SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 995 2025 – N. R.G. 00000431 2024 DEPOSITO MINUTA 20 11 2025 PUBBLICAZIONE 20 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE 2^ Sezione Civile
R.G. 431/2024
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. NOME COGNOME
Presidente;
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere;
Dott.ssa NOME COGNOME
Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 431/2024 del RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la riforma della sentenza 1295/24 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G.;
TRA
in persona del legale rappresentate p.t. –quest’ultimo quale interventore volontario, giusta comparsa di intervento adesivo ex art. 105 cod. proc. civ. spiegato nel giudizio di primo grado -tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente do miciliati presso lo studio legale del loro difensore in Sorrento alla INDIRIZZO;
-Appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO, del Foro di RAGIONE_SOCIALE e dall’AVV_NOTAIO, del Foro di RAGIONE_SOCIALE e presso tale ultimo elettivamente domiciliato in Giffoni Valle Piana (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, giusta mandato allegato al presente atto;
*
avente ad oggetto: riforma della sentenza 1295/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G. (azione di responsabilità amministratore di società).
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo presso l’intestata Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la ed
hanno proposto appello avverso la sentenza 1295/24 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G., con la quale così è stato deciso: ‘ DICHIARA il
difetto di legittimazione attiva di decorrere dalla data di cessione della
quota sociale del 10.1.2007; 2. DICHIARA la legittimazione attiva della
3. 4. DICHIARA la legittimazione ad intervenire di
DICHIARA
l’ammissibilità
della domanda
giudiziale di
accertamento
;
della responsabilità
dell’amministratore cessato; 5. RIGETTA la domanda proposta dalla
cui ha aderito , nei confronti di per intervenuta prescrizione dell’azione proposta al gennaio del 2012; 6. COMPENSA interamente tra tutte le parti le spese di lite ‘ .
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Con atto di citazione in riassunzione ex artt. 354 e 125 c.p.c., inoltrato per la notifica in data
30.11.2018, la e già socio della medesima società, hanno riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, a seguito della sentenza n. 1255/2018, con cui la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE , avendo ravvisato un vizio di integrità del contraddittorio per la mancata citazione nel primo grado di giudizio della quale litisconsorte necessaria, ha annullato la sentenza n. 182/2013 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pronunciata nel procedimento societario R.G. 2123/2006, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società pretermessa.
Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 6.3.2006, infatti, nella qualità di socio della aveva promosso un’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. nei confronti di , amministratore unico della società dal 16.3.1998 al 31.10.2005, per avere costui compiuto gravi irregolarità gestionali e posto in essere atti pregiudizievoli per la società, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento del danno in favore della quantificato in € 3.274.680,17. In particolare, l’attore deduceva che avesse effettuato acquisti non giustificati, trattandosi di materiali e spese non pertinenti all’attività aziendale della
ma riferibili al complesso immobiliare di proprietà dell’amministratore stesso ovvero ad altre società a lui riconducibili, sostenendo, altresì, che fossero state emesse note di credito non giustificate per € 244.508,98, poste in essere vendite sottocosto con conseguenti minori ricavi per € 381.334,52, effettuati prelievi bancari in contanti per un importo di € 176.256,20 -anche successivamente alla cessazione dalla carica di amministratore -con l’incasso indebito di somme da parte del convenuto per conto della società in epoca successiva alla sua revoca. aveva sostenuto che la condotta dell’amministratore avesse arrecato un grave pregiudizio alla società, anche sotto il profilo della perdita di avviamento e della credibilità aziendale, richiedendo quindi la condanna dello stesso al risarcimento del danno, pari a € 3.274.680,17. , costituitosi in giudizio, aveva contestato integralmente la ricostruzione dei fatti operata dall’attore, negando ogni responsabilità e affermando, al contrario, che titolare di quote rilevanti in altre società operanti nello stesso settore merceologico della avesse ideato un sistema di rapporti societari -anche
di fornitura a prezzi superiori a quelli di mercato -tra la e società a lui riconducibili, con effetti pregiudizievoli per la stessa, eccependo, inoltre, l’illegittimità della delibera di revoca del la sua carica di amministratore. Negando gli addebiti mossi dalla controparte, aveva evidenziato che si fosse indebitamente ingerito nella gestione sociale, anche tramite propri consulenti, concludendo, in via preliminare, per la declaratoria di nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi; nel merito, per il rigetto della domanda, ritenuta infondata e priva di prova; in via riconvenzionale, per l’accertamento della responsabi lità di
in ordine ai danni arrecati alla società e allo stesso convenuto, derivanti dagli acquisti imposti a condizioni svantaggiose e dall’asservimento della gli interessi delle società a lui riconducibili, nonché per la sua estromissione dalla compagine sociale.
Con sentenza n. 183/2013, depositata in data 8.1.2013, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato l’inammissibilità della domanda attorea per sopravvenuto difetto di legittimazione e di interesse ad agire, a causa della cessione delle quote sociali da parte dell’attore a
, nonché l’inammissibilità della domanda riconvenzionale per difetto di legittimazione di , che al momento della proposizione della domanda non rivestiva più alcuna carica nella società.
Con atto di appello notificato in data 3.3.2014,
-quest’ultimo ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., quale cessionario delle quote -hanno impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo la sussistenza della titolarità della situazione giuridica soggettiva attiva in capo all’attore e l’inammissibilità della declaratoria di carenza di legittimazione, in quanto non rilevabile d’ufficio e comunque eccep ita tardivamente dalla controparte. Hanno ribadito che si è trattato di una successione nel diritto controverso, hanno riproposto tutte le difese e conclusioni già svolte nel primo grado, concludendo per l’accoglimento della domanda e per la conferma della sentenza nella parte di rigetto della riconvenzionale. Con comparsa depositata in data 3.7.2014, ha spiegato intervento adesivo volontario, aderendo l’accoglimento delle conclusioni formulate da , costituitosi nel grado di appello, ha l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 342, comma 1, c.p.c., e il per aver perso la qualità di socio nel
alle difese di parte appellante e chiedendo e . eccepito difetto di legittimazione attiva sia di -corso del primo grado -sia di -per non essere stato parte in primo grado -evidenziando che l’eccezione era stata tempestivamente sollevata in primo grado.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE , con sentenza n. 1255/2018, ha rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, e ha affermato che, nelle azioni individuali del socio ex art. 2476 c.c., è necessaria la partecipazione della società, la quale deve essere evocata in giudizio, sia in qualità di attore che di convenuto. Rilevato che la non era stata parte nel primo grado, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per
violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 101 e 102 c.p.c., disponendo la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354, comma 1, c.p.c.
e hanno riassunto il procedimento, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già formulate da nel giudizio originario.
Con comparsa depositata in data 1.3.2019, si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo a non più legittimato quale sostituto processuale della società ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 2476 c.c. e 81 c.p.c., avendo egli cessato la qualità di socio già dal 1.1.2007. Ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione della stessa quale soggetto estraneo al procedimento originario, nonché l’intervenuta prescrizione dell’azione per decorso del termine quinquennale ex art. 2393 c.c. Ha inoltre rilevato l’irritualità dell’atto di citazione per mancata osservanza del rito societario di cui al D.Lgs. n. 5/2003, applicabile ratione temporis. Nel merito, ha ribadito la nullità della delibera di revoca dell’amministratore, assunta in assenza di valida convocazione, come accertato con sentenza n. 2297/2007 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, confermata in appello con sentenza n. 1004/2012, concludendo, senza rinuncia alle eccezioni preliminari, per il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto, e
chiedendo la condanna alle spese.
All’udienza del 10.4.2019, il giudice ha disposto l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei precedenti gradi. Non rinvenuto il fascicolo di primo grado, all’udienza del 21.4.2021 ha assegnato i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ha disposto ulteriori ricerche in Cancelleria. Persistendo l’irreperibilità, all’udienza del 15.12.2021 ha autorizzato la ricostruzione del fascicolo. A seguito del deposito della documentazione istruttoria, all’udienza del 10.12.2022 ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 24.3.2023, si è costituito in giudizio con comparsa di intervento adesivo volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c., precisando di essere ancora socio della aderendo alle conclusioni rassegnate da parte attrice.
All’udienza collegiale del 5.4.2023, la causa è stata trattenuta in decisione. Con sentenza nr.1295/2024, pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 10772/2018 R.G., il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha respinto la
domanda, proposta da dichiarando: il difetto di legittimazione attiva di a decorrere dalla data di cessione della quota sociale del 10.1.2007; la legittimazione attiva della la legittimazione ad intervenire di ; l’ammissibili tà della domanda giudiziale di accertamento della responsabilità dell’amministratore cessato; e rigettando la domanda proposta dalla cui ha aderito , nei confronti di per intervenuta prescrizione d ell’azione proposta , con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Con la proposizione del gravame, gli Appellanti censurano suddetta sentenza, chiedendo a Questo Collegio: ‘ riformarsi integralmente, in ragione RAGIONE_SOCIALE specifici motivi di gravame indicati nel presente atto, la sentenza impugnata, e, per l’effetto, accogliersi le conclusioni così rassegnate e/o precisate nel giudizio di primo grado, e segnatamente: ‘A. Accertarsi e dichiararsi l’inadempimento e la conseguente responsabilità in cui è incorso il sig. nell’espletamento dell’incarico di amministratore unico della
per tutte le ragioni esposte agli atti; B. Per l’effetto, condannarsi la parte convenuta al risarcimento, in favore della medesima società, dei danni da essa patiti, nella misura di € 3.274.680,17 (salvo errori e/o omissioni) o nella minore o maggior somma che l’adito Tribunale riterrà di giustizia, anche alla luce di CTU contabile già espletata in corso di causa, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria; C. Condannarsi, altresì, il convenuto alla restituzione, in favore della società medesima, di tutte le somme incassate dai debitori dopo la cessazione dalla carica e mai consegnate, giusta le risultanze della summenzionata CTU contabile’; B conseguentemente condannarsi la parte appellata all’esito della presente fase di giudizio, alla integrale refusione delle spese di lite e compensi di difesa del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato, in quanto antistatario ‘ . Il gravame trova fondamento nei motivi che seguono.
Dei vizi della sentenza riferiti alla declaratoria di difetto di legittimazione attiva di alla proposizione dell’azione di responsabilità, in ragione dell’avvenuto trasferimento, in corso di causa, della sua intera partecipazione al capitale sociale Il primo motivo di gravame riguarda la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover dichiarare il difetto di legittimazione attiva di sul presupposto che questi non risulta più socio della
a far data dal 10 gennaio 2007, data in cui ha trasferito la propria quota di partecipazione al sig.
In particolare, il Tribunale ha motivato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) che: ‘Passando alle questioni relative alla legittimazione delle parti, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di
per non essere lo stesso socio della
sin dal 10.1.2007, come comprovato dalla visura ca merale storica allegata agli atti’ ; aggiungendo che, secondo unanime giurisprudenza, la legittimazione individuale del socio a promuovere l’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c. costituirebbe un’ipotesi di sostituzione processuale, atteso che il socio si limiterebbe ad esercitare un diritto che è proprio della società, come confermato dal fatto che dell’esito positivo dell’azione ne giovi esclusivamente il pa trimonio sociale, nonché dall’esclusiva spettanza in capo alla società del potere di rinuncia e transazione dell’azione stess a. Ne conseguirebbe, quindi, che la natura derivativa della legittimazione del singolo socio rispetto a quella sociale comporta che lo status socii costituisca presupposto indispensabile della legittimazione sostitutiva, che dovrebbe sussistere al momento dell’instaurazione della causa e persistere fino alla pronuncia della sentenza . Il Giudice di prime cure ha, altresì, affermato che ‘Viste le difese svolte nel corso delle precedenti fasi procedimentali, vale la pena precisare che il difetto di legitimatio ad causam, attiva e passiva, riguardando la regolarità del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. civ., Sez. III, ord. 09/02/2021, n. 3136)’ . E pertanto, considerato che il sig. non risulta più socio dal 2007, andrebbe affermata la sua carenza di legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore della
Siffatta motivazione risulterebbe però, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Appellanti, censurabile sotto molteplici profili.
In primo luogo, qualora anche si volesse ritenere rilevante -ai fini della decisione -la circostanza della sopravvenuta perdita della titolarità attiva del rapporto sostanziale a seguito della cessione della quota sociale in corso di giudizio, la domanda avrebbe dovuto comunque essere ritenuta ammissibile , per effetto dell’applicazione dell’art. 111 c.p.c., secondo cui ‘se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie’. Nel caso di specie, si sarebbe realizzata una tipica ipotesi di successione nel diritto controverso, essendo l’acquirente della quota subentrato nella medesima posizione giuridica del cedente, ossia nel diritto alla pretesa risarcitoria
promossa nell’interesse della società o, in ogni caso, nel diritto al provvedimento. Pertanto, la sentenza impugnata andrebbe riformata affermando la legittimazione attiva di
Dei vizi della sentenza riferiti alla prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità maturata nel corso del giudizio In via gradata, e sotto un diverso profilo, gli appellanti sollevano ulteriori censure avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale h a ritenuto maturata la prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., assumendo che, una volta venuta meno la legittimazione attiva in capo al sig. a decorrere dal 10 gennaio 2007, e non essendo intervenuto nel giudizio di primo grado il socio subentrato, il termine quinquennale ha ripreso a decorrere dalla medesima data, maturando già nel gennaio 2012, dunque prima della pronuncia della sentenza n. 183/2013. Il Tribunale ha ritenuto inidonei a interrompere la prescrizione: l’atto di citazione in appello del 3 marzo 2014, proposto dal cessionario l’intervento volontario della el 3 luglio 2014. Tali atti, secondo la motivazione della sentenza impugnata, sono stati inefficaci per essere stati posti in essere dopo la scadenza del termine prescrizionale quinquennale, in assenza di atti interruttivi validi da parte di soggetti legittimati, e non potendo l’atto introdutti vo del giudizio originario mantenere l’effetto interruttivo.
Tuttavia, tale impostazione susciterebbe rilievi critici , in quanto, si assume, contraria a consolidati principi giurisprudenziali in tema di effetti interruttivi della prescrizione. Secondo l’interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, la proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione sino al passaggio in giudicato della decisione , salvo il solo caso -tassativamente previsto dall’art. 2945, comma 3, c.c. dell’estinzione del giudizio (Cass. civ., n. 5085/1987; Cass. n. 5353/1985; Cass. n. 14243/1999; Cass. n. 21006/2007). Neppure rileverebbe l’integrazione del contraddittorio nel medesimo processo non preclude l’effetto interruttivo della prescrizione, ma anzi ne estende l’efficacia anche ai litisconsorti necessari successivamente evocati (Cass. civ., Sez. III, 5 settembre 2023, n. 25928).
Alla luce di quanto sopra, la motivazione del Tribunale -nella parte in cui avrebbe affermato che la prescrizione dell’azione sarebbe maturata nel gennaio 2012 -risulterebbe erronea e giuridicamente infondata .
Della fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda attorea -gli Appellanti hanno introdotto il giudizio d’appello ribadendo la piena fondatezza della domanda proposta in primo grado, evidenziando che, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, il giudice di secondo grado è tenuto a riesaminare la controversia nella sua interezza, sulla base RAGIONE_SOCIALE elementi già acquisiti e di quelli eventualmente introdotti. In tale ottica, hanno richiamato l’istruttoria già svolta nel giudizio di primo grado, la do cumentazione depositata, nonché le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, formulando al contempo osservazioni critiche rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il consulente in alcune parti della relazione.
Secondo gli Appellanti , la responsabilità dell’ex amministratore unico della sig. , si articolerebbe in una pluralità di condotte, analiticamente identificate che, nel loro complesso, avrebbero determinato un rilevante pregiudizio patrimoniale a carico della società, stimato in oltre tre milioni di euro. Con comparsa di costituzione e risposta, alle controparti, si è costituito in giudizio , chiedendo a Questa Corte quanto segue: ‘Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adìta – preso atto di quanto in narrativa così provvedere: 1) In via preliminare, accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 C.p.c.il difetto di interesse e di legittimazione ad agire in c apo al Sig.
2) Rigettare lo spiegato appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 1295/2024 resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Giudice relatore ed estensore DottAVV_NOTAIO; 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte d’Appello adìta ritenesse di revocare le statuizioni della sentenza impugnata in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo al Sig. ed all’intervenuta prescrizione dell’azione, rigettare nel merito l’avversa domanda, poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che sfornita di prova. 4) In ogni caso, condannare gli appellanti, in solido, alla rifusione di tutte le spese e competenze del giudizio di primo e di secondo grado. 5) Condannare, infine, gli appellanti, in solido, al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 C.p.c., nella misura ritenuta equa, tenendo conto anche del valore e della complessità dei giudizi ‘ .
Di seguito, si riportano le eccezioni e le difese proposte dall’Appellato . In via preliminare, la parte deducente solleva eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., rilevando che le parti appellanti non avrebber o assolto all’onere di indicare in modo chiaro e specifico i capi della sentenza oggetto di impugnazione, né compiutamente illustrato le ragioni delle censure mosse alla ricostruzione in fatto operata dal Giudice di primo grado.
Parte appellata osserva, inoltre, che è pacifico che attore originario, abbia
ceduto la propria quota di partecipazione nella in data 10 gennaio 2007, perdendo, da tale momento, la qualità di socio e, conseguentemente, la legittimazione e l’interesse ad agire in nome e per conto della società. Sulla base di tale presupposto, non avrebbe potuto -già nel corso del primo giudizio di primo grado, poi definito con sentenza n. 183/2013 -proseguire validamente l’azione sociale di responsabilità, non ricorrendo più i presupposti soggettivi richiesti dagli artt. 2476 c.c. e 81 c.p.c. per l’esercizio della legittimazione sostitutiva. Di conseguenza, egli non avrebbe potuto neppure proporre l’atto di riassunzione, né costituirsi nel giudizio successivo in tale qualità. Il Giudice di primo grado ha, peraltro, ritenuto sussistente la legittimazione alla riassunzione del giudizio e all’intervento in capo, rispettivamente, alla società e al sig. subentrato nella titolarità della quota, pur non avendo costoro partecipato al precedente giudizio (RG n. 2123/2006), con ciò rendendo comunque ammissibile la prosecuzione del processo su impulso dei soggetti legittimati. Parte appellata deduce, altresì, che l’eccezione di prescrizione sollevata nei confronti della e del sig. già formulata sin dal primo scritto difensivo nel giudizio di primo grado ed accolta dal Giudice di prime cure, debba ritenersi fondata. Si osserva, in particolare, che l’evento ritenuto determinante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale sarebbe rappresentato dalla sopravvenuta carenza di legittimazione attiva in capo al sig. verificatasi il 10 gennaio 2007 a seguito della cessione della quota da questi detenuta nella Il termine prescrizionale quinquennale avrebbe iniziato a decorrere originariamente dal 31 ottobre 2005, data nella quale l’assemblea dei soci ha deliberato la revoca dei poteri rappresentativi in capo al , indipendenteme nte dall’esito della successiva impugnazione di tale delibera. L’atto di citazione notificato il 24 febbraio 2006 dal all’epoca ancora socio, avrebbe determinato un’interruzione del termine. Tuttavia, a seguito della cessione della quota, avvenuta il 10 gennaio 2007, il termine prescrizionale avrebbe iniziato nuovamente a decorrere, giungendo a maturazione il
10 gennaio 2012.
Nell’ipotesi prospettata in via subordinata -in cui le eccezioni preliminari relative alla legittimazione e all’interesse ad agire nonché alla prescrizione dell’azione fossero disattese, parte appellata ha comunque eccepito l’infondatezza della domanda anche nel merito, in relazione alla sua qualifica di amministratore, al potere gestionale di fatto esercitato dal ed a lla luce dell’istruttoria svolta, che comprenderebbe
testimonianze e risultanze della CTU contabile, l’appellato ha ritenuto che non risultino provati né gli inadempimenti a lui imputati né i danni dedotti da parte attrice, evidenziando la regolare approvazione dei bilanci d’esercizio da parte dell’assemblea dei soci e la mancanza di rilievi gestionali nei suoi confronti sino all’insorgere del contenzioso.
In conformità alle disposizioni di cui all’art. 127 -ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 19.08.2024, la trattazione orale dell’udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 26.09.2024, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Con provvedimento del 26.09.2024, il Consigliere Istruttor e ha fissato l’udienza del 9/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all’art. 352, comma 1 nn. 1) c.p.c. 2) e 3). In conformità alle disposizioni di cui all’art. 127 -ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore dell’11.09.2025, la trattazione orale dell’udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 09. 10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore del 23.10.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello come proposto va rigettato per le ragioni di seguito riportate.
Con i motivi di gravame, gli appellanti censurano la sentenza 1295/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il dì 8 marzo 2024 e notificata il successivo 11 marzo, per avere erroneamente: dichiarato il difetto di legittimazione attiva di sul presupposto che questi non risulta più socio della a far data dal 10 gennaio 2007; ritenuto maturata la prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., assumendo che, una volta venuta meno la legittimazione attiva in capo al sig. a decorrere dal 10 gennaio 2007, e non essendo intervenuto nel giudizio di primo grado il socio subentrato, il termine quinquennale ha ripreso a decorrere dalla medesima data, maturando già nel gennaio 2012, dunque prima della pronuncia della sentenza n. 183/2013; dichiarato la compensazione tra le parti delle spese di lite. Si rende necessario esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva di sollevata dall’appellato, la quale deve essere vagliata in via prioritaria, in quanto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, per poi procedere all’esame del merito della domanda. L’appellato ha
eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’azione proposta da per difetto di legittimazione attiva, rilevando come lo stesso non fosse più socio della sin dal 10 gennaio 2007, data in cui ha ceduto integralmente la propria partecipazione sociale. Ricorre nel caso in esame la carenza di legittimazione attiva in capo al socio per sopravvenuta perdita di tale qualità. La giurisprudenza ha chiarito che la il socio può agire in giudizio per la responsabilità sociale RAGIONE_SOCIALE amministratori, agendo come sostituto processuale della società , secondo quanto previsto dall’art. 2476, comma 3 del codice civile, ed essendo tale azione un diritto proprio della società ( Cass. n. 11264/2016 . n. 1974/2018) La società deve essere necessariamente parte del processo, detta va distinta dall’azione spettante al socio in proprio per danni diretti, ex art. 2395 c.c., essa ha natura extracontrattuale. Viceversa, l’azione in questione determina una responsabilità co ntrattuale e si prescrive in cinque anni. Orbene, la qualità di socio è giustificante e condizione della proposizione dell’azione, per cui la perdita di detta qualità per cessione quote o esclusione dalla società determina la perdita della titolarità del rapporto e della legittimazione attiva, aspetti tutti che devono rimanere immutati per tutta la durata del processo. La perdita di tale qualità comporta la impossibilità di stare in giudizio, che è strettamente collegata alla qualità di socio e all’interesse ad agire nell’in teresse della società. Trattasi di una ipotesi di mancanza della titolarità del diritto ad agire e come tale rilevabile d’ufficio. Nel caso in esame, risulta documentalmente e pacificamente accertato che ha perso la qualità di socio prima della riassunzione del giudizio. Pertanto, non avrebbe potuto proporre né coltivare legittimamente l’azione sociale di responsabilità . L’art. 111 c.p.c. non è applicabile, poiché non si tratta di un trasferimento del diritto controverso nel corso del processo, ma di una mancanza sopravvenuta della legittimazione attiva condizione presupposta per la promozione dell’azione societaria in loco della società e per far valere un danno deri vato alla società, come nel caso di specie, per cui la sentenza che ha rilevato il difetto di legitimatio ad causam attiva è corretta, giacché la legittimazione è una condizione dell’azione , e la sua assenza comporta l’inammissibilità della domanda . In via ulteriormente preliminare, l’appellato ha eccepito la prescrizione dell’azione risarcitoria , richiamando l’art . 2949 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per i diritti nascenti dal rapporto sociale. Il giudice di primo grado ha ritenuta l’azione promossa prescritta in relazione alla posizione delle parti in causa, anche del nuovo socio presente nel processo di riassunzione e
della società costituita nel giudizio di appello con comparsa depositata il 3/07/2024 recependo l’eccezione di . Invero, la legittimazione ad agire deve sussistere al momento della proposizione dell’azione e durante il processo, affinché possa aversi un esito positivo del giudizio, qualora come nel caso di specie, essa venga a mancare nel corso del giudizio, venendo a mancare la condizione processuale dell’azione, l’atto di citazione originario perde la sua capacità di interrompere la prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza(art. 2945 c.c.), non essendo collegabile ad un soggetto titolare del diritto ad agire. (Cass. n. 9746/97), soprattutto come nel caso di specie in cui il nuovo socio non si è costituito tempestivamente ed utilmente in tempo per impedire il realizzarsi della prescrizione. L’effetto interruttivo ha dunque avuto una na tura solo istantanea, riprendendo il decorso della prescrizione immediatamente. Detto principio, già consolidato in tema di esecuzione (Cass. n. 20614/2024) presuppone che l’effetto interruttivo diventi istantaneo nel caso in cui non è ravvisabile un esito negativo del giudizio, e lo stesso sia dovuto ad un fatto imputabile alla parte, come nel caso di specie, ove il nuovo socio non si è tempestivamente sostituito al Venuta meno la legittimazione attiva di il 10/01/2007 e non essendosi costituito il socio succeduto, la prescrizione ha ripreso a decorrere, e la prescrizione è maturata essendosi le parti costituite con un primo atto loro riferibile in data 3/03/2014 -3/07/2014 per la società , resta il richiamo fatto dagli appellanti alla giurisprudenza che estende l’effetto interruttivo dell’atto di citazione al litisconsorte necessario pretermesso, in quanto nel caso di specie l’atto di citazione è risultato inidoneo a conservare l’effetto interruttivo rispetto a chiunque delle parti. L’appello
va rigettato, ritenute assorbite le questioni di merito.
La soccombenza RAGIONE_SOCIALE appellanti impone la loro condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell’appellato, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. .
Quanto alla richiesta, formulata da parte appellata, di condanna RAGIONE_SOCIALE appellanti al risarcimento dei danni per lite temeraria , ai sensi dell’art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., la stessa non può essere accolta. Invero, non si ravvisa, in particolare, un abuso del processo così grave da ledere il principio di lealtà e correttezza processuale o da tradursi in un intento dilatorio consapevole, sistematico e fraudolento.
Parimenti, va respinta la condanna in via equitativa ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c. , ritenendo che la complessità della vicenda e la pluralità dei soggetti coinvolti giustifichino la mancata applicazione della sanzione risarcitoria richiesta, anche sotto tale profilo. Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano, come da dispositivo, sulla base del valore della controversia.
P. Q. M.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da e avverso la sentenza n. sentenza 1295/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ogni diversa domanda o eccezione reietta, respinta ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta l’appello;
Condanna gli appellanti a rifondere all’appellato le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi euro che liquida in complessivi € 22.102,00 , compenso difensore, spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE appellanti, in favore dell’erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di proce dura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di RAGIONE_SOCIALE, 2^ Sezione Civile.
RAGIONE_SOCIALE, lì 18/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME