Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9145 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9145 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5781/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale congiunta al controricorso
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Vicenza in R.G. n. 4356/2020 depositato il 25/1/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE liquidazione respingeva, per difetto di idonea documentazione, il credito insinuato
al passivo della procedura da RAGIONE_SOCIALE, che era stato iscritto a ruolo da RAGIONE_SOCIALE, quale gestore del fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996, dopo aver corrisposto a RAGIONE_SOCIALE Valsabbina s.p.a. quanto dovuto per il residuo ammontare di due finanziamenti erogati alla compagine poi fallita e garantiti dal fondo.
Il Tribunale di Vicenza ha a sua volta respinto l ‘opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE contro il decreto di esecutività dello stato passivo.
Il giudice del merito, ritenuto preliminarmente che non occorresse estendere il contraddittorio all’ente impositore o alle banche coinvolte nelle operazioni di garanzia, ha osservato che il presupposto che legittimava la domanda di ammissione era costituito dalla prova dell’eseguito pagamento, da parte del garante, in favore della banca finanziatrice; prova che nel caso di specie, come eccepito dal curatore, non era stata offerta, dato che , oltre all’estratto del ruolo, erano state prodotte soltanto due dichiarazioni unilaterali di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato in data 25 gennaio 2021, prospettando un articolato motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Parte ricorrente si è limitata a produrre la prima e l’ultima pagina del provvedimento impugnato.
Questa produzione, seppur incompleta, non giustifica una dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., sia perché le ragioni della decisione
possono essere evinte dalla motivazione della stessa riportata per intero nel ricorso, alle pagine 11 e 12, e nel controricorso, a pag. 6 (v. Cass. 14347/2020, Cass. 14426/2018), sia perché l’elemento dirimente per la soluzione della controversia risulta comunque indicato nella prima pagina del provvedimento impugnato, che è stata prodotta.
Il ricorso è però inammissibile.
Il decreto del Tribunale di Vicenza indica a chiare lettere che le parti del giudizio di opposizione erano costituite dall’RAGIONE_SOCIALE e dal fallimento di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Non ha invece preso parte al giudizio RAGIONE_SOCIALE, né il tribunale ha ritenuto di estendere il contraddittorio nei suoi confronti, quale ente impositore.
Orbene, la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Cass. 17974/2015; nello stesso senso si vedano Cass. 7467/2017, Cass. 11525/2014).
L’odierna ricorrente, rimasta estranea al giudizio di opposizione, non era dunque legittimata a presentare ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 99, comma 12, l. fall..
RAGIONE_SOCIALE sostiene, a dispetto del contenuto del decreto impugnato, di aver depositato atto di intervento ad adiuvandum nel giudizio di opposizione (pag. 8 del ricorso).
Un simile assunto – espressamente contestato dalla procedura controricorrente, la quale ha fatto presente (a pag. 5 del proprio atto
difensivo) che l’atto di intervento in via adesiva è stato depositato soltanto in data 27 gennaio 2020, in epoca successiva al deposito della decisione impugnata , quand’anche corrispondente alla realtà processuale, non muterebbe l’esito del giudizio.
Infatti, l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell’intervento o alla condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione, come nel caso di specie, ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (si veda in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 5992/2012).
In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 10 gennaio 2024.