contrazione dei servizi a motivo RAGIONE_SOCIALEe misure emergenziali» e si è subito attivata per la «ripresa del procedimento notificatorio provvedendo alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica a mezzo p.e.c. all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore» in data 2.11.2020.
4.- La notifica, infine perfezionata, deve considerarsi tardiva, non potendosi attribuire rilevanza al primo tentativo di notifica per considerare efficacemente concluso il procedimento c.d. di riattivazione, in quanto il mancato perfezionamento del detto primo tentativo, nella specie, deve ritenersi imputabile alla ricorrente. Ed, invero, in base alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte n.4-4954 del 15/7/2016, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, solo ove il mancato perfezionamento sia dovuto a ragioni non imputabili al notificante questi, appreso RAGIONE_SOCIALE‘esito
negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere gli atti necessari al suo completamento, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui va data prova rigorosa.
Dunque il principio RAGIONE_SOCIALEa riattivabilità del procedimento di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, nonostante il superamento dei relativi termini perentori e decadenziali – affermato in conformità ai principi di economia processuale e di conservazione RAGIONE_SOCIALE atti – è subordinato alla condizione che il mancato perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa tentata notifica non sia imputabilità a fatto RAGIONE_SOCIALEa parte.
A tale proposito la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite citata, in caso di trasferimento del difensore domiciliatario RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notifica, distingue due ipotesi al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia o meno imputabile al notificante, a seconda che il difensore presso cui viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. Infatti nel caso in cui il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte destinataria RAGIONE_SOCIALEa notifica svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale cui egli sia professionalmente assegnato, è onere del notificante accertare anche mediante riscontro RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘albo professionalequale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso ancorchè eventualmente corrispondente all’indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio e non seguita da comunicazione del successivo mutamento (successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEe S.U. v. sentenza n. 20527 del 30/08/2017, Sentenza n. 15056 del 11/06/2018; Ordinanza n. 8618 del 28/03/2019).. Mentre allorquando il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia quindi proceduto all’elezione di domicilio ai
sensi RAGIONE_SOCIALEa legge professionale, deve ritenersi non imputabile al notificante il mancato perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica per avvenuto trasferimento RAGIONE_SOCIALEa sede RAGIONE_SOCIALEa domiciliazione.
4.1 – Nel caso di specie il difensore costituito RAGIONE_SOCIALEa resistente svolge le sue funzioni nel circondario al cui albo è iscritto ed era, dunque, onere del notificante verificare tempestivamente l’attualità RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo indicato in atti.
4.2- Nella memoria depositata la ricorrente replica che «non vi sono state comunicazioni di variazione del domicilio eletto né vi erano evidenze in tal senso. La notifica del ricorso per cassazione in esame è avvenuta presso il procuratore costituito all’indirizzo risultante dall’epigrafe RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e dalle ultime informazioni note alla data del 31.3.2020»; dunque ammette di non aver neppure allegato di aver effettuato un controllo di quanto risultasse dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
4.3 – Applicandosi, allora, i riportati principi (richiamati anche nella più recente Cass. n. 4663 del 2021), pienamente condivisi da questo Collegio, alla fattispecie in esame, consegue che la ricorrente aveva l’onere di controllare che l’indirizzo RAGIONE_SOCIALEo studio del procuratore domiciliatario RAGIONE_SOCIALEa società appellata (AVV_NOTAIO, pacificamente esercente le sue funzioni nello circondario del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, cui è professionalmente assegnato), non fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio di merito, sicché la stessa ha errato nel richiedere la notificazione presso lo studio del medesimo procuratore indicato in quest’ultima.
Ne consegue che l’errore sul domicilio è privo RAGIONE_SOCIALEa caratteristica RAGIONE_SOCIALEa non imputabilità, onde non può ritenersi la continuità tra il primo tentativo di notifica, non andato a buon fine, e quello successivo positivamente conclusosi.
Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, per tardività.
4.4 A ciò va solo aggiunto che la regola del cosiddetto “domicilio digitale”, di cui all’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), introdotto dall’art. 52, comma 10, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo p.e.c. che ciascun avvocato ha indicato al RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum (cfr. Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 1410 del 2019).
Nella specie, tuttavia, nemmeno è stata allegata, ancor prima che dimostrata, la circostanza di una tempestiva notificazione RAGIONE_SOCIALEa citazione di appello al menzionato difensore tentata presso il suo domicilio digitale che, malgrado non elida la prerogativa processuale di eleggere domicilio fisico, poteva essere utilizzato per la notificazione in questione perché, in una vicenda come quella in esame (caratterizzata dall’essere il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione un legale pacificamente esercente le sue funzioni nello stesso circondario cui è professionalmente assegnato), le due opzioni possono ritenersi concorrenti (cfr. Cass. n. 39970 del 2021; Cass. n. 3557 del 2021; Cass. n. 15834/2022).
5.- La ricorrente va, quindi, condannato, ex art. 91 cpc, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore RAGIONE_SOCIALEa resistente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente
giudizio, che liquida in complessivi 2.700,00 euro, di cui 200,00Veuro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, se dovuto, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 18/06/2024.