Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26518 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12357/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 46/2024 depositata il 17/05/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne ha dichiarato aperta la Liquidazione giudiziale, rimettendo gli atti al tribunale per i provvedimenti di cui all’art. 49, comma 3, CCII, in accoglimento del reclamo ex art. 50 CCII contro il decreto del Tribunale di Benevento che aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 37 CCII dell’ex socio NOME COGNOME, per difetto di legittimazione attiva, in mancanza di prova del maggior credito (€ 277.735,67) vantato a titolo di liquidazione della propria quota di partecipazione nella società, dalla quale era stato escluso con delibera del 01.03.2007, trattandosi di credito ancora ‘sub iudice’ dopo la cassazione con rinvio della sentenza che lo aveva escluso, dovendosi accertare in concreto se i versamenti in precedenza effettuati dagli altri soci (per € 1.156.724,20) integrassero «un rapporto di finanziamento riconducibile allo schema del mutuo o di un contratto atipico di conferimento, ed, in quest’ultimo caso, se esso sia stato – in modo inequivoco – condizionato o no, nella restituzione, ad un futuro aumento del capitale nominale della società».
–NOME COGNOME e il curatore della Liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE resistono con separati controricorsi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo (‘ ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3), omessa, insufficiente e/o contraddittoria decisione in ordine ai presupposti normativi per la liquidazione giudiziale, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 L.F., non modificato dalla riforma prevista dal CC.II., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.; carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., carenza di legittimazione attiva del COGNOME, improcedibilità/inammissibilità della domanda’ ) il ricorrente, dopo aver trascritto ampi stralci dell’ordinanza di questa Corte n. 24093/2023 -di cassazione con
rinvio della decisione sfavorevole al socio COGNOME in punto di riconoscimento del maggior credito da liquidazione della propria quota -lamenta che i giudici del reclamo non hanno «preso alcuna posizione in merito, fermando la legittimazione del credito alla sola, unica e unilaterale dichiarazione», concludendo semplicemente che « vi è un credito del reclamante ‘contestato’ e sub iudice: ciò basta per ritenere la sua legittimazione in questa sede».
2.2. -Con il secondo mezzo ( ‘ a i sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 4) per nullità (non liquet) della sentenza e del procedimento per contradditoria ed incongrua motivazione per violazione dell’art. 2697 c.c. e 24 Cost. e, in parte, degli art. 2909 c.c., 112, 115, 116 e 277 c.p.c . ‘ ), il ricorrente contesta lo stesso passaggio motivazionale, rilevando che si tratterebbe di un ‘non liquet’ e, per altro verso, che la corte d’appello ha erroneamente posto a carico del debitore l’onere della prova dell’esistenza del credito , gravante invece sul creditore, il quale invece non avrebbe fornito alcuno dei tipici elementi probatori (come «le fatture risultanti dai libri contabili muniti di DDT, i contratti bancari e/o di finanziamento, le promesse unilaterali di pagamento e le dichiarazioni confessorie, i tentativi esperiti per il recupero della somma, le cambiali ed i decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti del debitore») ed anzi non avrebbe contestato «la non attualità del credito».
2.3. -Con il terzo motivo (‘ ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 3), omessa, insufficiente e/o contraddittoria decisione in ordine ai presupposti normativi per la liquidazione giudiziale, per violazione e/o falsa MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DELLA INSOLVENZA violazione degli artt. 2, 49 e 121 CCII, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 5) per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘), il ricorrente sostiene che la motivazione dei giudici del reclamo in punto di insolvenza non terrebbe «minimamente conto delle ragioni che sono state documentalmente provate, atte a confutare la richiesta avversa, nonché della circostanza che la contrazione avutasi è parallela alla sussistenza di ragioni oggettive, sopravvenute e non altrimenti evitabili dovute alla pandemia», contestando altresì la valenza probatoria dei numerosi ‘sintomi di insolvenza’ valutati dalla corte territoriale.
-I primi due motivi sono fondati e vanno accolti, con assorbimento del terzo.
3.1. -Pronunciandosi sul difetto di legittimazione attiva del socio, i giudici del reclamo hanno svolto «una breve disamina dell’esito del giudizio in cui si disputa, tuttora, dell’eventuale residuo credito di COGNOME NOME», dando atto: che nel 2013 il Tribunale di Benevento aveva determinato in € 30.285,00 la quota spettante al socio escluso NOME COGNOME ; che l’appello del COGNOME è stato rigettato dalla Corte d’appello di Napoli; che «attualmente il giudizio in questione pende nuovamente in appello, all’esito di rimessione con ordinanza della Suprema Corte»; che «il giudice di legittimità, premessa articolata motivazione sulla distinzione tra ‘versamenti in conto capitale’, che vanno iscritti tra le passività e che non generano un credito alla restituzione delle somme, e ‘versamenti in conto futuro aumento di capitale’ -per le quali la stessa ordinanza osserva che si tratti di ‘ riserva “personalizzata” o “targata”, in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all’entità delle somme da ciascuno erogate (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314). Ove l’aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato ‘ -ha ritenuto che la Corte d’appello non abbia fatto corretta applicazione di suddetta distinzione e dei principi che vanno seguiti per stabilire se -al di là della denominazione formalmente utilizzata dalla RAGIONE_SOCIALE nelle scritture contabili – i versamenti di cui si disputa sarebbero stati effettivamente versati dai soci con la volontà di destinarli ad un futuro aumento di capitale».
Ciò premesso, la corte d’appello si è limitata a d affermare, lapidariamente: « vi è un credito del reclamante ‘contestato’ e sub iudice: ciò basta per ritenere la sua legittimazione in questa sede».
3.2. -Una simile statuizione sul credito contestato del socio istante, ai fini della sua legittimazione nella veste di creditore ex art. 37, comma 2, CCII, non risulta coerente col formante giurisprudenziale di legittimità sul corrispondente art. 6 l.fall.
-L ‘espressione contenuta nell’art. 37, comma 2, CCII ( così come nell’art. 6 l.fall. ) per cui il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (e prima per la dichiarazione di fallimento) può essere presentato (anche) da «uno o più creditori», è stata
sempre interpretata da questa Corte nel senso che la relativa legittimazione attiva non richiede un accertamento pieno e definitivo del credito, né l’esecutività del titolo, essendo sufficiente un suo vaglio incidentale in sede prefallimentare/preliquidatoria, finalizzato solo a verificare, tenuto conto del carattere sommario del rito (Cass. 23494/2020, 16853/2022), l’astratta legittimazione del creditore istante (Cass. Sez. U, 1521/2013; cfr. Cass. 11421/2014, 30827/2018, 17105/2019, 25317/2020), attraverso un’autonoma delibazione delle allegazioni e produzioni di entrambe le parti (Cass. 16853/2022), la quale può essere meno rigorosa al ricorrere di determinate condizioni, come quando il credito sia stato già accertato in altra sede giudiziaria, nel qual caso rilevano solo ‘significative anomalie’ della pronuncia (Cass. 5001/2016, 27689/2018, 17181/2022, 19351/2023), tali da giustificare il dubbio sulla correttezza della conclusione ivi raggiunta, che obbligano il giudice a dare specificamente conto delle ragioni che lo inducano a discostarsi dalla precedente decisione (Cass. 5001/2016, 27689/2018, 23983/2022).
4.1. -E’ s tato altresì più volte precisato che, ai fini in rilievo, può anche trattarsi di un credito contestato, e dunque non ancora certo, liquido ed esigibile, o non ancora scaduto, o condizionale (Cass. Sez. U, 1521/2013; Cass. 30827/2018, 11421/2014, 24309/2011), la cui esistenza in sede di reclamo può essere desunta anche dalle risultanze della verifica del passivo concorsuale (Cass. 19477/2022, 22343/2004, 9622/1993, 23760/2023).
4.2. -Ciò che rileva è però che, ai fini della legittimazione ad agire per l’apertura della liquidazione giudiziale (così come del fallimento), deve escludersi che sia sufficiente la mera possibilità o probabilità dell’esistenza del credito , né, ‘a fortiori’, che il ricorrente si dichiari creditore (Cass. 24309/2011, 11607/2024).
4.3. -E dunque, in mancanza di un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l’esistenza e la misura , la contestazione del preteso debitore, destinatario della domanda di fallimento o liquidazione giudiziale, circa l”an’ o il ‘quantum’ del credito ad essa sottostante attiva il potere-dovere del giudice di accertarne, sia pure in via incidentale (Cass. 11607/2024, 30827/2018, 6306/2014, 11421/2014, 16751/2013,) e sommaria (Cass. 11607/2024, 8238/2012), l’effettiva esistenza (Cass.
11607/2024, 23760/2023, 16853/2022, 23494/2020), tenendo conto delle allegazioni e produzioni di entrambe le parti.
4.4. -Nel caso in esame, invece, la corte d’appello, ha concluso, in modo improprio, che sarebbe di per sé sufficiente la contestazione del credito ancora ‘sub iudice’ a far ritenere accertata la legittimazione attiva del creditore istante.
-La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per l’effettuazione dell’accertamento incidentale della legittimazione attiva dell’ex socio NOME COGNOME conformemente ai principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’1 1/09/2025
Il Presidente
NOME COGNOME