Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20650 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4012/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
TABLE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 318/2020 depositata il 16/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
-La società RAGIONE_SOCIALE ha preso in subappalto, insieme alla società RAGIONE_SOCIALE, i lavori per la realizzazione di una ferrovia in Algeria, il cui appalto era stato aggiudicato alla società RAGIONE_SOCIALE.
Nell’ambito di tale subappalto, la società RAGIONE_SOCIALE ha maturato crediti nei confronti della COGNOME e tali crediti ha ceduto ad RAGIONE_SOCIALE.
Poi ha agito nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per chiedere il pagamento di altre competenze ed il risarcimento dei danni.
In quel giudizio si è costituita la RAGIONE_SOCIALE, formulando domanda riconvenzionale volta ad ottenere a sua volta il risarcimento dei danni da inadempimento del contratto, ed è intervenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per far valere proprio nei confronti di COGNOME il credito ceduto da RAGIONE_SOCIALE
Sempre in quel giudizio, RAGIONE_SOCIALE ha eccepito la compensazione di quel credito con altri da essa vantati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, l’altra società facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese insieme a RAGIONE_SOCIALE
1.2. -Il Tribunale di Udine ha dichiarato improcedibili le domande proposte da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in ragione del fatto che quest’ultima era stata nel frattempo sottoposta ad amministrazione straordinaria, ed ha rigettato la domanda di RAGIONE_SOCIALE, attesa l’eccezione di compensazione fatta nei suoi confronti dalla debitrice ceduta, ossia da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, ma la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ritenendo inesistente la relativa notifica.
1.3. -Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con tre motivi di censura illustrati da memoria, di cui chiede il rigetto RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria.
Ragioni della decisione .
-La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ritenendo inesistente la relativa notifica, ciò per le seguenti ragioni.
Durante il giudizio di primo grado la società RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO, ed ha eletto domicilio presso il primo era assistita da due difensori, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME dei due.
Se non che l’AVV_NOTAIO, sempre nel corso del giudizio di primo grado, ha rinunciato al mandato, con la conseguenza che è rimasto quale difensore il solo AVV_NOTAIO COGNOME, con studio in INDIRIZZO INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’appello alla società RAGIONE_SOCIALE presso l’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO, ma la notifica non è andata a buon fine in quanto a INDIRIZZO non vi era alcun domicilio dell’AVV_NOTAIO destinatario, bensì dell’altro.
La Corte di appello ha ritenuto del tutto inesistente tale notifica per due ragioni: sia in quanto effettuata nei confronti dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che nel frattempo aveva rinunciato all’incarico, sia in quanto costui comunque non aveva domicilio eletto in quel luogo, dove invece aveva domicilio l’altro difensore, AVV_NOTAIO COGNOME.
2.1. -Questa ratio è censurata con i tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si fa valere violazione degli articoli 85 del codice di procedura civile e 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Poiché una delle ragioni che hanno portato la Corte d’appello a ritenere inesistente la notifica sta nel fatto che essa è stata indirizzata all’AVV_NOTAIO, il quale però aveva rinunciato all’incarico, la ricorrente obietta che la rinuncia al mandato, essendo avvenuta fuori udienza, andava comunicata alle parti contrariamente a quanto è avvenuto: con la conseguenza che quella stessa rinuncia è del tutto priva di efficacia e che la notifica effettuata al difensore deve ritenersi corretta in quanto rivolta ad un difensore ancora in possesso del potere rappresentativo.
2.2. -Con il secondo motivo si prospetta omesso esame di un fatto rilevante.
Osserva la ricorrente che la notifica si è comunque perfezionata, sia pure con la procedura di cui all’articolo 140 cod. proc. civ., presso uno dei due difensori, ossia l’AVV_NOTAIO, a INDIRIZZO, vale a dire presso il domicilio di quest’ultimo.
E dunque, poiché la notifica è avvenuta comunque all’indirizzo di uno dei due co -difensori, essa deve ritenersi valida.
2.3. -Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 140 e 156 del codice di procedura civile.
Sostiene la ricorrente che, poiché la notifica è avvenuta comunque ad un indirizzo valido, quello del codifensore, il fatto che essa sia stata indirizzata al difensore che aveva rinunciato, e comunque all’indirizzo sbagliato di quest’ultimo, la rende semmai nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria dovuta alla costituzione in giudizio della controparte.
Questi motivi pongono una questione comune, che è quella relativa al regime giuridico di una simile notifica; deve ritenersi fondato il terzo dei tre motivi con conseguente assorbimento degli altri due. Più precisamente.
È ormai pacifico il criterio per distinguere una notifica nulla da una inesistente, secondo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte ed in base al quale ‘ L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.’ (Cass. sez. Un. 14916 / 2016).
Proprio in ragione di tale principio di diritto va escluso che la notifica effettuata da RAGIONE_SOCIALE al difensore che aveva rinunciato, e comunque all’indirizzo sbagliato, debba ritenersi inesistente anziché nulla.
Ciò in quanto né la circostanza di aver errato il luogo della notifica, cioè la circostanza di avere notificato al difensore in un domicilio che non era suo bensì dell’altro difensore, né la circostanza di aver notificato ad un difensore che aveva rinunciato al mandato costituiscono cause di inesistenza della notifica.
Esse sono piuttosto causa di nullità.
Così è per quanto attiene al luogo in cui la notifica è effettuata, giusto il principio di diritto secondo cui ‘ il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, .. per raggiungimento dello scopo ‘ (Cass. sez. Un. 14916 / 2016).
Ma così è altresì per quanto attiene alla circostanza che la notifica è stata rivolta a difensore che aveva rinunciato al mandato.
In tal caso, infatti, innanzitutto, non si versa in una ipotesi di notifica priva degli elementi essenziali per essere riconosciuta come tale, indicati nel sopra citato principio di diritto: del resto, la notifica, oltre che essere avvenuta in modo conforme al procedimento previsto per le notificazioni, e dunque a doversi considerare come eseguita, non era priva di collegamenti con la società destinataria, che comunque aveva eletto domicilio a INDIRIZZO.
Inoltre, qualora la parte destinataria della notifica abbia due difensori, uno dei due abbia rinunciato e la notifica sia fatta a quello ancora non nominato, non si verte in un caso di inesistenza bensì di nullità (Cass. 5410/ 2001; Cass. 7073/2004): ciò significa che la notifica fatta, in caso di due difensori, a quello che non ha ancora il mandato in sostituzione dell’altro, è nulla e non inesistente, ed analogamente deve allora dirsi per il caso inverso, ossia quello in cui la notifica è effettuata al difensore che non ha più il mandato. L’ipotesi è analoga: in entrambi i casi la notifica è rivolta ad un difensore che non ha mandato, o perché non lo ha ancora o perché non lo ha più. Entrambi casi di nullità e non già di inesistenza.
In conclusione, la notifica effettuata a difensore che ha rinunciato al mandato, presso il domicilio dell’altro difensore, e dunque presso domicilio errato, è nulla e non inesistente, posto che essa ha comunque gli elementi essenziali dell’atto, ed è riconoscibile quale notificazione.
Con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, in ragione della tempestiva costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso va pertanto accolto e la decisione cassata con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/06/2024.