Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5872 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -p.i.vP_IVAa. P_IVA -in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -dell’avvocatura interna -e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
e
COMMISSARIO ad acta -pro tempore -PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA -ORGANO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -c.f. 80188230587 -rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata in calce all ‘ atto di costituzione di nuovo difensore; elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE presso lo studio dei medesimi difensori.
CONTRORICORRENTE
e
REGIONE CAMPANIA -c.f. NUMERO_DOCUMENTO -in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 5801/2018 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 29.7.2011 l’ ‘RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, conveniva dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’ ‘RAGIONE_SOCIALE e la Regione Campania.
Esponeva che era accreditata con il RAGIONE_SOCIALE per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di convitto base e di convitto in favore di disabili di medio e grave
livello e di semiconvitto in favore di disabili di medio, grave e gravissimo livello e per l’erogazione di prestazioni di terapia domiciliare (cfr. ricorso, pag. 2) .
Esponeva che aveva diritto all’aggiornamento tariffario per gli anni 2006 -2008 (cfr. controricorso, pag. 7) in applicazione del decreto n. 1/2009 del Commissario ad acta nominato a causa dell’inerzia della Regione Campania.
Chiedeva condannare le convenute a pagarle la somma di euro 1.326.078,40 a titolo di aggiornamento tariffario ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno sofferto ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di equo compenso.
Si costituivano l ‘ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ e la Regione Campania.
Eccepivano il difetto di giurisdizione; instavano nel merito per il rigetto dell’avversa domanda.
Non si costituiva il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania.
Con ordinanza del 29.5.2012 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ‘affermata, in via preliminare, la giurisdizione del Tribunale ordinario adito’ (così ricorso, pag. 3) , rigettava la domanda.
Proponeva appello l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ .
Resisteva l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘.
Resisteva la Regione Campania.
Resisteva il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania.
Con sentenza n. 5801/2018 la Corte di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il gravame e, per l’effetto, condannava l’ ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ a pagare all’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la somma di euro 806.848,63, oltre interessi legali dal 29.12.2014.
Premetteva la Corte di RAGIONE_SOCIALE che la Regione Campania avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale l’ espressa affermazione della giurisdizione del G.O. operata dal tribunale, sicché la mera riproposizione della questione era inammissibile (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Indi, in ordine al merito, la corte evidenziava che la ‘ causa petendi ‘ dell’azionata pretesa era da ravvisare nel diritto all’adeguamento triennale dei compensi per le prestazioni svolte negli anni 2006/2008, cosicché il riferimento ai provvedimenti amministrativi di volta in volta susseguitisi -integranti al più condizioni di esigibilità del credito ed atti di determinazione del quantum -non comportava ‘ mutatio libelli ‘ (cfr. sentenza d’appello, pag. 1 1) .
Evidenziava dunque, su tale scorta, che era da riconoscere all’appellante l’importo derivante dall’applicazione delle tariffe di cui al decreto n. 154/2014 sopravvenuto nelle more del giudizio d’appello del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Campania (cfr. sentenza d’appello, pag g. 9 e 12) .
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso tale sentenza. Ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
L’ ‘RAGIONE_SOCIALESan RAGIONE_SOCIALE>’ ha depositato controricorso. Ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
Il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi. Ha chiesto accogliersi il ricorso principale; in subordine, accogliersi il ricorso incidentale e dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O.; in ulteriore subordine, accogliersi il ricorso incidentale e cassare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE>’ ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente principale ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del l’art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992.
Premette che con la domanda ex adverso esperita è stata in prime cure espressamente sollecitata l’applicazione degli adeguamenti tariffari di cui al decreto n. 1/2009 del Commissario ad acta nominato a causa dell’inerzia della Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deduce quindi che a seguito del venir meno del medesimo decreto è venuto meno il presupposto su cui la domanda si fondava (cfr. ricorso, pag. 13) , sicché ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a correlare l’esperita pretesa al sopravvenut o decreto n. 154/2014.
Deduce invero che a seguito dell’approvazione, con la delibera n. 6757 del 1996, delle tariffe applicabili alle strutture convenzionate il protocollo d’intesa siglato dalla Regione Campania con le RAGIONE_SOCIALE non ha prefigurato un meccanismo di automatico aggiornamento delle tariffe, sicché, in assenza di un atto determinativo della Regione, le strutture convenzionate non vantano una posizione di diritto soggettivo bensì di mero interesse legittimo (cfr. ricorso, pag. 13) al rispetto del proto collo d’impegno , ciò viepiù a fronte della superiore esigenza del contenimento della spesa sanitaria (cfr. ricorso, pag. 14) .
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi del l’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione del divieto di ‘ mutatio libelli ‘, del principio ‘ tempus regit actum ‘, del principio della irretroattività della legge e dello ‘ ius superveniens ‘.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a ritenere che il riferimento agli atti determinativi delle tariffe susseguitisi nel corso del giudizio non abbia comportato una inammissibile ‘ mutatio libelli ‘ (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce invero che la corte d’appello avrebbe dovuto reputare inammissibile, siccome nuova ovvero siccome connotata da un diverso ‘ petitum ‘ e da diversa ‘ causa petendi ‘, la domanda subordinata esperita da controparte in appello, ancorata al sopravvenuto decreto n. 154/2014 ed ‘ avente ad oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente (…) al pagamento della complessiva somma di € 912.892,98 a titolo di aggiornamento tariffario delle prestazioni rese per il triennio 2003 -2005 ‘ (così ricorso, pagg. 21 – 22) .
Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale sono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i motivi del ricorso principale sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di RAGIONE_SOCIALE si è conformata all’elaborazione giurisprudenziale di quest o Giudice.
Si premette – e si dirà in sede di disamina del primo motivo del ricorso incidentale – che in punto di giurisdizione si è formato il giudicato ‘interno’.
In ogni caso, certo, non si prospetta un diritto soggettivo, allorché l’adeguamento tariffario scaturisce non già dall’operatività di criteri automatici bensì si correla ad una valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione (cfr. al riguardo Cass. sez. un. 12.7.2005, n. 14542 (Rv. 581978-01)) .
E tuttavia nella specie la res litigiosa si è risolta tout court nella sollecitazione, ineccepibile, all’ applicazione degli adeguamenti tariffari di cui al decreto del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Campania n. 154/2014 sopravvenuto nelle more del giudizio d’appello , decreto divenuto definitivo in esito alla sentenza del T.A.R. Campania n. 3000/2015 e alla sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato n. 3500/2016 (cfr. memoria della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ controricorrente, pag. 3) .
12. Invero, non si configura la denunciata ‘ mutatio libelli ‘.
Si spiega da tempo che, a norma dell ‘ art. 345 cod. proc. civ., non integra mutamento della domanda non consentito in appello la modifica che valga unicamente ad incidere sul ‘ petitum ‘ , nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto (cfr. Cass. 21.2.2007, n. 4034) .
E si spiega del pari da tempo che si ha proposizione in appello di domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado – come tale vietata dall ‘ art. 345 cod. proc. civ. – quando l ‘addotta ‘ causa petendi ‘ , siccome fondata su presupposti di fatto anteriormente non prospettati, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l ‘ oggetto sostanziale dell ‘a zione ed i termini della controversia (cfr. Cass. 29.8.1990, n. 8961) .
Del resto, si spiega ulteriormente quanto segue.
Per un verso, che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta pr ospettazione di una nuova ‘ causa petendi ‘ e, quindi, ‘ mutatio lib elli’ (cfr. Cass. 19.4.2010, n. 9266 ; Cass.
23.5.2014, n. 11470, secondo cui non costituisce domanda nuova, ed è, pertanto, proponibile in sede di gravame, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la mera variazione quantitativa del ‘ petitum ‘ dipendente da una normativa sopravvenuta o da un evento, parimenti sopravvenuto, necessariamente collegato a quello iniziale) .
Per altro verso, che in appello la preclusione dello ‘ ius novorum ‘ opera solo per le domande che modificano nei suoi elementi materiali il fatto costitutivo della pretesa, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, e non anche il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo è stato dedotto (cfr. Cass. 19.8.1994, n. 7438) .
Per altro verso ancora, che, nell ‘ esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (cfr. Cass. sez. un. 21.2.2000, n. 27 (Rv. 534170-91)) .
13. Negli enunciati termini il riferimento alle tariffe di cui al decreto n. 154/2014 sopravvenuto nelle more del giudizio d’appello , tariffe indubitabilmente afferenti alla pretesa sostanziale ab origine dedotta in giudizio, ha riguardato esclusivamente il puro e semplice profilo della quantificazione, non ha determinato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , non ha comportato il mutamento del ‘ petitum ‘, non ha introdotto nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione con susseguente compromissione delle chances difensive di controparte (cfr., altresì, Cass. 24.11.2020, n. 26757 (Rv. 659865-05), secondo cui, alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile nel giudizio di
legittimità il ‘ factum superveniens ‘ , in quanto equiparabile allo ‘ ius superveniens ‘ , se idoneo ad incidere sull ‘ oggetto della causa sottoposta all ‘ esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della P.A. e non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell’art. 372 cod. proc. civ.) .
Si badi che la delibera n. 154/2014 h a ‘rideterminato l’aggiornamento delle tariffe per il regime di riabilitazione ex art. 26 della legge 833/1978 per gli anni dal 2003 al 2012′ (cfr. sentenza d’appello, pag. 9 . In memoria – pag. 3 l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ controricorrente ha indicato negli anni 2003/2008 il periodo di riferimento della delibera n. 154/2014) .
14. Va dunque condiviso il postulato espresso, in parte qua , dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE, che, altresì, ha inappuntabilmente posto in risalto che il diritto dell’in iziale attrice non poteva ‘essere vanificato (…) dalla mera sostituzione nel corso del giudizio da parte dell’Amministrazione del precedente provvedimento contenente l’adeguamento delle tariffe’ (così sentenza d’appello, pag. 11) .
Difatti, la Corte partenopea ha ulteriormente puntualizzato che non vi era margine per far applicazione del decreto n. 1/2009 emesso dal commissario ad acta nominato a fronte dell’inerzia della Regione Campania; che invero il decreto n. 1/2009 era stato emesso dal commissario ad acta in carenza di potere, allorché lo stesso organo con l’emanazione del precedente decreto n. 1/2008 aveva esaurito i suoi compiti; che erano poi sopravvenuti i decreti della Regione Campania n. 224/2009 e n. 81/2013, ambedue annullati, e, da ultimo, il decreto n. 154/2014, in vigore, recante l’aggiornamento delle tariffe ed al quale
occorreva far riferimento ai fini del computo degli importi pretesi (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) .
15. Co n il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992 ovvero l’inosservanza dell’insormontabile limite di spesa da rispettarsi anche in sede di adeguamento tariffario.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE ad accogliere la domanda di adeguamento tariffario attesa l’indefettibile operatività dei limiti di spesa (cfr. ricorso, pag. 22) .
Il terzo motivo del ricorso principale del pari è inammissibile.
Ben vero, in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell ‘ attore ma impeditivo dell ‘ accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del ‘ tetto di spesa ‘ , nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr., tra le altre, Cass. (ord.) 16.4.2021, n. 10182) .
Su tale scorta si rimarca che il mezzo in disamina difetta senz’altro di specificità, siccome la ricorrente principale neppure ha addotto di aver fornito nei gradi di merito puntuale dimostrazione del superamento dei ‘tetti di spesa’ (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Il motivo, propriamente, si risolve nell’astratta prospettazione dell’impossibilità di superare i ‘tetti di spesa’ e nella generica deduzione per cui
‘l’effetto immediato dell’adeguamento delle tariffe, incidendo sui volumi totali di fatturato programmato, consiste nel raggiungimento, e/o superamento, dei limiti di spesa già fissati nel tetto di volta in volta individuato dalla Regione’ (così ricorso, pag. 26) .
Invano, quindi, l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ adduce che l’accoglimento dell ‘avversa pretesa comport erebbe inevitabilmente il superamento del ‘tetto di spesa’ previsto per ogni singolo anno di riferimento (cfr. ricorso, pag. 26) .
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di RAGIONE_SOCIALE a reputare inammissibile la riproposizione, nelle forme di cui all’art. 346 cod. proc. civ., dell’eccezione di difetto di giurisdizione ed a ritenere che al riguardo sarebbe stato necessario proporre appello incidentale (cfr. ricorso incidentale, pag. 7) .
Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile del pari ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di RAGIONE_SOCIALE analogamente, in parte qua , si è conformata all’ insegnamento di questa Corte.
È sufficiente il rinvio al l’ordinanza delle sezioni unite n. 20854 del 30.6.2022, ove, in motivazione, si legge testualmente:
<> (si vedano altresì Cass. sez. lav. 2.2.2018, n. 2605; Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10265 (Rv. 648268-01), secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall ‘ esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal ‘petitum’ sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice) .
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Premette che l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva addotto che gli invocati adeguamenti tariffari erano stati integralmente assorbiti dalla regressione tariffaria conseguente alla fissazione dei ‘ tetti di spesa ‘ (cfr. ricorso incidentale, pag. 8) .
Indi deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE si è limitata a dichiarare l’assorbimento del domandato adeguamento tariffario nella regressione tariffaria con riferimento
unica mente all’annualità 2008, per giunta esulante da quelle 2003/2005 -richieste con la domanda subordinata formulata in appello all’udienza del 20.2.2015 (cfr. ricorso incidentale, pag. 8) .
Il secondo motivo di ricorso incidentale parimenti è inammissibile.
Va premesso che in parte qua , ovvero in sede di determinazione del quantum , la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha statuito come segue.
Ossia che con nota del 16.3.2012 del direttore dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nota prodotta dall’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nel corso del giudizio di primo grado -si era evidenziato che con nota del commissario straordinario n. 294/A del 15.5.2009 era stata disposta unicamente per l’anno 2008 pur nei confronti della medesima ‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE una regressione tariffaria del 5,085%, pari ad euro 106.044,35, il cui importo, non contestato, era da detrarre dal quantum domandato per l’anno 2008 (cfr. sentenza d’appello, pag. 14) .
Evidentemente non si delinea, nei surriferiti termini, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Più esattamente, nel circoscrivere la regressione tariffaria all’anno 2008, la corte d’appello non l’ha riscontrata, ben vero alla luce degli esiti istruttori, in relazione agli anni 2006 e 2007.
In sostanza, quindi, la doglianza veicolata dal mezzo in disamina si risolve -inammissibilmente – in una censura circa la valutazione degli esiti probatori (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
Si tenga conto poi che l’aggiornamento tariffario era stato senz’altro richiesto per gli anni 2006, 2007 e 2008 (cfr. controricorso avverso ricorso ‘A.S.L.’ , pag. 7) ed a tali anni la corte distrettuale ha fatto riferimento in sede di quantificazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 14 . T anto nonostante l’erroneo
riferimento all’udienza di precisazione delle conclusioni al triennio 2003-2005: cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
26. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale l’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ ed il Commissario ad acta vanno condannati, ciascuno per suo conto, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
Sia la condanna alle spese dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sia la condanna alle spese del Commissario ad acta seguono per la quota di ½ dell’importo liquidato in dispositivo in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e per la quota di ½ dell’importo liquidato in dispositivo in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ambedue difensori dell’ ‘RAGIONE_SOCIALE‘ controricorrente, che ha nno dichiarato -in memoria – di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della Regione Campania, rimasta intimata.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Con riferimento al Commissario ad acta , organo della RAGIONE_SOCIALE, r ileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’ 8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è ‘principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che
lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge’.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
condanna la ricorrente principale, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa avvocati come per legge, per la quota di ½ all’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME e per la quota di ½, all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, entrambi difensori anticipatari della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ controricorrente;
condanna il ricorrente incidentale, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania, a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa avvocati come per legge, per la quota di ½ all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e per la quota di ½ all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, entrambi d ifensori anticipatari della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ controricorrente;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte