Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12123 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14105/2023 R.G. proposto da:
I NOME F.R. NOME I, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
elettivamente domiciliato INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME I I
che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 628/2023 depositata il 14/04/2023. n
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 823,2024
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere NOME COGNOME. deureioglird251 . 1.9Al2iale 12123f2024 / Data (Lf61: 1 1 r icazione 06/05,2024
RILEVATO CHE:
1.- COGNOME NOME COGNOME propose appello avverso la sentenza con cui, in data 28 dicembre 2022, il Tribunale di Pesaro, avendo già dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con NOME COGNOME I, pose a carico della F.R. l’obbligo di versare in favore di i m.m. un assegno mensile d’importo pari ad euro M.I. 225,00= quale concorso nel mantenimento della figlia (n. orni ssis ), già maggiorenne ma non ancora autonoma.
La Corte di appello di Ancona ha respinto l’appello e condannato la RAGIONE_SOCIALE alle spese di giudizio.
NOME COGNOME ricorre con quattro mezzi illustrati con memoria chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe. I RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso corroborato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione eio falsa applicazione degli artt. 342 -324 c.p.c -2909 c.c. Si censura parte della sentenza gravata nella parte in cui si afferma che «La sentenza di primo grado non è stata tuttavia censurata nella parte in cui ha motivatamente ritenuti inattendibili le dichiarazioni rese dai testi indicati dalla RAGIONE_SOCIALE, sentiti proprio in merito alle opportunità lavorative in questione» concernenti la figlia NOME
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha tentato di superare la questione dell’onere probatorio ricadente sul soggetto che avanza la richiesta di mantenimento invocando, maldestramente, l’omessa impugnazione in ordine all’inattendibilità dei testi indicati dalla F.R. espressa dal giudice di prime cure.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione eio falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ.
NOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 823,2024
NOME.d c iraccolta§enerale NUMERO_DOCUMENTO
La ricorrente si duole che non sia stata presa in consi erazi ne ata p uhob icazione OKI5,2024 la produzione documentale offerta dalla sua difesa a riprova dell’offerta di occasioni di lavoro sottoposte alla figlia.
2.3.- I motivi primo e secondo vanno trattati congiuntamente per connessione; sono fondati e vanno accolti.
CODICE_FISCALE Firmato COGNOME NOME DEI: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Ser ial/i: CODICE_FISCALE FirmEito Da: COGNOME NOME NOME Da: CA DI FIRMA QUALIFICATAPER MODELLO ATE Seria l# Va ricordato che il figlio di genitori divorziati, che abbi ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazion ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individu bisognoso (Cass. n.29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l’esclusione del relativo diritto, ogget di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall’età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto proporzionalità inversa per il quale, all’età progressivamente più elevata dell’avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto a conseguimento del mantenimento; dall’effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal su impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366 /2021); inoltre, l’onere della prova dell condizioni che fondano il diritto al mantenimento – che è a carico del richiedente il mantenimento – vertendo esso sulla circostanza di 3 di 6 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME
Numero sezionale 823,2024
NOME.di raccoltaAenerale NUMERO_DOCUMENTO
avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, pro w ria uatà p uoioiicazione 06,135,2024 preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023), se del caso anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183/2020; Cass. n.27904/2021).
La Corte di merito ha riservato valenza decisiva alla declaratoria di inammissibilità delle testimonianze prodotte dalla I F.R. [ trascurando di considerare la retta applicazione dei principi in tema di onere probatorio, prima ricordati, gravanti su colui che richiede l’assegno, ovvero, a secondo della prospettiva dell’azione, su colu che si oppone alla revoca, a cui la ricorrente odierna si er richiamata; inoltre, non risulta l’esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e la statuizione risulta decontestualizzata dalla concreta ed attuale situazione personale della figlia, che no appare esplicitata in alcun modo.
3. – Resta assorbito il terzo motivo, con cui si denuncia l violazione eio falsa applicazione degli artt. 115-116 c.p.c. – 2729 2697 c.c.- 132 c.p.c-111 c. 6 Cost., per omessa o carent motivazione in relazione alla statuizione con cui è stato affermato che «La documentazione sanitaria prodotta dall’appellato comprova in ogni caso oggettivi deficit intellettivi e mnemonici della ragazz tali da rendere più arduo non soltanto il suo percorso scolastico, ma anche un adeguato inserimento lavorativo», deducendo che la relazione clinica in questione risaliva al 2016 quando la figlia er minorenne ed era con ogni evidenza confinata ad una mera valutazione di idoneità scolastica in punto di previsione elaborativa di un approccio personalizzato al corso di studi frequentato.
NOME
Numero sezionale 823f2024
Ciò in quanto la Corte di appello dovrà provvedRre, rn n ragione umé NOME raccorra gen erale 12123,2024 dell’accoglimento dei primi motivi, al riesame delle co m,,,.,essiaticon e 06,1W2024 emergenze probatorie rilevanti al fine di statuire sul riconoscimento o meno dell’assegno di mantenimento in favore della figlia.
4.- Con il quarto motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91-92 c.p.c. da parte del giudice di primo grado) si censura l parte della sentenza gravata che ha confermato la condanna alle spese nella misura stabilita dal giudice di primo grado, nonostante il padre avesse inizialmente chiesto il riconoscimento di un contributo anche in favore dell’altro figlio, ormai autonomo.
Il motivo è inammissibile perché non coglie e non confuta la ratio decideridi fondata sulla circostanza che, in primo grado, la decorrenza della revoca del mantenimento per il figlio non era stata riconosciuta a far data dal 2018, come chiesto dalla madre, risultata sul punto soccombente, ma dal 2021, come dichiarato dallo stesso padre nelle memorie ex art.183, sesto comma, cod.proc.civ.
5.- In conclusione, sono accolti i motivi primo e secondo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto motivo; la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello d Ancona in diversa composizione per il riesame e per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
-Accoglie i motivi primo e secondo, assorbito il terzo e dichiarato inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello Ancona in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità;
NOME
o sezionale 823f 2024 – Dispone che in caso di diffusione della presente or Numer dinanza N umero di raccoita generale 12123,2024 siano omesse le generalità delle parti e dei soggettioinpuessaone06 menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024.