Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15332/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, pec EMAIL), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, pec EMAIL)
-ricorrente-
contro
INTESA SANNOME SPA, domiciliazione telematica EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 679/2021 depositata il 29/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 679 del 2021 della Corte di appello di Catania, esponendo che:
-aveva convenuto RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni, all’immagine e patrimoniali da cessazione della propria attività commerciale, indicati come derivati da un’illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a sua volta correlata a un parimenti illegittimo protesto di assegno per mancanza di autorizzazione;
-il Tribunale aveva rigettato la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione dell’istituto di credito convenuto, e la Corte di appello aveva confermato la decisione osservando che non vi era la pretesa prova dell’interruzione della prescrizione a séguito della domanda di mediazione, poiché non era stato dimostrato il contenuto della stessa ovvero se fosse o meno riferibile allo specifico assegno di cui alla domanda giudiziale in scrutinio, né quello era evincibile dal generico verbale negativo di mediazione prodotto;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE; le parti hanno depositato memorie;
rilevato che
con i primi tre motivi si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, cod. proc. civ., e 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che un’originaria raccomandata dell’ agosto del 2007, la domanda di mediazione depositata nel novembre 2011, e, come dedotto nelle memorie di replica in secondo grado, il conseguente invito al
procedimento compositivo declinato dalla banca, avevano interrotto la prescrizione prima della citazione introduttiva, come rilevabile d’ufficio anche alla luce della mancata contestazione di tali fatti da parte della convenuta;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare il verbale negativo di mediazione come prova della comunicazione della domanda di mediazione, necessariamente verificata in via preliminare dal mediatore e interruttiva della prescrizione;
con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il valore interruttivo della prescrizione è proprio di ogni atto avente identica matrice fattuale anche se fondato su titolo differente;
con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che avrebbe dovuto essere il convenuto a dimostrare la genericità dell’atto interruttivo della prescrizione, per converso provato dal deducente attore;
considerato che
i primi tre motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
deve preliminarmente disattendersi l’eccezione di giudicato sollevata da parte controricorrente (a pag. 8) in relazione alla dedotta mancanza censura in appello della statuizione del Tribunale con cui era stata rilevata la mancata produzione del primo atto interruttivo invocato, ossia la raccomandata dell’gosto del 2007;
la Corte di appello ha affermato infatti (a pag. 4) di scrutinare l’articolata censura in ordine all’interruzione della prescrizione sicché, in ogni caso, non può ipotizzarsi alcun giudicato preclusivo, residuando solo un differente tema di apprezzamento istruttorio;
come visto, il Collegio territoriale non ha affatto obliterato la verifica della possibile interruzione della prescrizione, rilevabile officiosamente purché, però, i fatti correlati risultino documentati ‘ ex actis ‘ ( Cass., 13/04/2023, n. 9810);
pertanto, in difetto di specifica censura sul punto affatto dimostrata come sussistente dall’odierna deducente, correttamente non è stata presa in considerazione l’affermazione relativa alla raccomandata dell’ agosto del 2007, indicata dal Tribunale come non prodotta né rinvenibile e secondo quanto necessario verificabile nell’incarto processuale;
il profilo appena evidenziato è coerente con il riscontro, da parte della Corte di merito, della sussistenza della contestazione seppure con riferimento alla deduzione di non aver avuto comunicazione della domanda di mediazione (pag. 5 della sentenza gravata), con una chiara condotta processuale che imponeva, quindi, la verifica documentale dell’affermata interruzione;
superato, perciò, il riferimento alla suddetta raccomandata, parte ricorrente si richiama, in secondo luogo, al deposito dell’istanza di mediazione (pag. 7 del ricorso), che però è fatto diverso dalla sua comunicazione, decisiva, quest’ultima, atteso che l’interruzione della prescrizione ha carattere recettizio (Cass., 8/10/2021, n. 27412);
in terzo luogo, ai medesimi fini viene evocata la raccomandata d’invito della banca alla partecipazione alla mediazione e il suo conseguente diniego, che però parte ricorrente riferisce di aver allegato solo nella memoria di replica in appello (pag. 8), e dunque in atto meramente illustrativo e come tale privo di valore assertivo (Cass., 04/11/2015, n. 22461: «l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente ” thema decidendum ” e ” thema
probandum “, sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello»);
va rammentato che «il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione …D el resto, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento … , ‘ a fortiori ‘ ciò vale per la valutazione della mancata contestazione» (Cass., Sez. U., 16/02/2016, n. 2951, pag. 16);
le censure, a ben vedere, non si misurano con la ragione decisoria per cui, ad avviso della Corte di appello, avrebbe dovuto essere verificabile la corrispondenza tra la domanda di mediazione e lo specifico fatto costitutivo dedotto in giudizio in riferimento a uno specifico protesto di assegno indicato come illegittimo, in uno alla correlata iscrizione del nominativo nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il quarto motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;
il verbale negativo di mediazione, che avrebbe implicato la partecipazione della relativa domanda alla banca, non è infatti tale da essere sussunto nei pretesi termini, perché non costituisce necessariamente dimostrazione della diversa ricezione dell’atto specificatamente interruttivo, apoditticamente presupposta come verificata dal mediatore;
al riguardo residua solo un apprezzamento istruttorio non rinnovabile in sede di giudizio di legittimità;
sulla corrispondenza tra domanda di mediazione e domanda posta all’esame giurisdizionale si appunta invece la quinta censura che, ciò nondimeno, è infondata;
non ogni domanda risarcitoria quale quella per illegittima iscrizione nella RAGIONE_SOCIALE a séguito d’illegittimo protesto di assegni è la medesima, essendo evidentemente eterodeterminata dal fatto costitutivo riferito anche allo specifico titolo protestato, ovvero alla singola e in tesi distinta
vicenda fattuale, restando una mera affermazione della parte ricorrente quella (fatta a pag. 18 del ricorso) per cui l’iscrizione in parola sarebbe stata cumulativamente da riferire a una serie di protesti di cui quello in parola era stato solo il primo;
peraltro, tale affermazione è in contraddizione con la descrizione dell’originaria domanda giudiziale quale riferita nel ricorso medesimo all’individuato assegno discusso, e non ad altri (pag. 2 del gravame qui in scrutinio);
il sesto motivo è infondato;
l’interruzione della prescrizione è fatto impeditivo di quello estintivo prescrizionale e, come tale, dev’essere compiutamente provato dalla parte controinteressata rispetto all’affermazione dell’intervenuta prescrizione (Cass., 26/02/2021, n. 5413: «l’ onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione; perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere considerato estinto quando è stato azionato»;
spese secondo soccombenza;
come evincibile dall’articolata serie di ragioni sopra palesate, non può dirsi sussistente una pretestuosità del ricorso per cassazione tale da poter accogliere la sollecitazione di parte controricorrente alla condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in 4.500,00 euro, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26/01/2024.