Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17089 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17089 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 600/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale- contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRENTO n. 221/2020 depositata il 26/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato NOME COGNOME ricorre per cassazione senza rinvio avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 221/2020, pubblicata in data 26.10.2020, emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni causati al suo vitigno in
conseguenza del mancato effetto fitosanitario del prodotto commercializzato dalla convenuta (Enervin) per impedire l’infezione da peronosfera, verificatasi in seguito a due trattamenti. La resistente ha notificato controricorso condizionato, eccependo in via pregiudiziale l’invalidità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente.
La corte d’appello, rigettando la richiesta di CTU, e avvalendosi della documentazione offerta dalle parti e delle dichiarazioni di alcuni testi indicati da parte attrice e dalla convenuta, a conferma della sentenza del tribunale che ha ritenuto non provata la domanda risarcitoria formulata ex art. 2043 cod. civ., ha rigettato l’appello in merito alla erronea interpretazione dei fatti e al travisamento delle prove per testi e documenti allegati, ritenendo le circostanze dedotte non idonee a provare il nesso causale tra il fatto contestato (vendita di prodotto non idoneo rispetto alle qualità dichiarate nell’etichetta) e il danno (perdita del raccolto da infezione da peronosfera)
Motivi della decisione
In via pregiudiziale deve ritenersi infondata l’eccepita inammissibilità del ricorso per invalidità della procura speciale ex art. 365 c.p.c. rilasciata dal ricorrente ai propri legali. Sul punto la controricorrente deduce che la procura speciale alle liti non faccia riferimento agli estremi della sentenza impugnata e all’organo che l’ha emessa, in violazione dell’art. 365 c.p.c. Tuttavia, i requisiti presenti nella procura dimostrano che essa sia sicuramente riferibile al presente giudizio di cassazione. La procura speciale alle liti, seppur conferita con foglio separato, è stata allegata al ricorso in Cassazione formandone un corpo unico tant’è che è stata notificata contestualmente alla notifica del ricorso per cassazione; è stata rilasciata in data 21.12.2020,
quindi successivamente al deposito della sentenza impugnata del 26.10.2020 ed antecedentemente alla notifica del ricorso per cassazione, avvenuta per l’appunto in data 22.12.2020; quanto al suo contenuto, il mandato è riferito al procedimento avanti alla Corte Suprema di Cassazione, con espressa elezione di domicilio in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO. Ed invero, questa Corte ha già sancito che requisito della specialità della procura alle liti, richiesto come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022).
Posto quanto sopra, occorre passare all’esame dei due motivi del ricorso principale che si dimostrano, entrambi, inammissibili per le seguenti ragioni.
Il primo motivo attiene alla ‘omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360, comma 1 5 c.p.c. su un punto decisivo della controversia’. Il ricorrente censura la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento
laddove senza adeguata e chiara motivazione e/o con motivazione contraddittoria ed insufficiente ha rigettato l’istanza di ammissione della CTU tecnica per accertare il nesso causale, malgrado questa dovesse invece ritenersi l’unico mezzo istruttorio possibile per l’accertamento di un fatto determinante ai fini della decisione. Deduce che la mancata ammissione di CTU e l’assenza di congrua ed adeguata motivazione sul punto hanno impedito all’odierno ricorrente di fornire la prova della sussistenza di un nesso causale e ciò in primis in funzione del fatto che quest’ultimo poteva essere dimostrato e fornito solo tramite una consulenza tecnica e comunque e soprattutto in considerazione del fatto che il Giudice d’appello, anche in questo caso senza adeguata motivazione, ha disatteso le risultanze della CTP di parte AVV_NOTAIO per dare più credito alla consulenza del dott. COGNOME, CTP di parte avversa, eseguita sugli stessi dati e documenti di quella di parte attorea.
Il motivo è inammissibile.
Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha ritenuto, all’esito dell’istruttoria orale e dell’esame dei documenti che ‘in un siffatto contraddittorio quadro istruttorio non potrebbe fornire idoneo ed obiettivo supporto l’auspicata CTU, dato che le descritte carenze probatorie che avrebbero potuto essere agevolmente evitate a mezzo di un accertamento tecnico preventivo sono impeditive all’espletamento di una indagine che finirebbe con l’essere eseguita solo su documenti, come tale incompleta e non esaustiva’. In merito ha altresì osservato che la perizia di parte attrice non possa essere di supporto perché effettuata a distanza di tempo e generica quanto all’esame del quaderno di campagna, mentre quelle del perito della convenuta appellata si riferiscono alle istruzioni rilasciate in etichetta sul prodotto acquistato e alle attività descritte nel quaderno di campagna.
L’apprezzamento delle circostanze che consentono di escludere che l’espletamento della CTU possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, posto a supporto della esclusione della sua ammissione come mezzo di indagine, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25569 del 17/12/2010Sez. 3, Sentenza n. 20820 del 26/09/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26264 del 02/12/2005). Inoltre, risulta intrinsecamente coerente e non contradittoria la motivazione in merito alla valutazione di non conferenza e genericità della consulenza di parte, non dimostrandosi pertanto realizzato il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., che ammette un esame del fatto da parte del giudice di legittimità solo in caso di omissione di una circostanza discussa e rilevante (quale l’esame della Ct di parte, cfr. per tutte Cass. SU 8053/2014).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex articolo 360 numero 3 cod. proc.civ. ‘ violazione e errata applicazione degli artt. 116 e 115 c.p.c. per travisamento della prova testimoniale e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale. Nel motivo si denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di merito quando, nel considerare le testimonianze rese dai testi di parte attrice senza raffrontarle con la specifica domanda loro rivolta, avrebbe erroneamente supposto che i testi si riferissero ai dosaggi del prodotto Enervin Pro e non a quelli dell’Ossicloruro di Rame . Si denuncia che la Corte d’Appello non abbia correttamente interpretato le prove testimoniali e valorizzato ciò che effettivamente i testi COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno riferito in relazione alla domanda contenuta nel capitolo di prova sub 7).
Osserva il Collegio che il travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale attraverso una lettura o interpretazione palesemente erronea della testimonianza si risolve, ove non ricorra l’ipotesi di revocazione di cui all’art 395 n 4 cod. proc.
civ., in vizio di motivazione della sentenza, se il travisamento incide su un punto decisivo della controversia, nel senso che la sua rimozione dal campo delle premesse logiche e giuridiche della decisione sia idonea, da sola o nel contesto delle altre risultanze istruttorie, a giustificare in tutto o in parte una diversa decisione della causa (Sez. 2, Sentenza n. 4604 del 14/07/1981; ex multis , cfr. da ultimo Cass. SU 5792/2024 del 05/03/2024).
Nel caso in questione le prove testimoniali sui dosaggi (volumi) di prodotto utilizzati rispetto a quelli indicati nell’etichetta e alle quantità di trattamento (due al posto delle tre indicate come possibili nell’etichetta, ma ‘lette’ come necessarie dal giudice), denunciate come travisate, sono state oggetto di discussione e valutate dalla Corte d’appello alla luce delle risultanze dei documenti di campagna e di altra documentazione prodotta, con motivazione intrinsecamente logica. Esse in ogni caso, quandanche attengano a dichiarazioni testimoniali non ben percepite quanto all’oggetto cui si riferiscono, non si dimostrano in grado di incidere sulla tenuta della motivazione che, nell’escludere che sia stata fornita la ‘prova rigorosa’ del nesso causale nell’azione promossa ex art. 2043 c.c., ha considerato altri fattori, quali la non conferenza delle dichiarazioni dei testi rispetto a quanto risulta annotato nel libro di campagna, il copioso dilavamento verificatosi nel periodo dopo il trattamento (giugno 2016) e il trattamento tardivo e volumetricamente insufficiente effettuato rispetto alla fioritura in atto.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Spese a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, all’ufficio competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 03/06/2024.