Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15246-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5122/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/12/2022 R.G.N. 906/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
Con la sentenza n. 5122/2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE dal DATA_NASCITA, assunto quale operatore di esercizio e dal 12.11.2000 in distacco sindacale, aveva ritenuto che questi avesse maturato i requisiti necessari per l’avanzamento in carriera mediante attribuzione della superiore qualifica di Coordinatore di esercizio, parametro 2010 a far data dal 7.4.2013, essendo egli stato distaccato nell’esercizio della funzione di dirigente sindacale di ORAGIONE_SOCIALE. stipulante l’accordo sindacale del 7.4.2008 per un periodo di cinque anni ed avendo una anzianità di servizio pari a dieci anni.
I giudici di secondo grado, dopo avere ripercorso le varie tappe della carriera lavorative dell’RAGIONE_SOCIALE e richiamati i due accordi sindacali aziendali del 12.6.1998 e del 7.4.2008 che si erano succeduti, hanno ritenuto che, sia considerando il primo accordo che il secondo, la permanenza dell’RAGIONE_SOCIALE nella carica e l’anzianità in servizio erano tali da rendere meritevole la doppia progressione (coordinatore di esercizio parametro 2010), rispetto all’unica che gli era stata riconosciuta con il provvedimento aziendale del 3.10.2008 (addetto di esercizio); hanno sottolineato che la previsione dell’art. 28 del CCNL non impediva affatto alle parti collettive di stipulare dei vantaggi aggiuntivi anche in favore di dirigenti sindacali in distacco.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 CCNL Autoferrotranvieri del 27.11.2000, nonché degli artt. 1362 e ss. cc, in relazione agli accordi sindacali del 12.6.1998 e del 7.4.2008, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc. La società deduce la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte della Corte territoriale perché il passaggio dell’accordo del 1998 a quello del 2008 aveva comportato una profonda e radicale modifica della disciplina de qua e che, per la posizione dell’COGNOME, doveva trovare applicazione il solo accordo del 2008 che prevedeva un solo avanzamento di carriera e che andava letto in combinazione con il sistema di classificazione previsto dal CCNL del 2000 che classificava il personale in figure professionali e parametri retributivi per cui l’inquadramento nella figura professionale e addetto all’esercizio parametro 193 costituiva già un doppio avanzamento rispetto a quello di operatore di esercizio parametro 175 e operatore di esercizio parametro 183.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che sia riservata al giudice di merito l’interpretazione dell’accordo aziendale, in ragione della sua efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006), ed essa non è censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione o per violazione di canoni ermeneutici (Cass. n. 2625/2010; Cass. n. 2742/2010; Cass. n. 3459/2010).
Ciò premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione; è stato pure puntualizzato che, ai fini della censura di
violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, mentre la denuncia del vizio di motivazione dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata un’altra (Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione; Cass. n. 4178/2007) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell’annullamento di quest’ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010).
5. Le censure in concreto articolate con il motivo in esame non sono coerenti con le richiamate indicazioni del giudice di legittimità in quanto prospettano, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione della clausola degli accordi del 1998 e del 2008 senza veicolarla in modo idoneo attraverso la individuazione delle modalità con le quali la Corte di merito si sia discostata dalle richiamate regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità della motivazione esibita dal giudice di appello nel pervenire al contestato approdo ermeneutico.
I giudici di seconde cure, invero, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ratione temporis applicabile, hanno dato atto delle ragioni logiche e giuridico-letterali per le quali, sia considerando il primo accordo del 1998 che il secondo del 2008, la permanenza dell’COGNOME nella carica e l’anzianità maturata in servizio erano tali da meritare la doppia progressione.
Si è in presenza, pertanto, di un accertamento che, in quanto fondato su ogni circostanza, anche estrinseca, idonea a chiarire la portata, le ragioni e le finalità perseguite degli Accordi di cui è processo e senza alcuna violazione dei canoni interpretativi previsti dalla legge, involge un apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, come nel caso di specie, è incensurabile in sede di legittimità.
Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 10 aprile 2024