Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
Il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, inquadrata in area B , ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della medesima, della somma di € 27.056,81 a titolo di differenze retributive per l’espletamento di mansioni proprie dell’area C nel periodo da novembre 2002 a dicembre 2011.
2.La Corte di Appello di Lecce ha respinto l’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE ed ha accolto l’incidentale della COGNOME , riconoscendo il diritto della medesima a percepire il trattamento economico previsto per i dipendenti inquadrati nella superiore area C, ivi inclusa l’indennità di ente che era stata, invece, negata dal Tribunale.
La Corte territoriale ha evidenziato che in base alle declaratorie contrattuali l’inquadramento nell’Area B presuppone lo svolgimento di singole fasi del RAGIONE_SOCIALE produttivo , mentre ai fini dell’inquadramento nell’area C rileva lo svolgimento di tutte le fasi dell’intero RAGIONE_SOCIALE con assunzione della relativa responsabilità.
Il giudice di appello ha ritenuto dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori, in quanto dall’istruttoria era emerso che la ricorrente per l’intero periodo da novembre 2002 a dicembre 2011, in relazione alle attività proprie dell’RAGIONE_SOCIALE aveva operato in un’ottica di RAGIONE_SOCIALE ed aveva seguito nella sua interezza quello a lei assegnato presso la sede di Casarano ed aveva curato per i Comuni a lei assegnati le medesime attività affidate ad altri dipendenti inquadrati in area C (ciascuno con riferimento alla specifica sfera di competenza territoriale assegnata).
Ha poi rilevato che ai fini della quantificazione del differenziale occorresse tener conto anche dell’indennità di ente, nella misura riconosciuta ai dipendenti di area C.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 del CCNL relativo al personale non dirigente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio normativo 2006-2009, nonché dell’Allegato A declaratoria delle aree, del CCNL relativo al personale non dirigente del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio normativo 20062009, e dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per avere la Corte territoriale applicato solo la declaratoria contrattuale della posizione C1 di cui al CCNL 1998-2001 per il personale degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non economici, senza considerare le disposizioni contenute nel nuovo CCNL di categoria stipulato in data 1.10.2007 per il quadriennio normativo 2006-2009, vigente fino al 31.12.2015.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto analizzare e valutare lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo dal 2006 al 2011 in base al nuovo sistema di inquadramento previsto dal CCNL di categoria 2006/2009.
Addebita alla Corte territoriale di non avere verificato la sussistenza, in capo alla COGNOME, della responsabilità di più processi e del potere di ottimizzare le risorse affidate con eventuale assunzione di responsabilità dei moduli organizzativi assegnati; evidenzia che la COGNOME si occupava dell’istruttoria, come risulta dalla sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL 1998/2001, nonché dell’art. 26 del CCNL 2002/2005 per il personale degli enti pubblici non economici, e dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001,
in relazione all’art. 360 n. 3 cod. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità di ente.
Evidenzia che in forza dell’art. 26 del CCNL, l’indennità di ente è alimentata dal fondo dei trattamenti accessori e non può pertanto rientrare nel novero delle differenze stipendiali spettanti in caso di svolgimento di mansioni superiori.
Il primo motivo è fondato, in conformità a precedenti di questa Corte (Cass. n. 18901/2019, Cass. n. 29624/2019, Cass. n. 11000/2023 e Cass. n. 5210/2023; Cass. n. 20843/2023 e Cass. n. 21788/2023), che devono intendersi qui richiamati ai sensi dell’art. 118 cod. proc. civ. e ai quali si intende dare continuità.
Il periodo rispetto al quale si controverte va dal novembre 2002 al dicembre 2011, ed intercetta dunque la vigenza del CCNL del 16 febbraio 1999 Comparto enti pubblici non economici e del CCNL 2002/2005 (in cui il sistema di classificazione è stato sostanzialmente confermato) e, per il periodo successivo al 1.10.2007, del CCNL 2006/2009.
Si è evidenziato che nel CCNL 1998/2001 e successivamente nel CCNL 2006/2009 la distinzione, quanto a cura dei processi produttivi, tra Area B ed Area C sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del RAGIONE_SOCIALE; si è inoltre ritenuto (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27395), con riferimento al CCNL 1998/2001, ma con ragionamento che le declaratorie consentono di estendere anche alla successiva contrattazione 2006/2009, che i lavoratori appartenenti all’area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del RAGIONE_SOCIALE, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all’interno dell’area; il personale dell’area B, invece, esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase (Cass. n. 11000/2023 cit.).
Si è inoltre precisato che l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un’ampia flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area; questa S.C. ha chiarito (Cass. 14
novembre 2019, n. 29624) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni «l’inquadramento…non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell’Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo» (v. anche Cass. 11 novembre 2019, n. 29093).
La declaratoria allegata al CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il ‘presidio di importanti e diversi processi’, gestendoli ‘sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza’, dall’altro nella ‘capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati’, mentre l’Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere ‘fasi di attività del RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate’ e chiamati a rispondere ‘dei risultati nel proprio contesto di lavoro’.
Il CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del RAGIONE_SOCIALE enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all’interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell’area immediatamente superiore (Cass. 29624/2019 cit. e Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485).
Si è poi precisato che «la previsione dell’articolo 7, comma 1, del CCNL 2006/2009, rubricato «clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema» a tenore del quale: « Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento – all’interno di ciascuna
area – della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l’allegata tabella A», è tale per cui da essa si deve inferire «la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo né tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali» (Cass. n. 21485/2020).
Si è dunque ritenuto che «a tenore dell’articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi ‘gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto’» e che non era nemmeno configurabile «una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili professionali» in quanto «la declaratoria delle aree era contenuta nell’allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali» e «la istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (articolo 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall’articolo 8, comma due, del medesimo CCNL», sicché «la prima collocazione all’interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A)» e «la tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa».
La sentenza impugnata non è conforme a tali principi e va dunque cassata sul punto, in quanto il giudizio trifasico è stato effettuato solo rispetto al CCNL 19982001, mentre non è stata in alcun modo considerata l’evoluzione della contrattazione collettiva; le attività svolte dalla COGNOME dal 1.10.2007 non sono state infatti esaminate alla luce del mutamento negoziale-giuridico intervenuto con il CCNL 2006-2009, che individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il ‘presidio di importanti e diversi processi’, gestendoli ‘sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza’, dall’altro nella ‘capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati’, mentre l’Area B è riservata ai dipendenti
assegnati a svolgere ‘fasi di attività del RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate’ e chiamati a rispondere ‘dei risultati nel proprio contesto di lavoro’.
Il secondo motivo è infondato, in conformità a precedente di questa Corte (Cass. n. 33135/2019), che deve intendersi qui richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e al quale si intende dare continuità.
L’indennità di ente della quale si controverte è stata introdotta dall’art. 26 del CCNL per il personale del RAGIONE_SOCIALE degli enti pubblici non economici, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 9.10.2003 (Cass. n. 16019/2018).
Tale disposizione al comma 2 così prevede: ‘L’indennità di ente ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene corrisposta per dodici mensilità’.
Secondo la previsione contrattuale, tale indennità costituisce dunque compenso fisso e continuativo nell’erogazione.
Questa Corte ha già affermato che non osta al carattere fisso e continuativo che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni anche se le medesime e la relativa indennità possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata, oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e sia quindi intrinsecamente incerto (Cass. n. 6768/2016).
La sentenza impugnata, che ha individuato l’indennità di ente quale componente del trattamento economico, è dunque conforme a tali principi.
Né può ritenersi pertinente il richiamo a Cass. n. 157/2018, che riguarda la questione della quantificazione del differenziale in caso di mansioni superiori svolte dal dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro, in relazione al quale il CCNL detta una specifica disciplina quanto al trattamento economico.
In conclusione, va accolto il primo motivo e rigettato il secondo; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio in relazione al motivo accolto, anche per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2024.