SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1247 2025 – N. R.G. 00000525 2025 DEPOSITO MINUTA 06 11 2025 PUBBLICAZIONE 06 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
con l’AVV_NOTAIO
– RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore
con l’AVV_NOTAIO AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
e
pro tempore
con l’AVV_NOTAIO
in persona del legale rappresentante
– RESISTENTE
Oggetto: controversia in materia di lavoro privato
All’udienza di discussione, i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 354 c.p.c. ha riassunto il procedimento già iscritto al nNUMERO_DOCUMENTO, conclusosi con sentenza del 20.05.2024 dichiarata nulla dalla Corte d’Appello di Brescia con provvedimento del 28.11.2024 per nullità della notifica del
contro
ricorso introduttivo del giudizio (a sua volta proposto in riassunzione a seguito di ordinanza d’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, originariamente adito).
Richiamando le argomentazioni già esposte nel corso RAGIONE_SOCIALE precedenti fasi del procedimento, ha contestato la legittimità della cartella n. 09720200035609281000 con la quale ha chiesto il pagamento di Euro 1.687,38 a titolo di sanzioni ex l. 689/81 applicate dall’ITL di .
Quali motivi di censura ha dedotto, in particolare: l’inesistenza/nullità del ruolo; la violazione del termine di 5 mesi dall’esecutorietà del ruolo stesso, per la notifica della cartella; la genericità del provvedimento contestato e la sua mancata conformità al modello legale; la prescrizione della pretesa, riferita all’anno 2014.
Si è costituita eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all’attività di competenza di altro ente. Nel merito, ha chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande avversarie , stante la tardività e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze relative al contenuto della cartella nonché il mancato decorso del termine di prescrizione, anche tenendo conto della normativa emergenziale Covid-19.
Si è costituito il unitamente all’RAGIONE_SOCIALE , in via preliminare rilevando un vizio di notifica, sanato mediante costituzione al
solo fine di evitare il protrarsi del giudizio.
Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza dell’avversaria eccezione di prescrizione alla luce: della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione prodromico all’ordinanza dell’ITL, in data 6.06.2014; del la notifica dell’ordinanza -ingiunzione n. 61/2017 sottesa alla cartella impugnata, il 6.03.2017; della notifica della cartella il 24.02.2022; RAGIONE_SOCIALE sospensioni dei termini di prescrizione, connesse all’emergenza sanitaria Covid-19.
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Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del giudizio è la legittimità della cartella n. NUMERO_CARTA, pacificamente relativa al credito portato dall’ordinanza -ingiunzione n. 61/2017, emessa dall’RAGIONE_SOCIALE di in data 1.03.2017.
Ebbene, quanto alla doglianza relativa alla carenza di ruolo, la stessa -prospettata peraltro in modo assolutamente generico -è sconfessata dall’estratto di ruolo prodotto da con riferimento al quale parte ricorrente non ha dedotto alcunché e che conferma la
legittimità dell’operato dell’ente, in linea con quanto previsto dall’art. 12 D.P.R. 602/1973.
Analogamente generica è la censura inerente alla notifica della cartella ‘ decorso del termine di cinque mesi dalla esecutorietà del (preteso) ruolo ‘. Dovendosi presumere che il riferimento sia ai termini di cui all’art. 25 D.P.R. 602/73, è sufficiente rilevare che il termine di 5 mesi non è più previsto, dalla disposizione citata, dal 8.06.2001.
Risultano infondate anche le contestazioni relative alla genericità della cartella e alla sua non conformità al modello approvato con decreto del RAGIONE_SOCIALE: dalla mera lettura del provvedimento allegato al ricorso è possibile evincere la presenza di tutti gli elementi necessari a comprendere la natura del credito, la correttezza formale della cartella, le modalità e i termini di pagamento e di impugnazione.
Alcuna doglianza può essere fondatamente formulata con riferimento alla regolarità formale dell ‘ ordinanza-ingiunzione ovvero all ‘ illegittimità nel merito della sanzione applicata, non essendo stata proposta opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica, previsto a pena di inammissibilità dall ‘ art. 6 d.lgs. 150/2011.
D ‘ altro canto parte ricorrente, a fronte della documentazione attestante l ‘ avvenuta notifica direttamente alla sua persona il 6.03.2017 -prodotta dal sia nel corso del giudizio d ‘ appello che in allegato alla memoria di costituzione nel presente procedimento -non ha tempestivamente eccepito alcun vizio. Solo nel corso dell ‘ udienza di discussione ha disconosciuto la conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali e ha negato che si trattasse di documentazione idonea a provare la notifica stessa. Trattasi di censure tardive; ma, in ogni caso, anche palesemente infondate.
Invero:
non si comprende perché la copia dell ‘ avviso di ricevimento, con indicazione del numero dell ‘ ordinanza-ingiunzione in contesa, non dovrebbe dimostrare l ‘ avvenuta notifica;
non è stata negata la corrispondenza tra l ‘ indirizzo indicato nell ‘ avviso e quello di residenza del ricorrente, all ‘ epoca dei fatti;
non è stata prospettata la presentazione di querela di falso, volta a contestare il contenuto dell ‘ avviso;
è ormai granitico l ‘ orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che intende contestare la conformità all ‘ originale di un documento, ha l ‘ onere di specificare le
ragioni dell ‘ asserita difformità, essendo insufficiente un generico mero disconoscimento ( ex multis Cassazione civile sez. trib., 23/10/2025, n.28162), come nel caso di specie.
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L ‘accertamento dell a regolare notifica dell ‘ordinanza n. 61/2017 in data 6.03.201 determina altresì il rigetto dell ‘ eccezione di prescrizione del credito dalla stessa portato.
Invero, a prescindere dalle -anch ‘ esse tardive -considerazioni circa il mancato invio della comunicazione di avvenuto deposito della cartella di pagamento impugnata, formulate nel corso dell ‘ udienza di discussione, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ritirato la cartella in data 9.03.2022, producendo anche documentazione a conferma (doc. 2, ultima pagina).
Ora, anche ammettendo che la notifica si sia perfezionata in tale data -e così non è, come ben spiegato nella sentenza della Corte d ‘ Appello, che si richiama sul punto -in ogni caso la prescrizione quinquennale non sarebbe decorsa, considerate le previsioni di cui alla normativa emergenziale e in particolare:
l ‘ art. 103, comma 6bis , d.l. 18/2020, che ha disposto la sospensione del termine di prescrizione di cui all ‘ art. 28 l. 689/81 per 98 giorni;
l ‘art. 67 d.l. 18/2020, che richiama l ‘art. 12 d.lgs. 159/2015 e ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli agenti della riscossione, dall ‘ 8.03.2020 al 31.05.2020.
Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso risulta infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
rigetta il ricorso;
1.500,00, oltre accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 30/10/2025
il Giudice del lavoro NOME COGNOME