Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21293 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21293 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7646 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in qualità di mandataria con rappresentanza della ‘RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE‘) , in persona del dirigente e procuratore speciale dottor NOME AVV_NOTAIO giusta procura autenticata a ministero AVV_NOTAIO in data 27.5.2015, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento di NOME COGNOME, in persona del ragionier NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME.
avverso il decreto del 29.1.2018 del Tribunale di Mantova, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria con rappresentanza della ‘RAGIONE_SOCIALE, proponeva ricorso ex art. 93 l.fall. al giudice delegato al fallimento di NOME COGNOME, dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza del 6.12.2016.
Premetteva che: a) con contratto NUMERO_DOCUMENTO del 19.12.2007 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva concesso in locazione finanziaria all’imprenditore poi fallito un immobile ad uso artigianale ubicato nel Comune di Ostiglia per il corrispettivo più volte modificato – di euro 602.390,85, oltre imposte, da versarsi in n. 197 canoni mensili; b) con contratto NUMERO_DOCUMENTO/2096430008 del 7.10.2009 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva concesso in locazione finanziaria all’imprenditore poi fallito ‘una linea per taglio del vetro laminato’ per il corrispettivo di euro 55.236,16, oltre imposte, da versarsi in n. 54 canoni mensili; c) con contratto NUMERO_DOCUMENTO del 10.4.2009 la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva concesso in locazione finanziaria all’imprenditore poi fallito un ‘classificatore ortogonale semiautomatico per lo stoccaggio di lastre di vetro ‘ per il corrispettivo di euro 33.775,32, oltre imposte, da versarsi in n. 54 canoni mensili.
Indi esponeva che l’imprenditore poi fallito si era reso, con riferimento a tutti e tre i contratti, gravemente inadempiente, siccome non aveva provveduto al versamento dei canoni alle scadenze previste (cfr. ricorso, pagg. 4 -5) .
Esponeva dunque che con raccomandate a.r. del 10.7.2014 la ‘RAGIONE_SOCIALE si era avvalsa ai fini della risoluzione dei contratti RAGIONE_SOCIALE pattuite clausole risolutive espresse ed aveva intimato all’utilizzatore la restituzione dei beni nonché, ai sensi dell’art. 19 di cui a ciascun testo contrattuale, fermi ex art. 1458 cod. civ. i canoni già incassati, la corresponsione dei canoni maturati ed insoluti sino al dì della risoluzione e, a titolo di risarcimento dei danni, la somma dei canoni successivi attualizzati, dedotto quanto percepito per effetto della vendita dei beni ed al netto di quanto stabilito per l’opzione (cfr. ricorso, pag. 5) .
Chiedeva quindi -dato atto che i beni, restituiti dal l’utilizzatore , erano stati riallocati sul mercato (cfr. ricorso, pag. 6) -a) l’ammissione al passivo per i l complessivo importo di euro 197.533,74 ovvero b), con riferimento al contratto NUMERO_DOCUMENTO del 19.12.2007, per la somma di euro 141.226,69, di cui euro 98.465,31 per canoni maturati e scaduti sino al dì della risoluzione, euro 2.524,38 per interessi convenzionali di mora ed euro 40.237,00 a titolo di penale calcolata sul valore netto del capitale finanziato (euro 382.237,31) , detratti il valore di vendita del bene (euro 322.000,00) e la quota alla stipula (euro 20.000,00), c) ovvero, con riferimento al contratto NUMERO_DOCUMENTO del 7.10.2009, per la somma di euro 26.503,60, di cui euro 21.717,52 per canoni maturati e scaduti sino al dì della risoluzione, euro 4.949,24 per interessi convenzionali di mora ed euro 163,16 a titolo di credito scaturito dalla differenza tra il debito residuo attualizzato (euro 4.364,32) , detratto il rateo (euro 19,75) ed il ricavato della vendita del bene (euro 4.500,00) d) ovvero, con riferimento al contratto NUMERO_DOCUMENTO del 10.4.2009, per la somma di euro 29.803,45, di cui euro 31.882,84 per canoni maturati e scaduti sino al dì della risoluzione, euro 111,84 per interessi convenzionali di mora ed euro 2.191,23 a titolo di
credito scaturito dalla differenza tra il debito residuo attualizzato (euro 310,00) , detratto il ricavato della vendita del bene (euro 2.500,00) .
Il giudice delegato negava l’ ammissione al passivo.
RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva il curatore del fallimento di NOME COGNOME.
Con decreto n. 198/2018 il Tribunale di Mantova rigettava l’opposizione e condannava l’opponente al le spese.
Evidenziava il tribunale che , in applicazione dell’art. 1526 cod. civ., in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, costui, restituita la res , ha diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE rate riscosse, salvo il diritto del concedente all’equo compenso per l’uso del bene ed all’eventuale risarcimento del danno.
Evidenziava inoltre, in ordine agli importi pretesi dall’opponente alla stregua RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 19 di ciascun testo contrattuale, che all’operatività della disciplina convenzionale ostava – una volta qualificate le operazioni in guisa di leasing traslativi l’inderogabilità della disciplina , seppur applicabile in via analogica, di cui all’ art. 1526 cod. civ. (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso l a ‘RAGIONE_SOCIALE, in qualità di mandataria con rappresentanza della ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento di NOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dei commi 136 -138 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 entrata in vigore il 29.8.2017; l’inapplicabilità dell’art. 1526 cod. civ.
Premette che i commi 136 -138 dell’art. 1 della legge n. 124/2017 hanno tipizzato il contratto di leasing e reso ingiustificata la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento (cfr. ricorso, pag. 15) .
Premette segnatamente che, ai sensi del comma 138, in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore , il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita del cespite, dedotta la somma dei canoni scaduti ed insoluti sino al dì della risoluzione, dei canoni – in linea capitale – a scadere, del prezzo pattuito per l’opzione finale e RAGIONE_SOCIALE spese anticipate per il recupero della res (cfr. ricorso, pag. 16) .
Indi deduce che le surriferite disposizioni costituiscono ius supervenies senza dubbio applicabile, in considerazione della sua valenza sistematica, al rapporto di specie non ancora esaurito (cfr. ricorso, pagg. 16 – 18) .
Deduce al contempo che i commi 136 -138 dell’art. 1 della legge n. 124/2017, in quanto disposizioni di oggettiva natura interpretativa, sono da considerare norme senz’altro retroattive, viepiù che i medesimi commi importano applicazione in linea generale dei principi già espressi dall’art. 72 quater l.fall. (cfr. ricorso, pagg. 22 – 23) .
Deduce infine che le disposizioni di cui ai commi 136-138 cit. danno riscontro della legittimità RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 19 di ciascun testo contrattuale (cfr. ricorso, pag. 27) .
Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ.
Segnatamente, il Tribunale di Mantova ha statuito in conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte , allorché ha affermato, in ordine all’invocata applicazione dei commi 136 138 dell’art. 1 della legge n. 124/2017, che ne risultava preclusa l’applicazione a rapporti esauriti prima quale quello per cui è controversia -dell’entrata in vigore della stessa legge (cfr. decreto, pag. 4) .
Sono in parte qua sufficienti i rilievi che seguono.
Per un verso, non sono state con il primo motivo di ricorso oggetto di specifica e puntuale censura le affermazioni del tribunale secondo cui la stessa ricorrente aveva dato atto che l’operazione di cui al contratto NUMERO_DOCUMENTO del 19.12.2007 integrava un leasing traslativo (cfr. decreto impugnato, pag. 2) e secondo cui, in ogni caso, costituivano leasing traslativi pure le operazioni di cui ai contratti NUMERO_DOCUMENTO del 7.10.2009 ed NUMERO_DOCUMENTO del 10.4.2009 (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Per altro verso, è fuor di contestazione, alla stregua della prospettazione della medesima ricorrente, che i contratti di leasing de quibus agitur sono stati risolti mercé le raccomandate a.r. del 10.7.2014 – con cui la concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa inserita in ciascun testo contrattuale – in epoca antecedente alla dichiarazione -6.12.2016 – di fallimento di NOME COGNOME.
Per altro verso ancora, le sezioni unite di questa Corte hanno spiegato che, in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136 – 140,
della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; ed, altresì, che per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 cod. civ., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall. (cfr. Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307-01); Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367, secondo cui ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell’art . 1526 cod. civ. Si veda altresì, per il periodo antecedente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE sezioni unite, Cass. (ord.) 12.2.2019, n. 3965, secondo cui, in tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell ‘ utilizzatore è disciplinata dall ‘ art. 1526 cod. civ., non incidendo sull ‘ applicazione di tale ultima disposizione l ‘ art. 72 quater l. fall. introdotto dall ‘ art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell ‘ utilizzatore) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia – subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo (cfr. ricorso, pag. 27) -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1526, 2° co., cod. civ.
Premette che le parti hanno espressamente pattuito, all’art. 19 dei contratti, che le rate corrisposte fossero acquisite dalla concedente a titolo di risarcimento
del danno correlato all’eventuale inade mpimento dell’utilizzatore , fatta salva la riduzione da parte del giudice (cfr. ricorso, pag. 28) .
Indi deduce che la pattuizione di cui all’art. 19 integra gli estremi della deroga prefigurata al 2° co. dell’art. 1526 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 28) e che il tribunale avrebbe dovuto intendere la medesima pattuizione in guisa di clausola penale, salva la possibilità di riduzione da parte del giudice.
Il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Si premette che questa Corte ha spiegato quanto segue.
In relazione ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ai quali si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ., che non è, di per sé, affetta da nullità la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadem pimento dell’utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367) ; che nondimeno, in simile evenienza, permane impregiudicato il potere officioso del giudice di ridurre l’indennità ai sensi del 2° co. dell’art. 1526 cod. civ. in caso di definitiva acquisizione al concedente RAGIONE_SOCIALE rate corrisposte (cfr. Cass. (ord.) 14.3.2023, n. 7367; Cass. (ord.) 30.9.2021, n. 26531; Cass. (ord.) 30.3.2022, n. 10249, ove si puntualizza che, qualora le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso di risoluzione per inadempimento dell ‘ utilizzatore di un contratto di leasing traslativo concluso anteriormente all ‘ entrata in vigore dell ‘ art. 1, commi 136 e ss., legge n. 124 del 2017, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), il giudice ha il potere di ridurre detta penale) .
In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, intervenga il fallimento di quest’ ultimo, il concedente che, in applicazione dell’art. 1526 cod. civ., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore, è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di a pprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526, 2° co., cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. 28.1.2021, n. 2061 (Rv. 660307-02)) .
13. Su tale scorta si evidenzia nella specie quanto segue.
Nell’iniziale ricorso ex art. 93 l.fall. (cfr. pagg. 5 -6) la ricorrente aveva fatto espresso riferimento a lle previsioni di cui all’art. 19 dei contratti di leasing , ovvero alle clausole penali quivi pattuite.
Nell’iniziale ricorso ex art. 93 l.fall. la ricorrente aveva puntualizzato che, con riferimento al contratto NUMERO_DOCUMENTO del 19.12.2007, contemplante la corresponsione di n. 197 canoni mensili, l’utilizzatore si era reso inadempiente a decorrere dal canone n. 63, scaduto in data 11.4.2013; che, con riferimento al contratto NUMERO_DOCUMENTO/2096430008 del 7.10.2009, contemplante la corresponsione di n. 54 canoni mensili, l’utilizzatore si era reso inadempiente a decorrere dal canone n. 36, scaduto in data 31.1.2013; che, con riferimento al contratto NUMERO_DOCUMENTO2096430005 del 10.4.2009, contemplante la corresponsione di n. 54 canoni mensili, l’utilizzatore si era reso inadempiente nel pagamento dei canoni.
Nell’iniziale ricorso ex art. 93 l.fall. (cfr. pagg. 5 -6) la ricorrente aveva indicato il valore di vendita dei singoli beni oggetto dei leasing, rispettivamente, in euro 322.000,00, in euro 4.500,00 ed in euro 2.500,00 .
Nel ricorso in opposizione la ricorrente aveva – a censura del dictum del giudice delegato espressamente prefigurato l’operatività della clausola di cui all’art. 19 dei testi contrattuali (‘l’utilizzatore sarà tenuto a restituire immediatamente i beni nonché a corrispondere tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, fermo rimanendo quanto stabilito dall’art. 1458 c.c. e impregiudicata la facoltà del concedente di richiedere il risarcimento dei danni ‘: cfr. ricorso in opposizione, pag. 10’) , prospettandone la riconducibilità alla previsione del 2° co. dell’art. 1526 cod. civ. (cfr. ricorso in opposizione, pagg. 12 – 14) .
14. In questi termini non può che reputarsi quanto segue.
Da un lato , non si giustifica l’affermazione del Tribunale di Mantova nel senso della inderogabilità della disciplina ex art. 1526 cod. civ. e dunque nel senso della assoluta non operatività della disciplina pattizia (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
D all’a ltro, ben avrebbe potuto e dovuto il Tribunale di Mantova nel quadro della previsione del 2° co. dell’art. 1526 cod. civ. valutare l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui all’art. 19 di ciascun testo contrattuale e, a fronte della puntuale indicazione, peraltro, e del numero dei canoni corrisposti e RAGIONE_SOCIALE somme ricavate dalla vendita RAGIONE_SOCIALE res oggetto dei leasing , vagliare l’eventuale manifesta eccessività della penale ai sensi e per gli effetti del medesimo 2° co. del l’art. 1526 cod. civ.
15 . In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto del 29.1.2018 del Tribunale di Mantova va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi dalle pronunce di questa Corte dapprima menzionate.
In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo il decreto del 29.1.2018 del Tribunale di Mantova e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte