Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11343 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24663-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME,
Oggetto
Contratti di retributivo
riallineamento
Settore agricolo
Minimale contributivo
R.G.N. 24663/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 29/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 17/01/2020 R.G.N. 1284/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso quattro avvisi di addebito notificati dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
per le uniche questioni ancore controverse, la Corte territoriale ha osservato che:
-l’NOME aveva versato contributi su un salario inferiore rispetto a quello previsto dal contratto provinciale; l’accordo territoriale di riallineamento retributivo del 2004, invocato dalla parte datoriale, era illegittimo: esso costituiva una seconda e perciò inammissibile variazione dell’accordo provinciale del 1996; non era, pertanto, opponibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-la pattuizione di un orario di lavoro inferiore a quello ordinario integrava un contratto part-time che doveva essere formalizzata per scritto e, pertanto, del pari, non era opponibile all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; in particolare, l’orario di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo provinciale
di Brindisi prevedeva un orario settimanale riferibile indistintamente tanto ai lavoratori a tempo determinato che a quelli assunti a tempo indeterminato;
-non vi erano le condizioni perché l’ANOME beneficiasse delle agevolazioni contributive per «zone svantaggiate e particolarmente svantaggiate» di cui alla legge nr. 67 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni: la questione era nuova e, comunque, la parte datoriale non aveva provato i presupposti per la riduzion e dell’obbligazione contributiva;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’ANOME in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito, con controricorso. È rimasta intimata l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, deducendo la violazione di numerosissime disposizioni di legge e di contratti collettivi (art. 1 D.L. nr. 2 del 2006; art. 20 D.Lgs. nr. 375 del 1993; art. 1 della legge nr. 389 del 1989; art. 5, comma 4, D.L. nr. 510 del 1996; art. 28 CCNL 10 luglio 2002; art. 28 CCNL 6 luglio 2006; art. 19 C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20 settembre 2004; art. 115 cod.proc.civ.) nonché della Delibera CIPE nr. 42 del 2000, la ricorrente imputa alla sentenza impugnata di averle erroneamente negato il diritto alle agevolazioni contributive previste per le Aziende ubicate in zone svantaggiate;
il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità;
le censure, argomentate attraverso la mescolanza e alternanza di atti processuali, passaggi motivazionali, valutazioni e principi giurisprudenziali, non rispettano affatto i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata indicati da questa Corte; il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare puntualmente le ragioni offerte da quest’ultimo; diversamente, si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366 nr. 4 cod.proc.civ. (tra le tante, Cass. nr. 7873 del 2022);
i rilievi , a tacer d’altro, non si confrontano affatto con la statuizione di «novità» della questione relativa alle agevolazioni contributive per «zone svantaggiate», nel senso che non chiariscono, in che termini e quando, la questione era stata invece ritualmente devoluta ai giudici di merito;
le censure, comunque, presentano anche profili di infondatezza nella parte in cui pretendono di accreditare la tesi del la legittimità dell’Accordo territoriale di riallineamento del 2004, la cui invalidità è, invece, posta a base dell’accertamento di inadempimento retributivo e, di conseguenza, dell’inadempimento contributivo, ai sensi e per gli effetti dell’art . 1 del D.L. nr. 338 del 1989, convertito nella legge nr 389 del 989;
10. è sufficiente osservare che il giudizio della Corte di appello di illegittimità dell ‘ accordo di riallineamento del 2004 è conforme agli indirizzi di questa Corte che, in diverse pronunce, alle cui integrali argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., si è occupata della relativa questione (Cass., nr. 3798 del 2019, punto 6 delle «Ragioni della decisione»; negli stessi termini, Cass. nr. 6868 del 2019, punto 22 delle «Ragioni della decisione». In ultimo, Cass. nr. 24635 del 2023, punti 3.1. e ss. delle «Ragioni della decisione»);
11. con il secondo motivo, argomentato sempre in termini di violazione di norme di legge e dei contratti collettivi (artt. 10,14, 27, 30, 40 e 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006; art. 3 C.P.L. per la Provincia di Brindisi; art. 3 e 16 D.lgs nr. 66 del 2003; direttive comunitarie nr. 93/104/CE e 2000/34/CE, Decreto Interministeriale 28 dicembre 1995; art. 5, comma 4, D.L. nr. 510 del 1996; art. 115 cod.proc.civ.), è censurata la decisione della Corte di appello per avere erroneamente calcolato gli oneri contributivi sulla base di un orario giornaliero diverso e maggiore da quello effettivamente osservato, senza tener conto della peculiarità del settore agricolo, in modo specifico con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
12. il secondo motivo va invece accolto;
13. la sentenza impugnata nel ritenere che la contribuzione va fissata in relazione all’orario di lavoro settimanale stabilito dalla contrattazione collettiva provinciale, a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, non ha fatto corretta applicazione del principio di questa Corte in base al quale «In tema di imponibile contributivo, i contributi dovuti dal datore di lavoro agricolo sui corrispettivi
corrisposti agli operai agricoli a tempo determinato vanno calcolati, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, conv. dalla L. n. 389 del 1989, e dell’art. 40 del c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006, esclusivamente sulla base delle ore effettivamente lavorate, salvo risulti in concreto che, in occasione di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell’operaio in aNOME a sua disposizione»(Cass. n. 13185 del 2022, 14062 del 2022; Cass. nr. 30052 del 2022);
14. pertanto, va accolto il secondo motivo, per quanto di ragione, rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29