Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17365 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12933-2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Pistoia, giusta procura in atti.
-ricorrente –
contro
Fallimento della RAGIONE_SOCIALE; P.M. presso la Procura della Repubblica di Firenze
-intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 945/2023, pubblicata il 05/05/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.La Corte di appello di Firenze ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 6 luglio 2022 dal Tribunale di Firenze, su richiesta del P.M.
La corte del merito ha rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: i) ai sensi dell’art. 7. l. fall., il P.M è legittimato a richiedere il fallimento anche quando, come accaduto nella specie, la notitia decoctio nis emerga da procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, ossia il cosiddetto modello 45; ii) COGNOME era soggetta a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l. fall, in quanto i crediti ammessi al passivo ammontavano ad oltre 764.500 euro; iii)sussisteva lo stato di insolvenza perché la reclamante aveva un cospicuo debito verso l’erario, solo in parte rateizzat o, i suoi bilanci risultavano in perdita e il curatore aveva acclarato l’inesistenza di attivo patrimoniale (beni mobili, mobili e crediti).
La sentenza, pubblicata il 05/05/2023, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Fallimento e il PM intimati non hanno svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 legge fallimentare per aver la corte del merito ritenuto il Pubblico Ministero legittimato a richiedere il fallimento.
1.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui il pubblico ministero può richiedere il fallimento, ai sensi dell’art. 7 l.fall., non solo qualora apprenda la notitia decoctionis da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta l ‘insolvenza emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma citata, le quali non sono necessariamente esemplificative di fatti costituenti reato e non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale (cfr. Cass. n. 646 del 14/01/2019, Cass. n. 26407 del 2021, nonché Cass. n. 27670 del 21/09/2022, ove si evidenzia la legittimazione del P.M. ex art. 7 l. fall. anche quando questi abbia appreso la notitia decoctionis, nell’esercizio
delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall’art. 33 l.fall. riguardante altra società fallita).
Con il secondo mezzo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5 l. fall., perché la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il suo stato di insolvenza in base a una ricostruzione non corrispondente ‘ alla realtà dei fatti ‘ , posto che il debito erariale era stato quasi interamente rateizzato e che essa era perfettamente in grado di corrispondere le rate alle dovute scadenze e non poteva considerarsi ‘ decaduta ‘ dal beneficio della rateizzazione, né ai sensi dell’art. 10 d. lgs. n. 159/015, né, tantomeno, ai sensi delle successive normative (il c.d. d.l. Cura-Italia, n. 18/2020 e il c.d. d.l. Ristori Quater, n. 157/2020) che prevedevano la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione.
2.2 Anche questo motivo è inammissibile perché la ricorrente, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, richiede a questa Core un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, difforme da quello operato dalla corte di merito e, come noto, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti contemplati dal n. 5 dell’art. 360, 1° comma, cod. proc. civ., senza però indicare quali siano i fatti decisivi, oggetto di discussione, di cui il giudice a quo avrebbe omesso l’esame , che, se considerati, avrebbero condotto all’accoglimento del reclamo.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, poiché le parti intimate non hanno svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 29.5.2024 La Presidente