Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 34255 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE / p.i.v.a. P_IVA -quale mandatario con rappresentanza (in virtù di procura speciale in data 30.5.2018 per notar COGNOME) di ‘ RAGIONE_SOCIALE – p.i.v.a. P_IVA – in persona del dottor NOME COGNOME giusta ‘atto di conferimento di poteri’ per notar COGNOME del 25.10.2018, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento d ella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona della dottoressa NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto dei 31.10/2.11.2018 del Tribunale di Vercelli, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE , dichiarato dal Tribunale di Vercelli con sentenza dei 3/8.4.2014 (cfr. ricorso, pag. 2) .
Chiedeva (per quel che qui rileva) in virtù del contratto di leasing n. NUMERO_DOCUMENTO stipulato in data 2.2.2007 con la RAGIONE_SOCIALE poi fallita l’ammissione al passivo in chirografo per le somme, ‘da cui detrarre l’importo che eventualmente verrà ricavato dalla vendita del bene ‘ (così ricorso, pag. 3) , di euro 65.319,76, quale ammontare dei canoni scaduti ed insoluti, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del 12.2.2013, e di euro 673.638.23, quale ammontare dei canoni, comprensivi di interessi, destinati a successiva scadenza.
Il giudice delegato negava l’ammissione al passivo per gli importi anzidetti.
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo (cfr. ricorso, pag. 3) .
Resisteva il curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Con decreto dei 31.10/2.11.2018 il Tribunale di Vercelli rigettava l’opposizione e condannava l’opponente al le spese.
Evidenziava il tribunale che erano da applicare senz’altro le disposizioni, disciplinanti gli effetti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, d i cui a ll’art. 16 del contratto di leasing (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Evidenziava dunque, nel quadro delle previsioni dell’art. 1 6 cit., che la ricorrente, in sede di accertamento del passivo, né aveva chiarito se l’immobile -oggetto del leasing – fosse stato o meno riallocato e, eventualmente, a quale prezzo sul mercato, né aveva allegato una stima dell’immobile (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Evidenziava quindi che l’accoglimento della domanda dell’opponente, ossia la sua ammissione tout court al passivo per i canoni scaduti ed insoluti antecedentemente alla risoluzione del contratto e per i canoni destinati a scadere successivamente alla risoluzione del contratto, avrebbe comportato una sua illegittima locupletazione (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il ‘RAGIONE_SOCIALE, quale mandatario con rappresentanza di ‘ RAGIONE_SOCIALE; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento d ella ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 99, 101, 183 e 359 cod. proc. civ., la violazione del principio del contraddittorio.
Premette che il tribunale, benché abbia correttamente ritenuto applicabile l’art. 16 del contratto di leasing , ha respinto la domanda, siccome non era stato chiarito se il bene oggetto del leasing fosse stato riallocato e a quale prezzo (cfr. ricorso, pag. 5) .
Indi deduce -viepiù che con la domanda ex art. 93 l.fall. si era chiesto che dai cre diti fosse detratto ‘l’importo che eventualmente verrà ricavato dalla vendita del bene’ – che il tribunale avrebbe dovuto in ordine al profilo oggetto dell’a sserito mancato chiarimento provocare il contraddittorio e sollecitare le consequenziali attività assertive e probatorie (cfr. ricorso, pag. 6) .
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del contratto di locazione finanziaria in data 2.2.2007.
Premette che l’art. 16 del contratto di leasing prevede, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzat ore, il diritto del concedente di ottenere il pagamento dei canoni scaduti ed insoluti, con la maggiorazione degli interessi di mora, nonché dei canoni a scadere e del prezzo di opzione; e prevede altresì che le somme ricavate dalla vendita o dalla riallocazione dell’immobile siano imputate a detrazione di quanto dovuto alla concedente (cfr. ricorso, pag. 6) .
Deduce quindi che ha errato il tribunale a respingere la domanda.
Deduce invero che quanto ricavato dalla vendita può essere portato in compensazione, qualora la vendita sia già avvenuta alla data della domanda di ammissione al passivo; che, viceversa, quanto ricavato dalla vendita può esser ‘girato’ all’utilizzator e, qualora la vendita non sia ancora avvenuta del pari alla data della domanda di ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 7) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia -in subordine – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72 quater l.fall. e dell’art. 1526 cod. civ.
Deduce che il tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 72 quater l.fall. in luogo dell’art. 1 526 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 7) .
I motivi di ricorso sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ., siccome l’impugnato dictum si conforma alla giurisprudenza di questa Corte.
11. Si premette quanto segue.
Da un canto, è fuor di contestazione che il contratto di leasing traslativo de quo agitur è stato risolto in data 13.6.2012, in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento (3/8.4.2014) d ella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. decreto impugnato, pag. 2) , e che si è fatto luogo da parte della curatela in data 13.1.2016 alla restituzione alla concedente dell’immobile oggetto del leasing (cfr. decreto impugnato, pag. 5) .
D’ altro canto, le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all ‘ art. 1, commi 136 – 140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l ‘ entrata in vigore della legge stessa; e che per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con susseguente applicazione analogica, a quest ‘ ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell ‘ utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l ‘ art. 72 quater l.fall. (cfr. Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307-01); Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367, secondo cui ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, in assenza di
una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ.) .
Tanto si puntualizza con precipuo riferimento al terzo motivo, con il quale è stata lamentata -seppur in via subordinata -la mancata applicazione dell’art . 72 quater l.fall.
12. Si evidenzia altresì quanto segue.
Con riferimento ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ai quali si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ., non è, di per sé, affetta da nullità la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempime nto dell’utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367) ; nondimeno, in simile evenienza, permane impregiudicato il potere of ficioso del giudice di ridurre l’indennità ai sensi del 2° co. dell’art. 1526 cod. civ. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367; Cass. (ord.) 30.9.2021, n. 26531; Cass. (ord.) 30.3.2022, n. 10249, ove si puntualizza che, qualora le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso di risoluzione per inadempimento dell ‘ utilizzatore di un contratto di leasing traslativo concluso anteriormente all ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), il giudice ha il potere di ridurre detta penale) .
Su tale scorta ineccepibilmente il Tribunale di Vercelli ha argomentato nel quadro dell’art. 16 del contratto di leasing (cfr. decreto impugnato pag. 4 e ss.) .
13. Si rappresenta tuttavia che le sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 2061 del 2021 dapprima citata hanno ulteriormente chiarito (cfr. Rv. 660307-02) quanto segue.
Ovvero che, in tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest ‘ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 cod. civ., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526, 2° co., cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307-02)) .
14. In quest’ottica si rimarca quanto segue.
Per un verso, appieno si legittima il rilievo del tribunale (cfr. decreto impugnato, pag. 5) a tenor del quale ‘RAGIONE_SOCIALE Carige’ neppure aveva provveduto ad allegare una stima dell’immobile, onde, nel quadro della previsione dell’art. 16 del contratto di leasing , consentirne in esplicazione del potere equitativo di cui al 2° co. dell’art. 1526 cod. civ. il computo a detrazione delle somme pretese.
Per altro verso, per nulla possono recepirsi le doglianze del ricorrente -specificamente veicolate dal secondo mezzo -evidentemente avulse e per nulla volte alla puntuale censura del surriferito rilievo (‘neppure ne ha fornito una stima’: così decreto impugnato, pag. 5) , secondo le quali è bastevole -nel quadro della disciplina dettata dall’art. 16 cit. – che fosse stato prospettato che
dalle somme da insinuarsi al passivo fosse da ‘detrarre l’importo che eventualmente verrà ricavato dalla vendita del bene’ ovvero che quanto sarebbe stato ricavato dalla vendita, non ancora avvenuta alla data della domanda di ammissione al passivo, fosse ‘girato’ all’utilizzatore (cfr. ricorso, pag. 7; cfr. memoria del ricorrente, pag. 4) .
Per altro verso ancora, il potere dovere del giudice di conoscere ‘ ex officio ‘ di determinate questioni non determina la completa elisione del principio dispositivo, ma va con esso coordinato (cfr. Cass. 15.5.2001, n. 6666) , tant’è che il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione, incontra il limite del divieto d’introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso (cfr. Cass. 11.4.2018, n. 9002) .
15. Innegabilmente il tribunale ha sollecitato ad ampio spettro il contraddittorio in merito alla proiezione delle complessive disposizioni de ll’art. 16 del contratto di leasing : ‘sul punto le parti si sono confrontate, con il deposito delle memorie richieste ed autorizzate dal Giudice relatore’ (così decreto impugnato, pag. 4) .
In tal guisa, in considerazione cioè della complessa proiezione del disposto dell’art. 16 cit. giusta il quale, peraltro, ‘le somme ricavate dalla vendita o riallocazione dell ‘ immobile vanno imputate a copertura di quanto (…) dovuto dall’utilizzatore’ (così ricorso, pag. 6) – bene avrebbe potuto e dovuto la ricorrente , ‘RAGIONE_SOCIALE Carige’, allegare una stima dell’immobile, onde consentire la prefigurazione dell’importo da portare in detrazione ai fini dell’esercizio del potere equitativo di cui al 2° co. dell’art. 1526 cod. civ.
Invano, perciò, il ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ prospetta la violazione dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ., siccome -assume – il tribunale aveva provocato la discussione soltanto in ordine all’efficacia dell’art. 16 del contratto (cfr. ricorso, pag. 6; memoria del ricorrente, pag. 3) .
16. In memoria, in verità, il ricorrente ha addotto (cfr. pag. 3) che l’immobile è stato venduto nel maggio del 2022 per il prezzo di euro 530.000,00.
Tuttavia, sovviene l’insegnamento secondo cui, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l ‘ atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell ‘ esigenza per quest ‘ ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez. lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471) .
17. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, quale mandatario con rappresentanza di ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, va condannato a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo.
18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, ‘RAGIONE_SOCIALE, quale mandatario con rappresentanza di ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte